Parcheggiatore abusivo e recidiva: basta la parola dell’agente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un importante aspetto processuale relativo al reato commesso dal parcheggiatore abusivo recidivo. La pronuncia stabilisce che per dimostrare la ripetizione della violazione nel biennio, non è indispensabile produrre un’attestazione formale della definitività del precedente illecito, essendo sufficiente un ‘minimo di prova’, come la testimonianza di un agente accertatore.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per l’attività di parcheggiatore abusivo, in violazione dell’art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada, aggravato dalla recidiva nel biennio che trasforma l’illecito da amministrativo a penale. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e la Prova Semplificata per il Parcheggiatore Abusivo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione dei motivi già presentati in appello, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito la correttezza della valutazione operata nei gradi di merito, dove era emerso in modo chiaro che l’imputato era stato sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo su suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, violando peraltro un divieto di accesso emesso dal Questore.
Il punto cruciale della decisione riguarda la prova della recidiva, elemento costitutivo del reato. La Corte ha specificato che per dimostrare la commissione di una violazione identica nei due anni precedenti non è necessario produrre un’attestazione documentale formale della definitività del verbale.
le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte chiarisce che è sufficiente un ‘minimo di prova’. Nel caso di specie, tale prova era costituita dalla testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria che aveva verbalizzato il precedente illecito e ne aveva confermato la data (17 dicembre 2018), divenuto poi definitivo nell’agosto 2019.
Citando un proprio precedente (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024), la Cassazione sottolinea che elementi come il verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente, uniti alla mancata allegazione di prove contrarie da parte del ricorrente, sono sufficienti a integrare la prova della recidiva. L’onere di dimostrare, ad esempio, di aver impugnato o pagato la sanzione precedente ricade quindi sull’imputato.
Infine, è stato ritenuto corretto anche il diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato tale scelta evidenziando la ‘spiccata capacità a delinquere’ del soggetto, desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di semplificazione probatoria di notevole importanza pratica. La decisione alleggerisce l’onere dell’accusa nel dimostrare la recidiva per il reato di parcheggiatore abusivo, ritenendo sufficienti elementi probatori meno formali ma comunque attendibili, come la testimonianza di un pubblico ufficiale. Al contempo, sposta sull’imputato l’onere di contestare efficacemente tali elementi per evitare la condanna penale.
Per condannare un parcheggiatore abusivo per recidiva è necessario un certificato ufficiale della precedente violazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente un ‘minimo di prova’, come la testimonianza di un agente di polizia giudiziaria o l’allegazione del verbale di contestazione, in assenza di prove contrarie fornite dall’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere i motivi del precedente appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto non si confronta in modo specifico e critico con le argomentazioni e le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della ‘spiccata capacità a delinquere’ del soggetto, come emerso dai suoi numerosi precedenti penali a carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2859 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2859 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/11/1971
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con cui è stata parzialm riformata in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Pale del 2 novembre 2022 in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7, comma bis C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazi all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimen delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravam senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenz impugnata. I giudici del merito avevano già operato una valutazione complessiv della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l’imputato sorpreso dall’uffi di P.G. mentre teneva comportamenti chiaramente riconducibili all’attività parcheggiatore su suolo pubblico, pur non avendone autorizzazione, violando altre il divieto di accesso disposto dal Questore di Palermo.
Inoltre, il medesimo ufficiale di PG, sentito come teste, ha affermato l’imputato risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione in dat dicembre 2018, diventata definitiva nel mese di agosto 2019. Va dunque ribadito ch in ordine alla prova della recidiva nel biennio non è necessario prod un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso ille ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale d contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppu testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegaz da parte del ricorrente di elementi contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, 2024, COGNOME, Rv. 286200).
I giudici di merito hanno altresì chiarito, con motivazione non illogica e confo ai principi, le ragioni per le quali non potevano essere riconosciute le circo attenuanti generiche, tenuto conto della spiccata capacità a delinquere del ricor emergente dai plurimi precedenti a suo carico.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.