La Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico di un indagato per resistenza a pubblico ufficiale, invocando la particolare tenuità del fatto. Il Giudice per le indagini preliminari ha tuttavia respinto l'istanza e ordinato la formulazione dell'accusa attraverso l'imputazione coatta, escludendo la scarsa gravità della condotta. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza, lamentando una motivazione stereotipata e priva di reale confronto con gli argomenti difensivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordine di formulare l'imputazione non è ricorribile per cassazione, salvo vizi di abnormità radicale. Il provvedimento non blocca il procedimento e non genera stasi processuale insuperabile.
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