Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44963 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Calvera (Pz) iI24/6/1960
avverso la sentenza del 31/1/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31/1/2024, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 20/4/2023 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato – con rito abbreviato – alla pena di sei mesi di reclusione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando la mancata applicazione retroattiva dell’art. 13, decreto citato, nel testo da ultimo novellato dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla I. 19 dicembre
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2019, n. 157, così da ritenere l’integrale pagamento di quanto dovuto – effettuato dallo stesso NOME – non mera circostanza attenuante, ma causa di esclusione della punibilità; ciò, in adesione al principio di retroattività della lex mitior, sancita dall’art. 2, comma 4, cod. pen. e dall’art. 7 Cedu. Si censura, inoltre, l’omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., anche in ragione del citato versamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo.
Con riguardo alla prima censura, la stessa è inammissibile, perché trascura che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta ha steso una motivazione del tutto congrua e fondata su un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, qui da ribadire.
4.1. La sentenza, innanzitutto, ha evidenziato che l’art. 13, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000, nel testo vigente, prevede che i reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 stesso decreto, non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
4.2. Muovendo da ciò, la Corte di appello ha confermato che la norma può trovare applicazione retroattiva, ai sensi dell’art, 2, comma 4, cod. pen., e, dunque, può essere riferita anche alle condotte di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, commesse prima dell’entrata in vigore del citato d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, come quella in esame. La stessa sentenza, tuttavia, ha correttamente evidenziato – come da costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 8174 del 12/1/2023, COGNOME) – che tale applicazione retroattiva richiede comunque la sussistenza di tutti gli elementi indicati dall’art. 13 in esame, quel che, però, non si riscontra nel caso di specie: risulta pacifico, infatti, che il pagamento integrale del debito tributario è avvenuto dopo l’accertamento del reato, ed è lo stesso ricorso ad evidenziare che “è sicuramente vero (…) che la conoscenza delle verifiche prodromiche al procedimento è anteriore alla definizione mediante adesione all’istituto della pace fiscale”.
4.3. D’altronde, ammettere, come emerge dal ricorso, che sia sufficiente il solo verificarsi del primo dei due requisiti richiesti dalla norma (l’integrale pagamento del dovuto) implicherebbe un’evidente quanto irragionevole disparità di trattamento, posto che l’applicazione retroattiva della causa di non punibilità soggiacerebbe a presupposti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma e che devono essere accertati nei confronti di chi la invochi per fatti successivi alla sua entrata in vigore.
4.4. Il primo motivo di ricorso, dunque, è inammissibile.
L’impugnazione, per contro, risulta fondata sulla seconda censura.
5.1. La causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. stata negata valorizzando le due annualità oggetto della contestazione e l’entità dell’imposta evasa (circa 450mila euro complessivi), tali da non consentire di riconoscere un fatto di particolare tenuità. La Corte di appello, tuttavia, non ha valutato affatto proprio l’integrale pagamento del debito sopra richiamato, che quale condotta susseguente al reato – deve esser tenuta in considerazione ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, alla luce della novella introdotta nella norma dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.
5.2. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, con riguardo ad entrambe le annualità contestate; nelle more di questa decisione, tuttavia, il reato relativo al periodo d’imposta 2013 si è estinto per prescrizione (al 27/2/2024), cosicché l’annullamento con rinvio – limitato alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – deve essere disposto soltanto in ordine al periodo d’imposta 2014. In sede di rinvio, peraltro, la Corte valuterà iIF motivo di ricorso anche alla luce dell’attuale testo dell’art. 13, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 14 giugno 2024, n. 87.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al periodo d’imposta 2013 perché il corrispondente reato è estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano quanto al restante periodo di imposta limitatamente alla causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
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