Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8290 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8290 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
Parte civile:
COGNOME NOME
avverso la sentenza del 18/12/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Trento
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto del 6 maggio 2022, che condannava COGNOME NOME, alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di ostacolo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni dell’autorità di vigilanza , di cui all’art.2638 cod. civ., perché, nella qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, in concorso con COGNOME e COGNOME, rispettivamente responsabile RAGIONE_SOCIALE produzione e direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giudicati separatamente, sottoposti al controllo di revisione contabile RAGIONE_SOCIALE Divisione
Vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, occultavano con mezzi fraudolenti la mancanza di 2.207 ettolitri di vino annotati nei registri di cantina e costituenti beni patrimonio RAGIONE_SOCIALE cantina, simulandone l’esistenza mediante il riempimento di alcuni vasi vinari RAGIONE_SOCIALE cantina con acqua ed identificando gli stessi come contenenti vino ‘Pinot Grigio 2016 atto a dare RAGIONE_SOCIALE ‘ , individuato a livello contabile con il codice 17471, al fine di trarre in inganno il personale ispettivo addetto al controllo contabile RAGIONE_SOCIALE giacenza.
Contro l’anzidetta sentenza, l ‘ imputato propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale dell’imputato nel fatto contestato .
Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di descrivere lo specifico apporto offerto dal COGNOME alla predisposizione o all’attuazione dei mezzi fraudolenti.
La valutazione degli elementi su cui la Corte di merito ha basato la condanna sarebbe incompleta in quanto la valutazione di attendibilità dei testi, COGNOME e COGNOME, non tiene conto del licenziamento degli stessi, da parte del COGNOME; omette di motivare sulla manipolazione RAGIONE_SOCIALE registrazione del COGNOME; il teste, AVV_NOTAIO. COGNOME avrebbe assistito solo ad una parte RAGIONE_SOCIALE conversazione, perché ha sentito parlare solo uno degli interlocutori (COGNOME) ma non anche l’imputato.
La sentenza non individuerebbe alcun elemento di riscontro esterno alle dichiarazioni dei coimputati.
La Corte d’appello avrebbe omesso di motivare in punto di elemento soggettivo del dolo specifico del reato e non avrebbe evidenziato un movente RAGIONE_SOCIALE condotta, mentre le dichiarazioni dei coimputati, sulla conoscenza ‘ del problema ‘ da parte del ricorrente, non integrerebbero il dolo specifico ma al massimo una generica conoscenza. Si deduce mancare la prova RAGIONE_SOCIALE consapevolezza RAGIONE_SOCIALE condotta fraudolenta specifica.
Con riguardo alla prova del contributo causale concorsuale dell’imputato , si deduce che non sarebbe sufficiente la qualifica soggettiva del ricorrente di Presidente del Consiglio di amministrazione, mentre la sentenza non avrebbe specificato se il ricorrente ha dato direttive, impartito ordini o, comunque, fornito un apporto ai correi, a fronte dalla assenza di accertate condotte attive (materiale riempimento dei vasi vinari con acqua, contributo materiale o morale specifico).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE rispettive decisioni, la struttura motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado colmare eventuali lacune RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l’integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d’appello ripercorso, sulla base dell’appello, l’iter motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio la vicenda sulla base RAGIONE_SOCIALE prove acquisite e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomeno manifesta, peraltro in doppia conforme.
3. Il primo ed unico motivo di ricorso è nel suo complesso infondato.
Il motivo è per buona parte reiterativo di quanto dedotto in appello e confutato dalla Corte di merito che, con motivazione immune da censure di illogicità e vizi, ha ritenuto sussistere la responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato contestato.
La Corte d’appello, rispondendo alla specifica censura del motivo di gravame, richiama la sentenza del giudice di prime cure, che condivide, e motiva in maniera chiara, congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, sulle doglianze del ricorrente, che reiterano deduzioni sollevate in grado di appello.
Nel caso di specie, l’accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale nel richiamare quello del primo giudice, è sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede.
Esula dai poteri RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651; pronunzie che trovano
precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).
