Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29625 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO Il Procuratore Generale conclude, riportandosi alla requisitoria in atti, per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, ne chiede il rigetto.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, per la parte civile, deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e chiede che ricorso sia dichiarato inammissibile, inoltre, deposita nota spese. L’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 maggio 2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, per quanto qui di interesse, riduceva le pene inflitte a NOME COGNOME e a NOME COGNOME confermando quella inflitta a NOME COGNOME, per il delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen., per avere costoro, in diversi ruoli, importato dalla Repubblica popolare cinese orologi, e parti di orologi che poi assemblavano, di marche di pregio (Rolex, Iwc, Omega e Breitling), tutti contraffatti, esponendoli per la vendita presso la gioielleria di NOME RAGIONE_SOCIALE, in Bari fino al mese di ottobre del 2015.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Riteneva, innanzitutto, infondata l’eccezione di incompetenza per territorio che la difesa aveva proposto asserendo che i reati più gravi – quelli contestati ai sensi dell’art. 474 e 473 cod. pen. – erano stati consumati al momento dell’introduzione dei beni nel territorio dello Stato (e, quindi all’aeroporto di RomaFiunnicino), argomentando, la Corte, che, invece, il delitto con la maggior pena edittale contestato nell’originario manifesto d’accusa era quello ascritto ai prevenuti ai sensi dell’art. 648 cod. pen., e che questo era stato consumato, come indicato in imputazione, in Corato, ove si trovavano sia la gioielleria di NOME COGNOME sia l’abitazione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, località sita nel circondario, appunto, dell’adito Tribunale di Trani.
Quanto al merito delle accuse, la Corte di merito osservava come NOME COGNOME fosse stato fermato all’aeroporto di Fiumicino – dopo che era stato segnalato per avere posto in vendita, su internet, degli orologi di pregio recanti marchi contraffatti – in possesso di ulteriori orologi (anche corredati dall’apposita scatola) e che altri orologi e parti degli stessi erano stati, poi (a distanza di mesi) rinvenuti (e spontaneamente consegnati dai prevenuti in sede di perquisizione) sia nell’abitazione dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia nella gioielleria di proprietà del fratello di NOME, NOME COGNOME.
Dalle esperite intercettazioni emergevano i contatti di NOME COGNOME con numerosi acquirenti degli orologi. E dalle conversazioni intercettate immediatamente dopo il sequestro degli orologi a Fiunnicino emergeva la piena consapevolezza di NOME COGNOME dell’attività illecita condotta dal marito.
Tutto ciò premesso in fatto, la Corte concludeva che:
il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. si era configurato per l’accertata messa in vendita degli orologi recanti il marchio contraffatto;
il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. si era concretato per l’accertato assemblaggio da parte degli imputati – di NOME COGNOME in concorso con i coimputati – delle parti di orologi, recanti, a loro volta, i marchi contraffatti;
NOME COGNOME aveva concorso con il fratello e la cognata, mettendo a loro disposizione la sua gioielleria nella quale si erano rinvenuti sia gli orologi messi in vendita, sia le parti dei medesimi destinate ad essere assemblate.
Propongono ricorso gli imputati NOME COGNOME e COGNOME e NOME COGNOME, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepiscono, nuovamente, l’incompetenza per territorio del primo giudice, il Tribunale di Trani, eccezione che ricordavano essere stata ritualmente proposta anche nei precedenti gradi di giudizio.
La Corte d’appello aveva affermato che il reato più grave fra quelli contestati, la ricettazione (dal quale, peraltro, lo stesso Tribunale li aveva assolti), fosse stato consumato nella città di Corato (ricompresa nel circondario del Tribunale di Trani) ove si trovavano sia l’abitazione di NOME COGNOME, sia la gioielleria di NOME COGNOME.
Ciò era però frutto di un errore materiale, da parte della Corte, posto che era, invece, emerso, che gli orologi erano stati introdotti nel territorio dello Stato presso l’aeroporto di Fiumicino, con la conseguente competenza del Tribunale di Civitavecchia.
