Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5058  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente del Tribunal sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile – sul rilievo dell’ormai avv esaurimento dell’efficacia del relativo titolo esecutivo – la richiesta di ottem proposta da NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) proc. pen., in relazione agli artt. 591 e 666, comma 2 cod. proc. pen. In luogo, non trattasi di statuizione adottabile de plano m diante provvedimento presidenziale. Errata, inoltre, è la tesi posta a fondamento della impu decisione, secondo la quale una ordinanza che abbia accertato la violazion diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, in danno di un condanNOME, divenire inefficace, nel momento in cui tale detenuto finisca di espiare la pen rimanendo in stato di detenzione per diverso titolo; osta a tale impostaz infatti, il dettato dell’art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è inammissibile.
L’art. 35-bis Ord. Pen. – introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, co 1, lett. b), decreto legge n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 de al fine di colmare il deficit di tutela nei confronti degli atti dell’Amministrazione Jeve-; penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti einternati, stigmatizzato dalla costituzionale n. 26 del 1999 – istituisce e regola, allo scopo, un procedim natura giurisdizionale, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistra sorveglianza, in duplice grado di merito e che è destiNOME a concludersi, in c accertata fondatezza delle ragioni dell’interessato, con l’adozione di provvedi idonei a conformare l’operato dell’Amministrazione stessa.
2.1. Trattandosi di provvedimenti costituenti esercizio della funzi giurisdizionale, oltre che al fine ulteriore di assicurare l’effettività d rispetto ad eventuali condotte dell’Autorità amministrativa inerti, elus addirittura, di aperto contrasto, i commi 5 e seguenti del menzioNOME art. strutturano un procedimento ulteriore, diretto a garantire, se del
l’ottemperanza della precedente decisione, una volta che questa sia divenuta definitiva a causa dell’esaurimento degli strumenti d’impugnazione.
2.2. Viene poi espressamente richiamata la disciplina processuale di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza ed impone l’attivazione del contraddittorio tra le parti, esteso anche all’amministrazione penitenziaria interessata, nonché la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, onde consentire alle parti stesse di partecipare ed interloquire innanzi al giudice.
2.3. È però anche contemplata, quale eccezione alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato del reclamo, nei termini dell inammissibilità, ai sensi del secondo comma dell’art. 666 cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura “de plano” ed in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata “già rigettata (perché, n.d.r.), basat sui medesimi elementi”, ovvero sia “manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge”. In tali situazioni, il difetto dei presupposti richiesti dalla deve essere oggetto di immediata constatazione, senza richiedere sforzi interpretativi o valutazioni discrezionali, basate su articolate ed approfondit verifiche circa la situazione di fatto posta a base della richiesta, suscettibil condurre ad esiti opinabili e diversificati: l’eventuale adozione anticipata d decisione espressa in termini di inammissibilità, ma che nella sostanza investe il merito della domanda, si porrebbe infatti in contrasto col principio del contraddittorio, che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza è funzionale ad assicurare la partecipazione e l’interlocuzione dell’interessato nell’ambito del confronto dialettico tra le parti.
2.4. Alcun dubbio può allora sussistere – contrariamente agli auspici difensivi, circa la legittimità formale della procedura de plano adottata mediante l’impugNOME provvedimento.
NOME ha chiesto, dunque, l’ottemperanza rispetto a precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari, relativa ad accertata lesione di diritti soggettivi del condanNOME.
3.1. La regola ermeneutica che governa la materia è nel senso della sussistenza di un inscindibile nesso ontologico e funzionale, tra i provvedimenti di ottemperanza e la relativa situazione detentiva concernente il soggetto interessato. L’avvenuta scarcerazione – o, comunque, l’esaurimento del titolo esecutivo nell’ambito del quale era intervenuto l’accertamento oggetto di istanza di ottemperanza – determina quindi la sopravvenuta inefficacia delle determinazioni eventualmente assunte, poi oggetto di reclamo a fini di ottemperanza.
3.2. In ossequio a tale principio di diritto, il Tribunale di sorveglianza Sassari ha giustamente ritenuto inammissibile l’istanza;: ciò in quanto il provvedimento del quale COGNOME domandava l’applicazione, secondo lo strumento dell’ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., era stato adottato sotto l’impero di un titolo detentivo ormai esaurito.
Non vi è chi non rilevi, allora, come tale titolo non possa estendere la propria efficacia, rispetto a successivi titoli di detenzione di differente tipologi che peraltro, nella fattispecie concreta, trovano scaturigine in sede cautelare e non esecutiva. Esclusivamente il giudice al quale spetta la gestione del titolo cautelare, in sostanza, può essere individuato quale funzionalmente competente, in sede di vaglio in ordine alla possibile adozione di provvedimenti aventi contenuto in qualche modo sovrapponibile, rispetto a quelli invocati in sede di ottemperanza.
3.3. La cesura fra i diversi periodi di detenzione, in definitiva, esplica u effetto preclusivo, quanto alla possibilità di attribuire una :valenza ultrattiva provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, che sono strettamente connessi all’esecuzione della pena in espiazione in un determiNOME momento storico. Una difforme impostazione concettuale, infatti, porterebbe addirittura ad attribuire al condanNOME istante una sorta di “credito”, spendibile persino in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere, con un risultato interpretativo complessivo che potrebbe sortire finanche effetti criminogeni.
La separazione fra periodi di detenzione è, in questo caso, ancora più evidente, dato che il nuovo ingresso in carcere del ricorrente è stato determiNOME dall’emissione di un’ordinanza cautelare, nell’ambito di una fase del tutto distinta da quella dell’esecuzione della pena; spetta allora all’autorità procedente – e non al Tribunale di sorveglianza – assumere eventuali determinazioni.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte c:ost., sentenza n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.