3.1 Tanto premesso, si osserva l’art. 2638 cod. civ. prevede un articolato meccanismo di tutela penale RAGIONE_SOCIALE funzioni di vigilanza affidate alle autorità pubbliche rispetto a molteplici condotte che ne «ostacolano» l’esercizio (cfr. Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, COGNOME, in motivazione); tutela che è affidata a due distinte e autonome fattispecie, secondo il modello che una parte RAGIONE_SOCIALE dottrina penalistica definisce RAGIONE_SOCIALE cd. norma mista cumulativa.
La prima fattispecie, prevista dal comma primo, riguarda l’esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero l’occultamento con mezzi fraudolenti diversi dall’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, di fatti sempre relativi alla situazione predetta, che i soggetti indicati avrebbero dovuto comunicare; la seconda ipotesi delittuosa, contemplata dal comma successivo, concerne le condotte «che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente (…) ostacolano le funzioni» RAGIONE_SOCIALE «autorità pubbliche di vigilanza».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto previsto dal primo comma dell’art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, che nel caso dell’occultamento di fatti deve concretarsi nel ricorso a mezzi fraudolenti, senza risolversi nel mero silenzio sulla loro esistenza (Sez. 6, n. 40164 del 09/11/2010, Alma, Rv. 248821 – 01), mentre quello previsto dal secondo comma è un delitto a forma libera di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma (Sez. 5, n. 6884 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267169 – 01; Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, COGNOME, Rv. 271442 – 01); in altri termini, l’evento di ostacolo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni di vigilanza «si realizza con l’impedimento in toto di detto esercizio ovvero con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza» (Sez. 5, n. 29377 del
29/05/2019, COGNOME, Rv. 276524; Sez. 5, Sentenza n. 21878 del 16/03/2023, COGNOME, Rv. 284753 -01).
La condotta tipica, pertanto, è costituita da qualsiasi forma di intralcio all’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni di vigilanza, ivi compresa l’omessa comunicazione di informazioni dovute (Sez. 5, n. 49362 del 07/12/2012, Banco, Rv. 254065 – 01; Sez. 6, n. 17290 del 13/01/2006, COGNOME, in motivazione) e il fatto previsto dalla norma incriminatrice postula che l’ostacolo all’attività di controllo si verifichi effettivamente, quale effetto RAGIONE_SOCIALE condotta dell’agente (Sez. 1, n. 16800 del 20/10/2022, dep. 2023, COGNOME Rv. 284625 – 01). E nel caso in cui la condotta sia realizzata in forma omissiva, come nell’ipotesi tipizzata dalla stessa norma incriminatrice, il reato si configurerà come omissivo improprio (Sez. 5, Sentenza n. 40738 del 20/09/2024, Rv. 287228 -01).
3.1.2 Venendo all’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE due fattispecie incriminatrici, quella di cui al primo comma, configurante un reato di mera condotta, si caratterizza per il dolo specifico, ossia per il fine di ostacolare l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni di vigilanza, che, nel quadro del paradigma punitivo delineato dalla disposizione, è funzionale a scongiurare un’eccessiva dilatazione RAGIONE_SOCIALE sfera applicativa RAGIONE_SOCIALE fattispecie incriminatrice. Il secondo comma dell’art. 2638 cod. civ. richiede, sul piano dell’elemento psicologico, il dolo generico diretto, che, naturalmente, deve investire anche l’evento del reato, mentre l’avverbio “consapevolmente”, vale a escludere il dolo eventuale tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incriminatrice. Una conferma in tal senso si deve, sia pure sul terreno RAGIONE_SOCIALE false comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. civ., alle Sezioni unite di questa Corte, quando hanno chiarito che «per quel che riguarda l’elemento soggettivo, l’avverbio “consapevolmente” precisa e delimita ulteriormente il dolo, che si atteggia certamente come diretto» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266803).
In quest’ottica, pertanto, l’art. 2638 cod. civ., mediante la previsione di un potere di tipo ispettivo, si riferisce ad un concetto tecnico di vigilanza, funzionale a esercitare un controllo preventivo e successivo sull’attività dei soggetti sottoposti al fine di garantirne l’affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico (Sez. 6, n. 44234 del 24/10/2005, Greco, Rv. 232849 – 01; in termini v. altresì Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, COGNOME, in motivazione; Sez. 3, n. 28164 del 29/05/2013, COGNOME, in motivazione), bene finale che non entra direttamente nell’alveo RAGIONE_SOCIALE protezione penale approntata dalla disposizione in commento.
3.2 Tanto premesso, i giudici di merito hanno inquadrato la condotta concorsuale dell’imputato e dei correi nella ipotesi di cui al secondo comma dell’art.2638 cod. civ. , per avere gli stessi, in concorso, nelle rispettive qualità, COGNOME, Presidente del Consiglio di amministrazione, COGNOME, responsabile RAGIONE_SOCIALE
produzione, COGNOME, direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, consapevolmente deciso di mascherare le mancanze esistenti nelle giacenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mediante riempimento dei vasi vinari con acqua, nella speranza che il controllo programmato per il 1° agosto 2017 non andasse troppo nel dettaglio, ostacolando in tal modo l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni di vigilanza da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, organo revisore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto, nessuna censura è stata sollevata con il ricorso.
3.3 Con riguardo al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi e censure, ha fondato la responsabilità concorsuale dell’imputato per il reato proprio in questione innanzitutto sulla prova logica che l’ostacolo alla vigilanza favoriva la società e, dunque, il soggetto che si interfacciava con l’autorità di vigilanza e con la sanzione e che sarebbe incorso nella responsabilità, ossia l’imputato , quale Presidente del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE cooperativa.
Del resto, il contributo offerto dal COGNOME alla condotta concorsuale degli autori materiali è stata, come si dirà, la piena condivisione del programma delittuoso di mascherare le mancanze esistenti, nelle giacenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mediante riempimento dei vasi vinari con acqua.
Sul punto, i giudici di merito hanno valorizzato le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, che ha riferito RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dell’imputato ‘del problema del disallineamento’, di cui avevano parlato a fine luglio, RAGIONE_SOCIALE realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotta fraudolenta di riempimento dei serbatori, e RAGIONE_SOCIALE risposta ricevuta dal COGNOME (‘speriamo che ci vada bene’) , il quale , all’esterno, avrebbe mostrato di non esserne a conoscenza (‘per cercare di trovare una mediazione’), mentre , in un secondo momento, avrebbe cercato di defilarsi tanto che il teste provvedeva a registrare una conversazione telefonica avuta con l’imputato.
Anche COGNOME NOME riferiva RAGIONE_SOCIALE conoscenza RAGIONE_SOCIALE mancanza di 2000 ettolitri da parte del Presidente, che unitamente COGNOME avevano pensato di occultare, mediante riempimento RAGIONE_SOCIALE vasche con acqua e fittizia annotazione nei registri, e che l’ordine era stato impartito da COGNOME e dallo stesso COGNOME.
Quale ulteriore elemento di riscontro si è valorizzata la testimonianza dell’AVV_NOTAIO, presente presso la cantina, e che ha assistito alla conversazione telefonica, ritenuta veritiera per la spontaneità e non prevedibilità, avvenuta in corso di ispezione, tra COGNOME e COGNOME.
I giudici di merito hanno valorizzato la conversazione perché indice del sicuro coinvolgimento concorsuale dell’imputato nel reato, in quanto, in un momento di massima tensione per la scoperta dei vasi riempiti con acqua, il riferimento del COGNOME, che chiedeva al COGNOME di venire alla cantina, alla ‘ questione RAGIONE_SOCIALE
differenza’ , veniva compreso dall’imputato, in quanto tale riferimento era comprensibile solo da chi aveva partecipato all’accordo fraudolento .
Il ricorrente era consapevole RAGIONE_SOCIALE giacenze nei serbatoi e del quantitativo di vino risultante RAGIONE_SOCIALE annotazioni nei registri di cantina, ed ha condiviso con gli autori materiali la decisione di ‘coprire’ il disallineamento RAGIONE_SOCIALE giacenze mediante condotte fraudolente di riempimento di alcuni vasi vinari RAGIONE_SOCIALE cantina con acqua, in modo da ostacolare la funzione di vigilanza.
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l’obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 -01).
Va, in proposito, ricordato l’approdo di Sez. U n. 45276 del 30/10/2003, P.G., COGNOME e altro, Rv. 226101 sul concorso morale atipico, che ha opinato, dunque, che la figura del concorso atipico è suscettibile di essere applicata anche al concorso materiale. Ciò consente, combinando la norma di cui all’art. 110 cod. pen. con le singole figure di reato, di attribuire rilievo penale a condotte che esulano, a rigore, dal modello precettivo individuato dalla fattispecie legale che nella parte speciale del codice penale è normalmente costruita con riferimento alla commissione monosoggettiva del reato. La condizione per la rilevanza penale RAGIONE_SOCIALE condotta del compartecipe è, naturalmente, che essa, ancorché non rispondente al paradigma tipico RAGIONE_SOCIALE fattispecie, abbia apportato un qualunque contributo alla realizzazione del fatto reato così come concretamente materializzatosi.
4.1 Al fine RAGIONE_SOCIALE configurazione del concorso morale, è sufficiente l’incidenza sul determinismo psicologico dell’autore materiale, ossia che l’opera dell’istigatore sia venuta a incidere concretamente sulla psiche del concorrente-autore materiale, anche solo rinsaldando i proposito criminoso di quest’ultimo (Sez. 4, n. 9500 del 31/01/2008) e, nel caso di specie, risulta evidente che coloro che hanno materialmente operato la manomissione dei vasi vinari, mediante riempimento con acqua, si sono indotti a farlo anche e soprattutto con l ‘ avallo dell’imputato, presidente del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE cooperativa, che si interfacciava con l’autorità di vigilanza e che sarebbe incorso nella penale responsabilit à per averne ostacolato la funzione (arg. ex Sez. 5, Sentenza n. 47052 del 06/05/2014, Rv. 261303 -01).
Per la configurazione del concorso in delitto proprio (nella specie, ostacolo alle funzioni di vigilanza) non è necessario che l’ intraneus (in questo caso il Presidente
del Consiglio di amministrazione) sia l’autore del delitto (in questo caso colui che ha attuato la condotta fraudolenta) essendo sufficiente che la sua partecipazione sia determinata dalla sua particolare qualità e lo stesso conferisca il proprio contributo, sotto qualsiasi forma, materiale o morale, attiva o omissiva, alla realizzazione del reato (Sez.5, n.17189 del 25/09/95, COGNOME ed altri; Sez. 5, Sentenza n. 2245 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284118 -02).
Del resto, le indicazioni che provengono dalla giurisprudenza di questa Corte sullo specifico tema ribadiscono il medesimo principio e cioè che non è necessario che sia l’intraneo a porre in essere la condotta tipica, ad eccezione dei reati propri “cd. esclusivi”: “Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l’intraneo sia l’esecutore dell’azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva RAGIONE_SOCIALE volontaria e concertata astensione dall’obbligo di impedire l’evento. Nei reati propri cosiddetti esclusivi (o di propria mano) occorre invece che il soggetto qualificato (o intraneo), concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico (ad esempio, nel reato di incesto), essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie tipica ad opera dell’intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale RAGIONE_SOCIALE condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi – ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo (Sez. 1, n. 4820 del 05/02/1991, Rv. 187201).
Nella specie, il concorso del ricorrente, consistito nell’avere consapevolmente, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, messo al corrente del piano criminoso volto ad ostacolare le funzioni di vigilanza ed avallando la decisione di ‘coprire’ il disallineamento RAGIONE_SOCIALE giacenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante una condotta fraudolenta, di riempimento dei vasi vinari con acqua, sussiste inequivocabilmente quanto meno sotto il profilo morale, considerato che il comportamento de ll’ imputato ha rafforzato, se non addirittura provocato il proposito preventivo e il disegno criminoso degli autori materiali ed ha rappresentato un contributo causale determinante, nonché la volontà di cooperare per il raggiungimento dello scopo penalmente illecito.