Rispetto al luogo ove si erano individuati i beni doveva prevalere, infatti, ai fini della competenza per territorio, il luogo ove era iniziato il possesso dei beni ricettati da parte degli autori del reato.
2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all’art. 473 cod. pen.
Il rinvenimento di parti di orologi e di scatole dei medesimi, recanti anch’essi i marchi contraffatti, non era una circostanza sufficiente a provare la commissione del contestato reato.
Né lo era il contenuto delle conversazioni intercettate posto che COGNOME svolgeva anche l’attività di riparatore di orologi ed a tale attività ben poteva essere ricondotta la disponibilità dei pezzi di ricambio sequestrati.
Doveva poi ricordarsi la distinzione fra le condotte previste ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen.: nel primo caso è punita la contraffazione del marchio, avvenuta ancor prima che l’oggetto, che ne risulta contrassegnato, sia messo in
vendita, nel secondo caso, invece, viene punita la condotta di chi mette in vendita il bene, già completo nelle sue parti, recante il marchio contraffatto.
Gli imputati si erano limitati a porre in vendita gli orologi, completi, contrassegnati dai marchi contraffatti e dovevano pertanto rispondere della sola violazione dell’art. 474 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta responsabilità di NOME COGNOME.
All’interno della gioielleria a lui intestata erano state rinvenute le sole parti d orologi che NOME COGNOME, il reale titolare dell’attività, vi aveva portato.
La eventuale mera conoscenza da parte di NOME COGNOME di tale circostanza non lo rendeva corresponsabile del fatto, non emergendo alcun suo concreto contributo a tale condotta.
Nulla emerge a suo carico dalle conversazioni intercettate.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi promossi nell’interesse degli imputati sono inammissibili.
Il primo motivo, sulla incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, è inammissibile.
L’eccezione, nell’atto di appello, era stata formulata in relazione al luogo di consumazione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen..
La Corte territoriale l’aveva rigettata ricordando che il delitto più grave contestato nell’originaria imputazione non era quello di cui all’art. 474 cod. pen. ma la ricettazione ascritta ai prevenuti al capo B della rubrica. Ricettazione consumata nel circondario del Tribunale di Trani, presso l’abitazione di NOME COGNOME e presso la gioielleria di NOME COGNOME.
Nel ricorso non si contesta tale premessa e cioè il fatto che il reato più grave, che, quindi, radica la competenza territoriale ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. è la ricettazione originariamente ascritta ai prevenuti al capo B, anche considerando che questa Corte ha già avuto affermato come, in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti, così che la competenza,
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in tal modo radicatasi, resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, COGNOME, Rv. 269662; Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, COGNOME, Rv. 265783).
E, tuttavia, nel ricorso si argomenta l’eccezione lamentando il diverso (rispetto a quello ritenuto dalla Corte di merito) luogo di consumazione del delitto di ricettazione, non il paese di Corato ma l’aeroporto di Fiunnicino.
Così però mutando il contenuto ed i presupposti della eccezione di incompetenza per territorio, come, nuovamente, formulata in appello, che si era fondata sulla identificazione del luogo di consumazione del diverso delitto di cui all’art. 474 cod. pen.
Incorrendo, di conseguenza, nel vizio di inammissibilità dell’eccezione stessa. Si è infatti precisato che l’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all’art.491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell’art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269212; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, Chiodi, Rv. 258149).
Peraltro, deve aggiungersi, nel merito dell’eccezione, che non vi sono elementi che consentano di ritenere provato il fatto che i beni recanti i marchi contraffatti siano pervenuti agli imputati tutti presso l’aeroporto di Fiumicino (come era accaduto per l’ultima partita), così da non potersi affermare, in assenza di ulteriori indicazioni, che il primo delitto di ricettazione (che aveva consentito la vendita degli orologi on line) non si fosse consumato proprio presso l’abitazione o la gioielleria dei COGNOME e quindi nel circondario di Trani.
Il secondo motivo è inammissibile perchè interamente versato in fatto e perché difetta di specificità non tenendo in adeguato conto la confutazione dei medesimi argomenti, qui nuovamente riproposti, da parte della Corte territoriale.
La Corte barese, infatti, aveva, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, osservato che:
i prevenuti avevano, dapprima, posto in vendita orologi con marchio contraffatto su internet;
a seguito di tale segnalazione, erano stati controllati, in arrivo dalla Cina all’aeroporto di Fiunnicino, nell’aprile 2014, con 15 orologi Rolex (tutti contraffatti), altri 11 orologi (di cui uno solo non contraffatto), e 10 ghiere Rolex (tutte contraffatte), occultati sulle persone di NOME e NOME COGNOME (quest’ultimo condannato in entrambi i gradi del giudizio di merito ma non ricorrente);
subito dopo il controllo dei due, venivano intercettate delle conversazioni in cui NOME COGNOME avvisava il marito delle pressioni ricevute dai clienti per ricevere i Rolex evidentemente loro promessi; la donna veniva a conoscenza del sequestro e si era lamentata con il marito perchè non aveva scelto di arrivare in un orario di punta (così da meglio confondersi nella folla);
in data successiva di oltre un anno, nell’ottobre 2015, gli operanti della Guardia di Finanza di Bari procedevano alla perquisizione dell’abitazione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, rinvenendovi, ancora (nonostante il precedente sequestro) 11 orologi Rolex, 11 cinturini Rolex contraffatti, un cinturino IWC, 6 chiusure Rolex, tutti contraffatti; in pari data si rivenivano nella gioielleria di NOME 27 orologi Rolex, 3 chiusure Rolex e 10 Custodie e scatole Rolex, sempre contraffatti;
evidente era pertanto la messa in vendita di orologi Rolex contraffatti e, così, la configurabilità in capo ai prevenuti degli elementi, oggettivo e soggettivo, del delitto di cui all’art. 474 cod. pen.;
la disponibilità di parti dei medesimi orologi ed il contenuto di alcune conversazioni nel frattempo intercettate (la Corte ne ha fatto espressa menzione alla pagina 7 della sentenza impugnata) avevano consentito di concludere che NOME COGNOME, con la complicità della moglie, aveva anche provveduto ad assemblare degli orologi (si citavano i Rolex submariner), così che, per tali ulteriori condotte, si era configurato anche l’ulteriore reato contestato ai sensi dell’art. 473 cod. pen.
Si è infatti affermato che l’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 cod. pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l’uso punito, più severamente, dall’art. 474 cod. pen. è direttamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 5, n. 26398 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276893; Sez. 2, n. 26263 del 22/06/2010, Portarapillo, Rv. 247684).
Nel caso di specie, l’assemblaggio delle parti di orologi – già recanti essi stessi i marchi contraffatti – era destinato a creare un nuovo oggetto, l’orologio assemblato, anch’esso connotato dalla falsità del marchio complessivo. Condotta
che non può considerarsi assorbita da quella prevista dall’art. 474 cod. pen. che punisce la mera introduzione nello Stato o la messa in vendita degli oggetti, già completi in ogni loro parte, recanti un marchio non originale.
Anche il terzo motivo, sul concorso, con il fratello e la cognata, nella contraffazione e nella messa in vendita degli orologi, di NOME COGNOME, è inammissibile perché versato in fatto ed aspecifico.
La Corte territoriale, infatti, aveva considerato come non avesse trovato conferma alcuna la circostanza che questi avesse rivestito il mero ruolo di prestanome del fratello NOME nella conduzione dell’attività di gioielliere a lui intestata, anche considerando che, quando gli operanti della Guardia di Finanza vi avevano avuto accesso per effettuare la perquisizione. all’interno della gioielleria stessa si trovava proprio l’imputato NOME COGNOME. E che, posto che nella medesima si erano trovati gli orologi e le parti degli stessi, tutti contraffatti, non poteva che concludersi per la piena consapevolezza, e compartecipazione, anche di tale imputato nelle condotte illecite consumate.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella somma, ritenuta equa, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma il 19 aprile 2024.