Parcheggiatore Abusivo Recidivo: la Cassazione Conferma la Condanna
L’attività di parcheggiatore abusivo rappresenta un illecito diffuso che la giurisprudenza continua a sanzionare con fermezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi per l’affermazione della responsabilità penale, chiarendo quali elementi probatori siano sufficienti per la condanna, anche di fronte a un ricorso che tentava di sminuirne la portata. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada. L’accusa era di aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo in una via della città nel marzo 2019. Un elemento rilevante del caso era la recidiva: il soggetto era già incorso in una violazione analoga nel corso del 2018.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, le prove raccolte non erano sufficienti a dimostrare in modo inequivocabile la sua responsabilità. La difesa contestava l’efficacia dimostrativa del compendio probatorio, cercando di sottoporre alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 3 ottobre 2024, ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
Oltre a confermare la colpevolezza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità per il Parcheggiatore Abusivo
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per confermare la condanna.
L’istruttoria dibattimentale aveva chiarito, senza ombra di dubbio, che l’imputato stava attivamente indicando agli automobilisti dove parcheggiare il proprio veicolo. Questo comportamento, secondo la Corte, è sufficiente a integrare l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo. La Corte ha inoltre precisato un punto fondamentale: è irrilevante, ai fini della configurazione del reato, che al momento dell’osservazione da parte della polizia giudiziaria gli automobilisti interessati fossero uno o più di uno. L’attività illecita sussiste anche se rivolta a un solo potenziale “cliente”.
La Cassazione ha concluso che il ricorso non presentava reali critiche di legittimità alla sentenza impugnata, ma si traduceva in un tentativo, non consentito in sede di Cassazione, di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale in materia di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Le conclusioni pratiche che possiamo trarre sono principalmente due:
1. Prova del Reato: Per dimostrare l’attività di parcheggiatore abusivo non è necessario provare lo scambio di denaro. È sufficiente che le forze dell’ordine osservino e accertino il comportamento tipico, come l’indicazione di un posto libero, che manifesta l’intenzione di offrire il “servizio” in cambio di una ricompensa.
2. Limiti del Ricorso in Cassazione: La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ricorsi basati su una semplice rilettura dei fatti vengono sistematicamente dichiarati inammissibili.
Per configurare il reato di parcheggiatore abusivo è necessario che la polizia osservi più automobilisti interagire con il soggetto?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il fatto che gli automobilisti interessati fossero uno o più è irrilevante. L’attività illecita si configura anche se l’azione è rivolta a un singolo automobilista.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Significa che le argomentazioni presentate dalla difesa sono state ritenute palesemente prive di fondamento giuridico, al punto da non meritare un esame approfondito nel merito. Questo porta a una dichiarazione di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene condannato al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38369 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell’8 febbraio 2024 di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in ordine al reato di cui all’art. 7 comma 15 bis CdS commesso in Palermo il 28 marzo 2019.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato e comunque volto a sottoporre alla corte un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio. La Corte ha dato atto, in maniera logica e coerente, che l’istruttoria aveva chiarito come il ricorrente avesse dato indicazione su dove posteggiare l’auto e come pertanto stesse esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo dopo essere già incorso in analoga violazione nel 2018: a nulla rileva il fatto che, al momento dell’osservazione della polizia giudiziaria, gli automobilisti interessati fossero uno o più.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese’ processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024