Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18463 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 29/05/1977
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/11/2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a COGNOME NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma 2 cod.proc.pen., COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 268, 270, comma 2, 291, comma 1, cod.proc.pen., 78 disp.att., 15 Cost., 5,6,8, CEDU; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità in relazione agli artt. 125, comma 3, 191 e 271 cod.proc.pen.
Argomenta che le ipotesi di accusa nei confronti del ricorrente si fondano esclusivamente sul contenuto della messaggistica criptata denominata “Encrochat” acquisita mediante Ordine di Indagine Europeo richiesto allo Stato francese dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, intercorsa su telefoni ritenuti in uso anche all’indagato; l’attività investigativa che in Francia aveva consentito di acquisire la messaggistica intercorsa tra gli utenti della piattaforma denominata “Encrochat” era stata posta in essere attraverso il mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche e telematiche; il Pm, comunque, non aveva prodotto al Giudice alcuna documentazione relativa alla attività investigativa compiuta in Francia; il Gip, in violazione dei principi di diritto affermati dalle S nelle sentenze gemelle del 29.2.2024 aveva ritenuto che non trovasse applicazione il disposto dell’art. 270 cod.proc.pen., nella parte in cui, al suo comma 2, prevede ai fini della utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento cbg i dovere del Pm di depositare i verbali e le registrazioni delle intercettazioni presso l’Autorità competente per il diverso procedimento; evidenzia che il principio del “mutuo riconoscimento” delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie europee è relativo e che spetta comunque all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell’o OIE di verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritt difesa e della garanzia di un equo processo. Il mancato rispetto delle norme procedurali richiamate si era, pertanto, tradotto in una evidente violazione normativa alla quale dovrebbe conseguire l’inutilizzabilità ex artt. 191 e 127 cod.proc.pen. della prova e rendeva la motivazione adottata sul punto meramente apparente, quale vizio di nullità rilevabile in questa sede ai sensi dell’art. 125 comma 3, cod.proc.pen.; in difetto della produzione dei verbali della polizia
giudiziaria straniera che aveva compiuto l’attività di indagine le considerazion rispetto dei diritti fondamentali era meramente astratta, e, a fronte di u comunicativo, il giudice avrebbe dovuto valutare in concreto il rispetto d garanzie previste dall’art. 15 Cost, da interpretarsi anche alla luce giurisprudenza comunitaria formatasi intorno agli artt. 5.6.8 CEDU; l’elemento prova posto a fondamento del quadro indiziario posto a base della misura cautela era, quindi, inutilizzabile perché costituito da dati comunicativi frutto di un’ captativa posta in essere da Stato Estero mediante lo strumento del captat informatico nel momento in cui il COGNOME non risultava ancora indagato in Ital per alcun reato né presentava collegamenti con l’indagine in corso.
Chiede, quindi, l’annullamento della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Deve osservarsi che è stato proposto ricorso per saltum, agli effetti dell 311, comma 2, cod. proc. pen., che limita la possibilità di ricorso immediato ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge.
Orbene, considerando le doglianze proposte, deve rilevarsi che pur facendosi riferimento alla mancanza di motivazione e a violazioni di legge, profili potrebbero formare oggetto di un ricorso immediato (Sez. 6, n. 26050 de 14/4/2016, Rechichi, Rv. 266970), tuttavia, in concreto, si propongono censur generiche e volte a sindacare il merito del provvedimento impugnato.
Le doglianze del ricorrente attengono in realtà a vizi della motivazione, poic esse riguardano la valutazione del compendio probatorio ai fini della sussiste dei gravi indizi di colpevolezza; lo stesso ricorrente deduce esplicitament premessa dei motivi di ricorso che “le considerazioni giuridiche a sostegno de utilizzabilità della prova si pongono in palese contrasto con quelle stesse prem giuridico-giurisprudenziali, tradendo, altresì, un completo travisamento de realtà storica”.
Va richiamato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso diretto per cassazione avverso l’ordinanza applicativa di una misura coercitiv consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. è vero che tra le ipotesi di violazione di legge rientra pp la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall’art. 125 co. proc. pen., ma lo è altrettanto che, qualora, come nel caso in esame, il GIP a esposto in modo specifico gli indizi che giustificano in concreto la misura coerci disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rileva improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare event
illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento al gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze ca (Sez. 1, n. 2888 del 9/04/1999, COGNOME, Rv. 213383; Sez. 2, n. 4297 22/8/2000, COGNOME, Rv. 217275)
Peraltro, costituisce ius receptum che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissi soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manife illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano l ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/201 Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruz fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fo rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le cens che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono, essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976)
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazi degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati re motivazione, conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte nonc dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le rag dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che “in materia di ordin europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiat mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria es un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito d applicazione dell’art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipo collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relati circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2375 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 – 01; Sez.U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv.286589 – 01).
E’ stato, poi affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, le pr già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono ess legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emess dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzaz da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle. L’emissi
da parte del pubblico ministero, in materia di ordine europeo di indagine, dir ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, g acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento p pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione de giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell’art. 6 Diret 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilit contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 2375 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286589 – 02; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, COGNOME Rv. 286573 – 03).
Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato il principi diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, 286573 – 01; Sez.U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv.286589 – 01) e con valutazione in fatto supportata da motivazione articolata ha escluso la riconducibilità delle ad intercettazioni telefoniche e/o telematiche, ha evidenziato l’utilizzabilità d acquisiti, ritenendo l’operatività degli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. a proc. pen; ha comunque, evidenziato che, se pur si dovesse ritenere, a contrar l’applicabilità dell’art. 270 cod.proc.pen., non potrebbe, comunque, dubitarsi utilizzabilità dei dati in questione, “atteso che per la quasi totalità dei reat del procedimento è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. (pag 646).
Come rilevato, il ricorrente censura la motivazione proponendo inammissibili censure in fatto, tese a sindacare il merito del provvedimento.
Manifestamente infondata è, poi, la doglianza avente ad oggetto la mancata acquisizione dei verbali della polizia giudiziaria straniera che aveva compi l’attività di indagine nè dei provvedimenti con cui il Giudice francese a autorizzato il mezzo di ricerca della prova.
Le Sezioni Unite hanno escluso la necessità dell’acquisizione e del deposit nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria stra aventi ad oggetto l’autorizzazione di attività di indagine in un procedime pendente davanti ad essa, i cui esiti sono stati successivamente rich dall’autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i.
Si è osservato che l’art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disci l’acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudizia straniera, non richiede anche l’acquisizione dei provvedimenti giudiziari in f dei quali tali atti sono stati compiuti. La medesima conclusione si evince an dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano l’acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base d provvedimento dell’autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risul intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall’art. 270 cod.
pen. Questa disposizione, infatti, prevede il deposito dei verbali e registrazioni relativi alte intercettazioni effettuate in altri procedimenti, anche il deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi. E sulla base di qu disciplina, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte rit che: a) ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conve comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficient deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il “diverso” procediment dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (così, per tutte U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229244 – 01, nonché, da ultimo, co riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recate dalla le ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, COGNOME Rv 2855579 – 02); b) spetta alla parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l’illegittimità dell’autorizzazione, e si oppone all’utilizzabilità de di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso d quello nel quale esse furono disposte, l’onere di produrre il decreto autorizza in modo da consentire al giudice di verificare l’effettiva inesistenz procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall’art. 15 Cost. (c tra le tante, Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741 – 01).
Del tutto generica è, infine, la censura relativa alla violazione del dir difesa.
Le Sezioni Unite hanno statuito che l’utilizzabilità del contenuto comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decritta dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere escl se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fonda dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un processo, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui in tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2 Gjuzi, Rv. 286573 – 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286589 04), onere, nella specie, non osservato dal ricorrente.
Come anticipato, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, dandosi che il ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misu coercitiva proposto per motivi non consentiti è inammissibile ex art. 606, cc cod. proc. pen., non potendo comunque operare la sua conversione nella richiest di riesame avendo il ricorrente già consumato, con il predetto ricorso, la facol scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione ( Sez.4, n. 45611
28/10/2021,Sociu, Rv.282548 – 01; Sez. 6, n. 36597 del 11/11/2020, Troqe, Rv.
280150 e Sez. 6, n. 35816 del 11/11/2020, Chionna, Rv. 279956).
6. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di col nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella
misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 26/02/2025