Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35544 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 gennaio 2025, ha confermato la pron di primo grado che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art.7, c bis, D. Lgs. 285/92, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammend al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, artic motivi con cui lamenta ~violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo, lamenta che la Corte territoriale avrebbe rigettato la ri assoluzione con motivazione viziata da contraddittorietà e illogicità, non risultando p l’imputato stesse esercitando attività di parcheggtatore abusivo sulla pubblica via.
2.2 Con il secondo motivo, contesta la definitività della precedente violazione ammini contestata con verbale n. NUMERO_DOCUMENTO del 15/01/2019, sostenendo che la motivazione d Corte d’appello sarebbe arbitraria e illogica in quanto basata su generiche deduzioni di un prive di riscontro.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, la censura è del tutto priva di fondamento, risolvendosi in u richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, preclusa in sede di l Corte territoriale ha adeguatamente motivato la propria decisione, valorizzando la deposiz teste AVV_NOTAIO COGNOME il quale ha riferito di aver notato, durante un pattugliamento in presso la INDIRIZZO in data 12.1.2020, il COGNOME mentre svolgeva l’attività di parche abusivo, indirizzando i conducenti nelle operazioni di posteggio. Tale ricostruzione fattual da vizi logici e giuridici, accolta dal giudice di primo grado, è stata confermata dalla Co con motivazione esente da contraddittorietà o manifesta illogicità.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al g di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Manifestamente infondato è il secondo motivo, concernente la prova della definitivi precedente violazione amministrativa.
Si rammenta che, in ordine alla prova della recidiva nel biennio, non è necessario un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso ille
sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazi dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contra n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 ; Sez. 7 -, n. 30502 del 10/07/2024 , COGNOME, Rv. -01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva, valorizzando la dichiarazione testimoniale del AVV_NOTAIO, il quale ha chi dall’esame del sistema informatico, risultava l’importo della multa irrogata per la vio 15/01/2019 con i numeri “0,00”, circostanza indicativa della definitività dell’accerta mancata impugnazione.
La difesa non ha fornito alcun principio di prova contraria, limitandosi a co genericamente l’attendibilità del testimone senza allegare elementi concreti circa l impugnazione del verbale o il pagamento della sanzione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente