Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10946 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10946 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME il 2 marzo 2022 del locale Tribunale, ritenuto colpevole per aver esercitato, senza autorizzazione, l ‘ attività di parcheggiatore in data 7 marzo 2020, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale del 15 giugno 2019, divenuto inoppugnabile.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore che articola due motivi con cui rispettivamente deduce:
2.1. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen . , sostenendosi che l’affermazione secondo cui ‘la consistenza numerica delle occasioni in cui lo stesso è stato colto in violazione della norma di legge contestata ‘ non possa essere riferita ad un’attività lavorativa che presuppone un compenso ad ogni prestazione, cosa che non avveniva, bensì ad un aiuto costante svolto a titolo gratuito;
2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 344 -bis cod. proc. pen. l’azione penale sarebbe improcedibile a causa del superamento dei termini di durata massima previsti per il giudizio di appello.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha concluso per l ‘ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è versato in fatto, manifestamente infondato e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta laddove ha richiamato l’abitualità della condotta dell ‘ imputato, colto più volte in violazione della norma di legge contestata, ricordando altresì come egli stesso abbia ammesso di svolgere l ‘ attività di parcheggiatore abusivo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché denuncia violazione di norma processuale palesemente smentita dagli atti, in quanto la sentenza della Corte di appello è stata pronunciata il 20/05/2025 e contestualmente depositata in cancelleria, e quindi, ampiamente nei termini di procedibilità previsti dall’ar t. 344bis cod. proc. pen., atteso il contenuto della norma transitoria di cui all ‘ art. 2 Legge 27 settembre 2021, n. 134, secondo cui “Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni
per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione ‘ . Nel caso di specie, dunque, nessuna improcedibilità si è verificata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME