Parcheggiatore abusivo: quando la recidiva porta alla condanna penale
L’attività di parcheggiatore abusivo è un fenomeno diffuso, ma non sempre è chiaro quando superi la soglia dell’illecito amministrativo per diventare un vero e proprio reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la condanna penale, ponendo l’accento sulla recidiva e sul curriculum criminale dell’imputato, che può precludere il riconoscimento di sconti di pena come le attenuanti generiche. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I fatti del caso
Il caso riguarda una persona condannata dalla Corte d’Appello di Napoli alla pena di 4 mesi di arresto e 2.250 euro di ammenda per il reato di esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, previsto dall’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Una presunta violazione di legge riguardo ai presupposti del reato, sostenendo che non fossero state provate le condizioni per la sua sussistenza.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche e una valutazione della pena ritenuta ingiusta.
L’imputato sperava quindi di ottenere l’annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della pena inflitta.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. Questa decisione conferma integralmente la condanna stabilita dalla Corte d’Appello, rendendola definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Analisi del curriculum criminale del parcheggiatore abusivo
Un punto centrale della decisione riguarda la valutazione del passato dell’imputato. La Corte ha sottolineato che il diniego delle attenuanti generiche era ampiamente giustificato dai precedenti specifici. L’imputato era stato infatti sanzionato per la medesima violazione ben 53 volte in un periodo di poco più di tre anni (dicembre 2016 – gennaio 2020). Questa impressionante serie di violazioni ha portato i giudici a definirlo un “vero e proprio specialista del settore”, un profilo che esclude la possibilità di beneficiare di sconti di pena basati su una valutazione positiva della personalità.
La recidiva nel biennio come elemento chiave
L’altro elemento fondamentale è la “recidiva nel biennio”. La legge stabilisce che l’attività di parcheggiatore abusivo è un illecito amministrativo, ma si trasforma in reato penale se il soggetto, già sanzionato per la stessa violazione, la commette nuovamente entro due anni. Nel caso di specie, con 53 sanzioni definitive, questo presupposto era ampiamente soddisfatto, rendendo la contestazione del reato pienamente legittima e infondando il primo motivo di ricorso.
Le motivazioni
La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per due ragioni principali.
In primo luogo, riguardo alla sussistenza del reato, i giudici hanno evidenziato che le sentenze di primo e secondo grado avevano correttamente accertato sia lo svolgimento dell’attività illecita sia il requisito della recidiva nel biennio. Le 53 sanzioni definitive accumulate dal ricorrente costituivano una prova schiacciante e incontestabile.
In secondo luogo, per quanto concerne le attenuanti generiche, la Corte ha specificato che la doglianza era una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello. La motivazione della Corte territoriale, basata sul curriculum criminale dell’imputato, è stata giudicata logica e completa. Non è possibile concedere attenuanti a chi dimostra una persistente e specialistica dedizione all’attività illecita.
Le conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante insegnamento: la reiterazione di un illecito amministrativo come quello del parcheggiatore abusivo può portare a serie conseguenze penali. La recidiva nel biennio trasforma la violazione in reato, e un curriculum criminale costellato di precedenti specifici non solo fonda la condanna, ma preclude anche l’accesso a benefici come le attenuanti generiche. La decisione ribadisce che il sistema giudiziario valuta attentamente la personalità dell’imputato e la sua propensione a delinquere, considerando la serialità del comportamento come un fattore aggravante che merita una risposta sanzionatoria severa e priva di sconti.
Quando l’attività di parcheggiatore abusivo diventa un reato?
Secondo la normativa citata nel provvedimento (art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992), l’attività di parcheggiatore abusivo si trasforma da illecito amministrativo a reato quando il soggetto, già sanzionato per la stessa violazione, la commette nuovamente entro un periodo di due anni (recidiva nel biennio).
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa dei numerosi precedenti specifici dell’imputato. La Corte ha ritenuto che il suo curriculum criminale, con ben 53 sanzioni per la stessa violazione in circa tre anni, lo qualificasse come un “vero e proprio specialista del settore”, rendendo ingiustificabile una riduzione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata. Inoltre, come avvenuto in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 04/06/1987
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 20.12.2024 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 25.5.2021, ha rideterminato la pena inflitta a NOME NOME in mesi 4 di arresto ed Euro 2250,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs n. 285 del 1992 quanto ai presupposti della sussistenza del reato.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
3. Il ricorso é manifestamente infondato
Manifestamente infondato é il primo motivo. Ed invero la sentenza impugnata, richiamandosi a quella di primo grado, ha ritenuto che COGNOME NOME fosse stato visto intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo senza che peraltro lo stesso abbia mai offerto una diversa ricostruzione dell’attività svolta. Quanto al presupposto della recidiva nel biennio, dalla sentenza di primo grado risulta che l’odierno ricorrente é stato già sanzionato per ben 53 volte nel periodo dicembre 2016-gennaio 2020 per la stessa violazione con sanzioni tutte divenute definitive.
Manifestamente infondato anche il secondo motivo in quanto reiterativo di analoga doglianza mossa con l’atto di appello su cui la Corte di merito si é compiutamente e logicamente pronunciata. Ed invero il diniego delle circostanze attenuanti generiche é stato motivato con i precedenti dell’imputato che viene considerato in ragione del suo curriculum criminale come un “vero e proprio specialista del settore”.
Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025