Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 476 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 28 giugno 2019 (fatto accertato in data 3 ottobre 2020).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando, con l ‘ unico motivo, vizio di motivazione, poiché la sentenza non avrebbe dato conto della richiesta della difesa di appurare per quanto tempo era durata l ‘ osservazione della condotta dell ‘ imputato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto. Il motivo, che introduce solo una mera perplessità difensiva, è prospettato in maniera generica e non si confronta con le congrue e logiche argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hanno riscontrato che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale, gli agenti avevano
osservato l’imputato nell’atto di indicare a diversi conducenti di autovettura il luogo ove parcheggiare a lisca di pesce, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto n maniera del tutto abusiva. Dunque, si è dato conto non di una condotta episodica ma relativa a più conducenti.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME