Parcheggiatore Abusivo e DASPO Urbano: Ricorso Inammissibile in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un parcheggiatore abusivo, confermando la sua responsabilità penale per aver violato un provvedimento del Questore. Questa decisione ribadisce importanti principi sulla sicurezza urbana, sulla nozione di pericolosità sociale e sui limiti del ricorso per cassazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa: la Violazione del Divieto del Questore
Il caso ha origine dalla condotta di un cittadino che svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo (o guardamacchine). A causa di questa attività illecita, il Questore di Palermo aveva emesso un provvedimento nei suoi confronti, imponendogli il divieto di accesso e stazionamento in determinate aree della città per un periodo di due anni. Tale misura, nota come DASPO urbano, è finalizzata a prevenire fenomeni che minano la sicurezza e il decoro delle città.
Nonostante il divieto, il soggetto contravveniva all’ordine, continuando la sua attività in un parcheggio comunale designato come ‘Parcheggio degli Emiri’. Di conseguenza, veniva condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 10 del D.L. 14/2017, che punisce proprio la violazione di tali provvedimenti. L’imputato decideva quindi di ricorrere alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso: Nullità e Assenza di Pericolosità
La difesa del ricorrente si basava su due argomenti principali:
1. Nullità del provvedimento: Si sosteneva che l’ordine del Questore fosse nullo perché l’area del parcheggio comunale non rientrerebbe tra i luoghi per cui la legge consente di imporre un divieto di accesso.
2. Assenza di pericolosità sociale: Si contestava la validità del provvedimento anche perché, a dire del ricorrente, mancava il presupposto della sua pericolosità sociale, requisito necessario per l’emissione del DASPO.
L’Analisi della Cassazione sul Ruolo del Parcheggiatore Abusivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. I giudici hanno innanzitutto chiarito che le censure proposte dal ricorrente erano, in sostanza, un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, attività precluse in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma valuta unicamente la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto congrua, logica e ben fondata. In particolare, ha stabilito due punti cruciali.
In primo luogo, ha affermato che l’area inibita al parcheggiatore abusivo, pur essendo un semplice parcheggio, deve essere considerata una ‘pertinenza’ delle infrastrutture pubbliche di trasporto locale. Si tratta, infatti, di un parcheggio di interscambio, creato appositamente per limitare il traffico veicolare nel centro città. In quanto tale, rientra pienamente nelle aree ‘sensibili’ che il Questore può tutelare con un divieto di accesso per garantire la libera fruizione del servizio pubblico.
In secondo luogo, riguardo alla pericolosità sociale, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito. La sussistenza di tale requisito era ampiamente dimostrata dalle plurime violazioni accertate a carico del soggetto. L’attività di parcheggiatore abusivo, secondo la Corte, non solo pregiudica l’accesso alle infrastrutture pubbliche, ma crea anche intralcio alla circolazione stradale, mettendo in pericolo la pubblica incolumità.
Le Conclusioni: La Conferma della Condanna e le Implicazioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna definitiva del ricorrente, che dovrà pagare le spese processuali e versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione rafforza la legittimità degli strumenti di prevenzione come il DASPO urbano, estendendone l’applicabilità anche a quelle aree, come i parcheggi di interscambio, che sono funzionalmente collegate alla rete di trasporto pubblico. Inoltre, l’ordinanza chiarisce che la reiterazione di condotte illecite, anche se considerate ‘minori’, è sufficiente a integrare il presupposto della pericolosità sociale, giustificando l’adozione di misure restrittive per tutelare la collettività.
Un divieto di accesso (DASPO urbano) può essere applicato a un parcheggio comunale?
Sì. Secondo la Corte, un parcheggio di interscambio, essendo una pertinenza delle infrastrutture di trasporto pubblico locale, rientra tra i luoghi in cui il Questore può legittimamente vietare l’accesso per motivi di sicurezza urbana.
L’attività di parcheggiatore abusivo è sufficiente a dimostrare la pericolosità sociale di una persona?
Sì, se reiterata. La Corte ha ritenuto che le plurime violazioni e lo svolgimento continuativo dell’attività di parcheggiatore abusivo in un’area sensibile costituiscono prova della pericolosità sociale, in quanto pregiudicano la libera fruizione degli spazi pubblici e possono creare intralcio e pericolo per la circolazione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/10/1990
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art. 10, comma 3, I. 14 del perché svolgeva l’attività di parcheggiatore – guardamacchine, contravvenendo al provvedimento del Questore di Palermo del 10/01/2019 che gli imponeva, per un periodo di due anni, il divieto di accesso e di stazionamento nei suddetti luoghi.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazi per aver la Corte di appello ritenuto che la condotta del ricorrente violasse il provvedimento Questore di Palermo che, ad ogni buon conto, sarebbe nullo in quanto l’area adibita a parcheggio comunale denominata “INDIRIZZO” non sarebbe riconducibile ad alcuno dei luoghi rispetto ai quali può essere vietato l’accesso dall’Autorità ed inoltre sarebbe viziato in q emesso in assenza del requisito della pericolosità sociale a carico del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate all Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone u valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimit doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile. Ed invero, la Corte di appello ha ritenuto che l’area inibita al Geraci ris quale pertinenza – alle infrastrutture pubbliche di trasporto locale, trattandosi di area indiv in conseguenza dei provvedimenti di limitazione del traffico, atti ad impedire ad una par dell’utenza di arrivare con il proprio veicolo nella zona centrale della città, quale parcheg interscambio.
Quanto al requisito della pericolosità, la Corte ha correttamente ritenuto, c argomentazioni insindacabili in sede di legittimità, la sussistenza della pericolosità social ricorrente attese le plurime violazioni accertate a carico del Geraci ed indicate nel provvedime del Questore, consistite nello svolgimento dell’attività di parcheggiatore abusivo nella medesim zona e considerato che le azioni poste in essere dal Geraci non solo hanno pregiudicato la libera fruizione ed accesso alle aree attigue alle infrastrutture pubbliche di trasporto pubblico local parte degli utenti ma ha anche causato intralcio alla fluida circolazione stradale, così ponendo pericolo la pubblica incolumità delle persone.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore trice COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
T-L’