Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12254 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/01/1991
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di PALERMO in difesa di NOME COGNOME il quale, facendo rilevare l’intervenuta prescrizione del reato, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 29 novembre 2023, che aveva ritenuto l’imputato COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285, come novellato dall’art. 21 sexies I. n. 132 del 2018, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della medesima subordinato all’espletamento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, per la durata di mes due da iniziarsi entro novanta giorni dalla definitività della sentenza presso ente e con modalità da concordare con l’U.E.P.E territorialmente competente in relazione al domicilio dell’imputato.
Dalle sentenze di merito si evince che in data 28 novembre 2019 alle ore 17.05 circa i militari della stazione dei Carabinieri di Palermo Oreto, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto de fenomeno dei parcheggiatori abusivi, mentre transitavano in INDIRIZZO notavano l’imputato svolgere l’attività non autorizzata di parcheggiatore e guardamacchine, chiedendo la corresponsione di somme di denaro.
In tale circostanza, veniva accertato che lo stesso COGNOME era stato già contravvenzionato, ai sensi dell’art. 7, comma 15 bis, d. Igs. n. 285 del 1992, come risulta da verbale redatto in data 2 gennaio 2019, divenuto definitivo in assenza di impugnazione e/o ricorso alle Autorità competenti nei successivi sessanta giorni, sempre per avere esercitato abusivamente la suddetta attività.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi.
Con il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base della definitività per mancanza di impugnazione del verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992. Si assume che l’attestazione circa la mancata presentazione di una delle due tipologie di ricorso é stata effettuata dalla P.G. senza che la stessa abbia indicato almeno la fonte da cui abbia appreso la notizia; pertanto ci si trova in presenza di una prova indiziaria insufficiente.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) ! cod. proc. pen., l’omessa o apparente motivazione in relazione al terzo motivo
dell’atto di appello in merito alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Si evidenzia che il giudice del gravame si è pronunciato limitatamente al punto dell’atto di appello relativo alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 165 cod. pen., non motivando invece sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen..
Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen., oggetto del secondo motivo dell’atto di appello.
Si assume che la Corte territoriale ha fornito a riguardo una motivazione assolutamente generica laddove ha fondato il diniego sul fatto che la condotta era protratta nel tempa ) non valutando i caratteri specifici di gravità o di non tenuità della condotta, del danno e del pericolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
Ed invero la Corte territoriale, rispondendo ad analoga doglianza articolata nell’atto di appello, ha chiarito che il COGNOME era stato autore della medesima infrazione in data 2 gennaio 2019 e che tale contestazione era divenuta definitiva per mancata impugnativa(come risultava sia dalla documentazione versata in atti che dalla testimonianza del teste di P.GCOGNOME COGNOME COGNOME resa nel corso del giudizio di primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Pur avendo il ricorrente con il terzo motivo di appello invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del lieve allarme sociale del reato commesso, dell’assenza di denaro come constatato dall’intervento della P.G. operante e delle condizioni misere in cui lo stesso versava, nonché della lieve entità del danno accertato e dell’intensità dell’elemento psicologico, la sentenza impugnata non ha offerto alcuna risposta sul punto, non potendosi neanche ricavare un diniego implicito dal tenore complessivo della motivazione. 3.11 terzo motivo di ricorso é 0~, infondato.
Va premesso che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione
1,2P GLYPH A GLYPH ( e GLYPH 1 1
condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, COGNOME, non mass. Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, COGNOME, non mass.). Nella specie la Corte di Appello, nel negare l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., impropriamente ha rilevato che la condotta in contestazione, proprio in quanto ripetuta e protratta nel tempo, non può ritenersi integrare un’offesa di particolare tenuità. Tuttavia, a prescindere dal percorso argomentativo seguito, la decisione è conforme al dettato normativo, che, come visto, preclude la configurabilità della causa di non punibilità in esame quando il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.
GLYPH In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione relativa alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alle circostanze attenuanti generiche e rinvia / per nuovo giudizio sul punto z ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso •I 6 febbraio 2025
Il Con
•
estensore GLYPH
Il Presidente /