Parcheggiatore Abusivo: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’attività di parcheggiatore abusivo è una contravvenzione prevista dal Codice della Strada che continua a essere oggetto di procedimenti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, specialmente quando le decisioni dei tribunali di merito sono concordi. Analizziamo come la Suprema Corte ha gestito un caso di appello manifestamente infondato, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte di Appello di Palermo. L’imputato era stato ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada per aver svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
La colpevolezza era stata accertata sulla base di prove solide: la testimonianza di un Ispettore della Polizia Municipale aveva confermato di aver visto l’imputato indicare in modo inequivocabile agli automobilisti la presenza di posti liberi per parcheggiare. Inoltre, lo stesso imputato, già precedentemente denunciato per fatti analoghi, aveva ammesso durante l’udienza di svolgere tale attività per guadagnare qualche euro.
Nonostante la doppia sentenza di condanna, la difesa ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della responsabilità penale.
Il Ricorso Contro l’Attività di Parcheggiatore Abusivo
Il motivo del ricorso si concentrava su un presunto difetto nella motivazione della sentenza d’appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la manifesta infondatezza dell’impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era privo di un reale confronto con la decisione impugnata.
La difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte in appello. Questo approccio, secondo la Suprema Corte, non costituisce una critica argomentata, ma una mera ripetizione di tesi già valutate e disattese. In presenza di una ‘doppia conforme’, ovvero due sentenze di merito che giungono alle medesime conclusioni, il ricorso per cassazione deve presentare critiche specifiche e puntuali alla logica giuridica della sentenza d’appello, non limitarsi a contestare nuovamente i fatti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve rispettare i requisiti dell’art. 581 c.p.p., esponendo chiaramente le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono. Quando i motivi sono soltanto ‘apparenti’, ovvero omettono di svolgere la funzione tipica di critica argomentata contro la sentenza, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Nel caso specifico, le motivazioni della Corte d’Appello erano chiare e ben fondate sulla testimonianza qualificata e sull’ammissione dell’imputato. Il ricorso non ha saputo scalfire la logicità di tale ragionamento, risultando quindi una mera reiterazione priva di pregio giuridico. La Cassazione ha citato diversi precedenti giurisprudenziali che consolidano questo principio, sottolineando come deduzioni meramente ripetitive non possano essere considerate una valida critica alla decisione impugnata.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tale declaratoria, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, comporta due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a sostenere i costi del procedimento.
2. Pagamento di una sanzione pecuniaria: Poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione della legge. Un ricorso basato su motivi generici o ripetitivi è destinato a fallire, con significative conseguenze economiche per chi lo propone.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti legali per essere esaminato nel merito. In questo caso, è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano una mera ripetizione di quelle già respinte nei giudizi precedenti e non costituivano una critica giuridica specifica alla sentenza d’appello.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna per l’attività di parcheggiatore abusivo?
Le prove decisive sono state la testimonianza di un Ispettore della Polizia Municipale, che ha osservato l’imputato indicare posti auto agli automobilisti, e l’ammissione dello stesso imputato in udienza di svolgere tale attività per guadagnare denaro.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di non avere colpa nel aver causato l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 28/02/1998
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
Motivi della decisione
1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l’attività non autorizzata di parcheggiatore.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale, conclusioni nelle quali insiste anche nella memoria depositata.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello ha fatto riferimento alla testimonianza del teste qualificato NOME COGNOME ( Ispettore capo della Polizia Municipale di Palermo), che aveva visto l’imputato indicare inequivocabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti dove lasciare l’autovettura. L’imputato, già denunciato per l’attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di svolgere tale attività per guadagnare qualche euro, in quella giornata
A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l’erroneità della decisione impugnata, e già correttamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui airart. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838: Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a! pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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