Parcheggiatore abusivo: Cassazione conferma la condanna e dichiara il ricorso inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un parcheggiatore abusivo, confermando la sua condanna e dichiarando inammissibile il ricorso presentato. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti già accertati dai giudici di merito, specialmente quando le argomentazioni difensive sono una mera riproposizione di censure già respinte. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato previsto dall’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, che punisce l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo. L’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta carenza di prova riguardo alla sua effettiva responsabilità.
Secondo la sua difesa, non vi era la certezza che egli stesse effettivamente svolgendo tale attività illecita. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, aveva già respinto questa tesi, basando la propria decisione su plurime e concordanti circostanze di fatto. Era stato infatti provato che l’imputato non si limitava a chiedere denaro agli automobilisti, ma compiva gesti inequivocabili per indicare loro gli spazi liberi dove parcheggiare, richiedendo poi un compenso per il “servizio” offerto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo palesemente infondato. I giudici hanno evidenziato come il motivo di impugnazione fosse meramente riproduttivo di argomentazioni già vagliate e correttamente disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito motivazioni logiche e congruenti per giustificare la condanna, valorizzando elementi fattuali chiari e inequivocabili.
Limiti al Ricorso per il reato di Parcheggiatore abusivo
La decisione ribadisce che il giudizio di legittimità, ovvero quello svolto dalla Cassazione, non costituisce un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare le prove o ricostruire i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione dei fatti immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso un tentativo sterile di ottenere un nuovo giudizio sul merito della questione.
Condanna alle Spese e Sanzione Pecuniaria
Come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, e in assenza di ragioni che potessero giustificare un esonero, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver presentato un ricorso infondato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è di natura procedurale: il ricorso è stato giudicato inammissibile perché riproponeva questioni di fatto già adeguatamente risolte dal giudice di merito. La Cassazione ha ricordato che non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, della Corte d’Appello. Il secondo pilastro è di natura sostanziale: le prove raccolte (richiesta di denaro, indicazione attiva dei posti auto, richiesta di compenso) erano più che sufficienti a configurare il reato di parcheggiatore abusivo, rendendo la tesi difensiva della carenza di prova manifestamente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sui limiti dell’impugnazione in Cassazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti quando le prove sono chiare e la motivazione del giudice di merito è solida e coerente. La decisione conferma che l’attività di parcheggiatore abusivo si configura non solo con la semplice richiesta di denaro, ma con un insieme di comportamenti attivi volti a gestire di fatto un’area di sosta, come indicare i posti liberi agli automobilisti. La condanna finale al pagamento di una sanzione pecuniaria sottolinea la gravità di un uso strumentale e dilatorio del ricorso per cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per palese infondatezza?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per palese infondatezza quando si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e correttamente decise dal giudice di merito, senza sollevare valide censure sulla corretta applicazione della legge o sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali comportamenti concreti integrano il reato di parcheggiatore abusivo?
Secondo la decisione, il reato si configura non solo con la richiesta di denaro, ma anche con comportamenti attivi e inequivocabili, come indicare con gesti agli automobilisti lo spazio da occupare nel parcheggio e richiedere un compenso per tale attività.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, per aver proposto un ricorso ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45068 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASTELU( ROMANIA) il 25/12/1977
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall’art comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
L’unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascri inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censur già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
In particolare – in relazione all’argomento già posto alla base del motivo d appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrent stesse effettivamente svolgendo un’attività di parcheggiatore abusivo – la Cort ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero quelle in base alle quali l’imputato era stato colto, non solo a chie denaro agli automobilisti, ma anche a indicare con gesti inequivocabili lo spazio d occupare nel parcheggio e a richiedere il compenso per l’attività svolta.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente