Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 421 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 421 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del P.G., d.AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto de ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 9 dicembre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia rigettava la richiesta di ottemperanza avanzata da NOME relativamente all’ordinanza del 16.4.2014 (rectius, 10.4.2014), con la quale il medesimo Giudice aveva accertato e dichiarato l’illegittimità dell’esecuzione delle due sanzioni discipl dell’isolamento (esclusione dalle attività in comune), eseguite presso la Casa di reclusione di Parma dal 4.2.2011 al 18.2.2011 e dal 20.2.2011 per ulteriori 15 giorni, poiché il periodo intercorso tra l’esecuzione dell’una e dell’altra era incongruo.
A ragione della decisione, detto Giudice riteneva che la richiesta dell’NOME er generica perché non avrebbe dedotto i casi in cui non gli sarebbe stato assicurato un congruo tempo di recupero tra l’esecuzione di sanzioni disciplinari dell’E.A.C.; e riteneva altresì, che era errata l’interpretazione data dal richiedente alla parte disposi dell’ordinanza del 10.4.2014.
Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l’NOME, tramite il suo difensore di fiducia, avvocata AVV_NOTAIO, deducendo “violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 35-bis, com 5, Ord. Pen. per mera apparenza della motivazione”.
La difesa ha, in proposito, osservato che l’COGNOME aveva “richiamato il regolamento interno che si è rifiutato di riconoscere le disposizioni del giudice”; circostanza questa “sarebbe stata più che sufficiente a disporre l’ottemperanza”.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Va, innanzitutto, evidenziato che il ricorrente, in buona sostanza, ha ritenuto ch l’espressione “dispone che tra l’esecuzione successiva di sanzioni disciplinari dell’esclusione dall’attività in comune deve decorrere un termine corrispondente alla durata della sanzione precedentemente inflitta”, contenuta nel provvedimento in data 10 aprile 2014 del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, si riferirebbe a tutte le fut esecuzioni di analoghe sanzioni disciplinari.
Sennonché il Collegio osserva che il significato da attribuire all’inciso suddetto è b diverso e che il Magistrato di sorveglianza abbia voluto affermare che nel caso concreto il termine temporale doveva essere riferito alle specifiche sanzioni oggetto dell’esame.
E in tal senso il suddetto provvedimento del 10.4.2014 è stato correttamente interpretato dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, il quale nella decisio impugnata ha testualmente riferito che l’ordinanza dell’aprile 2014, “nel dare indicazione temporale di un intervallo reputato congruo, aveva riguardo a specifiche sanzioni (E.A.C), eseguite dal 4.2.2011 al 18.2.2011 e dal 20.2.2011 intervallate da un solo giorno, ritenuto insufficiente”.
Conseguentemente, il Magistrato di sorveglianza nella decisione impugnata ha concluso, in maniera del tutto logica e correlata all’antecedente osservazione, che “la generica prospettazione di COGNOME NOME non permette di configurare, in concreto, un inadempimento a carico dell’Amministrazione penitenziaria novarese e di accogliere la richiesta”.
Occorre, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il procedimento di ottemperanza, previsto derart. 35-bis, comma 5, Ord. Pen., presuppone la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022, Rv. 282482 – 01; Cass. Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Rv. 270996), alla quale si è attenuto il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, la cui ordinanza non risulta, pertanto, affetta dai denunciati vizi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente