Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato NOME per il reato di detenzione per la vendita di beni con marchio contraffatto mandandolo invece assolto per i reato di ricettazione degli stessi beni. Su appello del Procuratore Generale, la Corte ave proceduto all’overtuming dell’assoluzione, condannando l’imputato anche per la ricettazione. L’appello dell’imputato era stato invece respinto.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per violazione dei criteri di valutazi della prova e carenza di motivazione in relazione al mancato rispetto del canone BARD in relazione alla dichiarazione di responsabilità di cui al capo B) di imputazione.
Si lamenta la mancanza di motivazione rinforzata e la mancata rinnovazione dell’istruttoria.
2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione (motivazione apparente) in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della colpevolezza ex art. 131
bis c.p.. Si lamenta che la Corte sia giunta alla propria conclusione sulla base del solo esa del certificato del casellario poiché i precedenti non sono sostitutivi dei parametri in dall’art.133 c.p. presi in considerazione dalla norma invocata.
2.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce la motivazione apparente in relazione al mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A fronte del riferimento ad un pluralità di parametri nell’atto di appello, la Corte si è limitata ad indicare la pre precedenti quale razionale ostativo, fallendo pertanto l’onere motivazionale su lei grava secondo la giurisprudenza di legittimità.
I motivi dedotti a base del ricorso sono manifestamente infondati ovvero non consentiti e possono essere di seguito brevemente affrontati nell’ordine sopra esposto, con la sintes propria dalla motivazione semplificata.
3.1 Quanto al primo motivo, che involge la nota problematica delrovertuming in appello della sentenza assolutoria, con condanna dell’imputato in secondo grado anche per la seconda imputazione, le deduzioni difensive di vizio di motivazione per la mancata rinnovazion dell’istruttoria e per la mancata motivazione `rafforzata’ sono manifestamente infondate a luce dell’esame del caso concreto.
Necessità di rinnovo del dibattimento e dell’acquisizione della prova orale non vi era, luce del fatto che le conclusioni alle quali perviene il giudice di secondo grado non contest la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che viene anzi espressamente confermata e che -altro aspetto rilevante- non è nemmeno contestata. Il fatto, nella sua semplicità perquisizione in prossimità della stazione che ha portato al sequestro della mercanzia- no richiedeva alcun approfondimento. Non vi è pertanto alcun bisogno di assicurare l’oralità l’immediatezza nell’acquisizione della prova, i due valori a tutela dei quali la rinnova dell’attività istruttoria è richiesta, tanto a livello convenzionale che legi giurisprudenziale interno. La Corte d’appello, in altri termini, ha operato su ‘dati freddi’ acclarati e mai contestati fin dal primo grado, rispetto ai quali non si può ragionare in term oralità (in quanto documentali).
Nemmeno si ritiene violato il canone, di origine giurisprudenziale, dell’obbligo di motivaz rafforzata, imposta al giudice d’appello per superare il ‘ragionevole dubbio’ che aveva indott giudice di primo grado alla soluzione assolutoria. Premesso che in maleria vige un principio proporzione, dovendosi riconoscere che l’onere argomentativo del secondo giudice è necessariamente collegato alla ‘quantità’ di motivazione adottata dal giudice di primo grado p assolvere (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, Imp. S., Rv. 284472 – 01), v’è da ritenere che nello specifico frangente, la Corte abbia validamente ed adeguatamente argomentato il proprio giudizio in relazione alla medesima, limitata conoscenza dei fatti in base alla quale il giudice aveva pronunciato l’assoluzione.
Si tratta, in sostanza, dell’analisi delle circostanze relative alle modalità del co effettuato all’uscita della metropolitana ove l’imputato era giunto recando seco la mercanz destinata ad essere venduta in un saccone di cellophane, unitamene ai precedenti specifici.
Da tali dati la Corte ha tratto la conclusione più logica, escludendo la plausibilità di una (quella del contributo da parte dell’imputato alla realizzazione dei prodotti, nemmeno allega livello difensivo, in verità, dall’imputato) che risulta smentita dalla assenza di tracc qualche legame con le aziende produttrici del materiale falsificato. D’altronde, si n ragionamento assolutorio adottato in primo grado andava ben oltre il ragionevole dubbio, che deve riguardare la fondatezza della tesi accusatoria o la sussistenza di una tesi alterna assolutoria ma che non può risolversi nella mera formulazione di una ipotesi priva di minim riscontro nella realtà.
3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. È corretta e dirimente in tal senso la valutazione della Corte che ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio invoca (art.131 bis c.p.) la presenza di plurimi precedenti specifici (e non come affermato dalla dif un unico precedente) di per sé indicativa, a mente del quarto comma della disposizione menzionata, della abitualità del comportamento, incompatibile con la particolare tenui (art.131 bis, comma 1, ultima parte, c.p.).
3.3 La censura riguardante la determinazione della pena (terzo mol:ivo) non è consentita.
Il trattamento sanzionatorio – sotto ogni aspetto, dall’entità della sanzio riconoscimento e comparazione delle circostanze, dalla concessione dei benefici all’applicazione della continuazione – rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di che deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere. In sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell’uso del suo potere discrezionale, si attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il p convincimento.
Quanto alla misura della pena, l’onere è assolto allorché sia indicato l’elemento, tra quel cui all’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 551 21/4/1979, rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantit pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pe sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risu sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. esp del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»., come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. Il, n. 36245 del 26/6/2009, 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, rv. 265283).
Nel caso di specie, la valorizzazione ripetuta dei precedenti penali dell’imputato presenza di una pena poco più che simbolica, in relazione al range edittale, costituisce una sufficiente base valutativa per l’esercizio della discrezionalità di cui gode in materia il gi merito.
Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso. Ad essa consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 febbraio 2024 Il Consi Here re tore GLYPH Il Presidente