Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38148 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha c hiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena a mesi 2 di arresto ed euro 900,00 di ammenda, la sentenza del 1° dicembre 2022 con cui il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, al l’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver svolto senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore (violazione per la quale era stato già sanzionato con verbale del 4 maggio 2020, con provvedimento divenuto definitivo).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione della legge sostanziale, processuale e vizio di motivazione, affermando che sarebbe stato leso il diritto di difesa, per la violazione degli artt. 179, 599 e 601 cod.proc.pen., in ragione dell’omesso rinvio della trattazione dell’udienza del 12 dicembre 2024. Ad avviso della difesa, sia dalla sentenza impugnata che dal verbale d’udienza allegato al ricorso, si evincerebbe che l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME aveva chiesto rinvio dell’udienza, depositando in cancelleria certificato medico con il quale si attestava l’assoluta impossibilità a presenziare all’udienza perché affetto da febbre. La Corte d’appello, tuttavia, aveva rigettato illegittimamente la richiesta, ritenendo che, trattandosi di procedimento camerale, la presenza del difensore non fosse necessaria. Ma il difensore aveva avanzato regolare richiesta di trattazione orale e non si recava in udienza proprio perché impedito fisicamente.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in quanto i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità dell’imputato senza motivare adeguatamente sulla inconferenza delle plurime sentenze di assoluzione che pure dava atto fossero state depositate dalla difesa con i motivi nuovi, ex art. 584, comma 4, cod.proc.pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo è del tutto privo di specificità e non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata.
2.1. Il ricorrente incentra il proprio ragionamento sul fatto che la stessa sentenza impugnata contenga il riconoscimento del fatto che la trattazione del processo si sia svolta in forma scritta, tale essendo la ragione dell’irrilevanza dell’impedimento a comparire del difensore posto a base del diniego del rinvio richiesto dal difensore per l’affermata impossibilità fisica, dovuta a motivi di salute documentati con certificato medico, a presenziare all’udienza. Tuttavia, poiché il difensore aveva chiesto proprio la trattazione orale, la Corte non avrebbe potuto disattendere il rilievo di impedimento.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto allegato da ricorrente, che non assolve all’onere di specificare gli esatti contenuti degli atti di cui tratta, né li allega al ricorso, non contiene alcun riferimento alla situazione descritta dal ricorrente medesimo. Anzi, dalla intestazione della stessa e dalla premessa in fatto si evince che la discussione è avvenuta in forma orale alla presenza delle parti e che l’AVV_NOTAIO, che ha redatto l’atto di appello, ha discusso formulando le proprie conclusio ni. L’AVV_NOTAIO COGNOME risulta aver depositato motivi aggiunti in favore dell’imputato.
Dalla lettura del verbale d’udienza, atto che la Corte di cassazione può esaminare in ragione del tipo di vizio detto in ricorso, si evince che la Corte d’appello, presente per l’imputato l’AVV_NOTAIO, rigettò la richiesta di differimento a causa della genericità della certificazione medica. Da ciò consegue la non pertinenza, rispetto al reale svolgimento del processo, del l’assunto difensivo secondo il quale l’istanza di rinvio per impedimento di uno dei difensori fosse stata rigettata sul falso convincimento della trattazione scritta del processo. In ogni caso, val la pena di ricordare, nell’ipotesi di impedimento di uno dei due difensori, che nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l’imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla comparizione all’udienza (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012 (dep. 2013), Berlich, Rv. 254875 -01).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Con motivazione corretta, pur se sintetica, la Corte territoriale, rispondendo ad un motivo di appello di analogo tenore, ha ritenuto la responsabilità del COGNOME in ordine alla contravvenzione a lui contestata sulla base della annotazione di polizia giudiziaria, da cui si evinceva che lo stesso, a meno di un anno dalla precedente condotta, aveva continuato ad esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte di appello ha ritenuto non significativa, al fine di ritenere integrata la contravvenzione, la prova dell’avvenuto pagamento di una somma di denaro, con ciò correttamente rispondendo alle ragioni difensive addotte unitamente al deposito delle quattro sentenze assolutorie.
Infatti, il carattere abusivo della condotta è legato non alla corresponsione di una utilità, men che meno al suo carattere molesto (di cui non vi è traccia alcuna nella disposizione in esame), ma all’assenza del provvedimento autorizzatorio, in occasione del cui rilascio l’ente preposto verifica l’esistenza dei presupposti richiesti per lo svolgimento delle attività.
Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce infatti la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, e quindi nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro
(o di altra utilità) in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie.
Il perfezionamento della fattispecie richiede che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 91del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME).
Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno valorizzato il fatto che il COGNOME era stato osservato mentre dirigeva gli automobilisti durante le manovre di parcheggio, indicando gli spazi liberi in INDIRIZZO.
Con accertamento in fatto sorretto da congrua motivazione, quindi, i giudici di merito hanno tratto, da tali indicatori concreti espressivi di una pur minima organizzazione, la prova della reiterazione (dopo la precedente sanzione) della medesima condotta vietata.
Tali condotte, anche in assenza di un accertato scambio di denaro, sono sufficienti a integrare il reato contestato, in presenza della incontestata e documentata reiterazione dell’illecito.
A fronte della prova così acquisita in dibattimento, quindi, il ricorrente formula una generica contestazione, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di oblazione.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 28/10/2025 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME