Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 08/03/1967
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di responsabilità del ricorrente, nonché vizio di violazione di legge in ordine all’assenza di prova della definitività della precedente contestazione amministrativa.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
Come chiarito dai giudici di merito, il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Perché possa ritenersi integrato il reato è pertanto sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte territoriale ha dunque adeguatamente motivato che la condotta tipica risultava chiaramente provata dalle deposizioni del teste di P.G.
Quanto al secondo motivo, l’impugnata pronuncia dà atto della definitività della precedente contestazione del 20 dicembre 2018, la quale risulta pienamente provata dal verbale di contestazione acquisito dalla Corte. A fronte di tale precisa produzione documentale l’odierno ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della definitività dell’accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di oblazione. . Va dunque ribadito che in ordine alla prova della recidiva nel biennio non è necessario produrre un’attestazione documentale della defínitività dell’accerta-
mento del pre g resso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’alle gazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’isc zione a ruolo oppure la testimonianza dell’a gente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata alle gazione da parte del ricorrente di elementi contrari contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286200 ; Sez. 7 -, n. 30502 del 10/07/2024 , COGNOME, Rv. 286879 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento conse gue q uella al pa gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024
Il Consi gliere estensore
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