Il Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato una precedente ordinanza che dichiarava estinta la pena di un condannato. Accogliendo l'istanza del Pubblico Ministero, il giudice ha rideterminato la condanna a undici anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa. Il condannato ha presentato impugnazione denunciando vizi di motivazione e violazioni di legge. Successivamente, tramite il proprio difensore munito di mandato speciale, ha depositato formale rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto a causa della rinuncia al ricorso per cassazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese vive di giudizio e al versamento di una sanzione di cinquecento euro alla Cassa delle Ammende per la condotta processuale tenuta.
Continua »