3.4 Quanto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai correi, che ricoprivano ruolo dirigenziale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i giudici di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ne hanno ritenuto la credibilità
sia perché trattasi di imputati in procedimenti connessi, già giudicati in separato processo (COGNOME, in via non definitiva, con il rito abbreviato, COGNOME, ai sensi dell ‘ art.444 cod. proc. pen., con sentenza irrevocabile), e dunque in considerazione RAGIONE_SOCIALE rispettive scelte processuali, che li hanno portati a definire le proprie posizioni separatamente dal coim putato, e dell’assenza di motivi personali o rancori nei confronti dell’allora presidente del Consiglio RAGIONE_SOCIALE cantina , anche per la distanza di anni dai fatti RAGIONE_SOCIALE loro deposizione.
Tali dichiarazioni sono inoltre state correttamente ritenute sorrette da plurimi riscontri esterni.
Quanto alle dichiarazioni del COGNOME, si è valorizzata la copia RAGIONE_SOCIALE registrazione fonica de lla conversazione intercorsa tra questi e l’imputato, effettuata sul telefono aziendale, poi consegnata anche al coimputato COGNOME, nonché fatta sentire al Consiglio di amministrazione di metà novembre 2017 e reperita, in sede di sequestro, sia presso i coimputati che presso il ricorrente.
La captazione costituisce un riscontro decisivo alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda criminosa in esame, atteso che il colloquio conteneva elementi di spontaneità, esterni e autonomi dal l’imputato, in conseguenza del fatto che le dichiarazioni di questi provenivano dalla sua voce e confermavano il suo coinvolgimento nel progetto di ostacolo alle funzioni di vigilanza.
Con riguardo alla deduzione difensiva secondo cui la copia RAGIONE_SOCIALE registrazione, nella disponibilità del coimputato, sarebbe stata manomessa, i giudici di merito, con motivazione in doppia conforme, congrua e non manifestamente illogica e, dunque, insindacabile in questa sede, ne hanno ritenuto, la genuinità e spontaneità, sottolineando che il taglio riguardava parti RAGIONE_SOCIALE conversazione non pertinenti.
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, RAGIONE_SOCIALE quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art.234 cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225465; S ez. 1, Sentenza n. 6339 del 22/01/2013, Rv. 254814 -01).
Sul punto, la deduzione difensiva si presenta generica, in mancanza dell ‘ allegazione di elementi specifici deponenti nel senso dedotto.
Quanto alle dichiarazioni del coimputato COGNOME, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto valido riscontro la relazione dal medesimo redatta, sequestrata nel suo computer, all’esito RAGIONE_SOCIALE perquisizione, avente ad oggetto la decisione di occultare con acqua la mancanza di vino nelle giacenze, previa
interlocuzione con COGNOME e COGNOME, nonché l’intercettazione RAGIONE_SOCIALE conversazione (RIT 3/2018, n.58), eseguita presso gli uffici dei NAS di Trento, in cui COGNOME riferisce all’interlocutore di avere relazionato al COGNOME su lla mancanza di una consistente quantità di vino, rispetto a quanto risultante sul piano contabile presso la RAGIONE_SOCIALE.
3.5 Con riguardo alla valutazione di credibilità dei due coimputati, i giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità manifesta, hanno valorizzato a sostegno dell’attendibilità de gli stessi, le reciproche scelte processuali, con cui, al momento RAGIONE_SOCIALE audizione come testi, avevano definito le rispettive posizioni, nonché l’assenza di motivi personali o rancori nei confronti dell’imputato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE distanza temporale di anni rispetto ai fatti.
L’analisi compiuta dalla Corte territoriale si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano imputati di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni – risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, mentre non nuocciono alla positiva valutazione RAGIONE_SOCIALE stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne abbia dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sostenere un’accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 – 01; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, COGNOME, Rv. 223848 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280741 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso in Roma il 08/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME