Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. LIBERTA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso avverso l’ordinanza del 21 dicembre 2023 con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Riesame, ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Milano aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in seguito alla incolpazione provvisoria di cui all’art. 74 DPR 309/1990 ( capo 1); 73 DPR 309/1990 ( capi da 2 a 129); abusiva prestazione di servizi a pagamento ( capo 130), riciclaggio ( capo 131).
2. Con il primo motivo del ricorso deduce vizio di motivazione nonché di violazione della legge processuale in relazione agli artt. 191, 234 bis cod. proc. pen., art. 8 CEDU, art. 6 Direttiva 2014/41/UE, artt. 27,30,33 43 del d.lgs 108/201 in ordine alla utilizzabilità delle chat estrapolate dall’applicativo SKY ECC. Il Tribunale aveva acriticamente aderito ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva inquadrato l’acquisizione della messaggistica COGNOME fattispecie della acquisizione della prova documentale informatica (art. 234 bis cod. proc. pen), senza tenere conto delle peculiarità del caso concreto, ed anzi equivocando sulla origine e la provenienza L UH dei dati informatici senza -le garanzie previste dalla legge. I dati erano stati richiesti attraverso un ordine europeo di indagine da parte del PM, senza specificazione delle regole che sono state seguite per l’acquisizione dei dati, né da parte degli inquirenti italiani né da parte della AG francese. Non era infatti chiaro se i messaggi siano stati considerati documenti informatici acquisibili mediante consenso del titolare oppure mediante sequestro ex art. 245 bis cod. proc. pen, oppure a seguito di intercettazione ai sensi degli artt. 266 e ssgg cod. proc. pen. In ogni caso, la procedura era rimasta priva della necessaria autorizzazione da parte di una autorità giudiziaria. Inoltre, la Corte milanese aveva travisato i dati processuali’ affermando che le indagini condotte dalla autorità giudiziaria francese si erano già esaurite al momento della richiesta dell’ordine europeo di indagine italiano; anzi, emergeva / al contrario / il riferimento ad indagini” recentissime” al momento della richiesta di OEI. Tanto escludeva che i dati acquisiti potessero rientrare COGNOME categoria dei documenti di cui all’art. 234 bis cod. proc. pen, in quanto non poteva sostenersi che fossero preesistenti al momento della emissione dell’OEI. Era stato del tutto trascurato il rilievo della difesa relativo alle modalità di acquisizione dei dati che è avvenuto attraverso l’apprensione degli stessi in un server, come illustrato COGNOME informativa conclusiva della PG. Pertanto, il consenso del legittimo titolare 1 necessario ai fini della apprensione dei dati ai sensi dell’art. 234 bis cod. proc. pen. era certamente riferibile al consenso dell’autore dei messaggi e non a quello del Tribunale straniero. Né la procedura sarebbe legittima se si trattasse di intercettazione, posto che, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs cit, la richiesta di OEI avente ad oggetto le intercettazioni può riguardare anche la decrittazione delle comunicazioni, che pertanto deve essere autorizzata dal giudice Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 33 108/2017, e dell’art. 178 lett. c) cod. proc. peri. La difesa , che non era st in condizione di assistere alla assunzione della prova, doveva essere posta in di verificare ex post la correttezza del procedimento acquisitivo. Invece, né francese né il Pm italiano avevano reso disponibile il materiale informatico rac per consentirne il dovuto controllo. Erano stati allegati nell’informativa solo i messaggi ritenuti significativi tralasciando di allegare la trascrizione complet oltre 4000 messaggi intercorsi tra il COGNOME COGNOME il coindagato COGNOMECOGNOME COGNOME state allegate le chiavi di accesso al materiale COGNOME sua interezza. Non essend rivelate al giudice italiano e alla difesa le modalità di acquisizione e decrittazi messaggistica eseguite in Francia, era stato impossibile esercitare il contradd e il diritto di difesa, in violazione dell’art$33 d.lgs. 108/2017 1 secondo cui l’autorità emittente l’OEI avrebbe dovuto concordare le modalità di compimento dell’atto indagine / indicando i diritti riconosciuti alle parti e ai loro difensori. Nell’OEI stato indicato nulla, con ciò impedendosi di accertare la legittimità e la aut della comunicazione. Non era condivisibile il principio, affermato COGNOME ordin impugnata, secondo cui sarebbe esistita una presunzione di legittimità del ris dei diritti fondamentali in ordine alle prova acquisita in Francia. Invece, non e rispettato l’art. 6 della citata Direttiva ( principio di reciprocità). In partic stati elusi i divieti di acquisizione delle prove vigenti nell’ordinamento secondo cui non è possibile IÚtallazione del captatore informatic:o in un server è un apparato fisso e non mobile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale secondo le regole procedurali italiane. Inoltre non erano rispettati i pri fissati dalla Corte di Giustizia UE per l’acquisizione dei tabulati telefonici a tu privacy, a maggior ragione valevoli per l’acquisizione del contenuto GLYPH delle comunicazioni. Si trattava, a ben vedere, di acquisizione di corrispondenza, rient nell’art. 15 Cost come di recente stabilito dalla Corte Costituzionale con la se n.170/2023. Quindi, non era stato rispettato il principio di proporzionalità all’art. 6 della Direttiva 41/2014, né il limite di utilizzabilità delle prove co rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, che nel caso di specie eran violati perché la prova era stata acquisita senza il controllo giurisdizionale.
3.Con il terzo motivo, lamenta violazione dell’art. 275 cod pr pen e 75 309/1990. Difettava, anche a livello indiziario, l’ascrivibilità al Fasci partecipazione alla associazione per delinquere, con conseguente inapplicabilità presunzione di cui all’art. 275 cod proc pen. Non erano inoltre stati consi elementi positivi quali la sostanziale ammissione dei fatti nel corso dell’interr di garanzia.
4.Con memoria dell’8 aprile 2024 la difesa ha depositato motivi aggiunti con i q ha dedotto che, a mente della informazione provvisoria diffusa a seguito d
decisione delle Sezioni Unite del 29 febbraio 2024, era stato definitivamente es che le chat rientrassero nei documenti di cui all’art. 234 bis cod proc p comunque, anche a voler ritenere le acquisizioni rientranti nel novero dell’ar cod proc pen o 238 cod proc pen occorreva verificare le modalità di acquisizi della prova; e che in ogni caso non poteva trattarsi, nel caso in esame, di pro espletate perché, come già dedotto nel ricorso principale, le indagini della a francese erano in corso al momento della emissione dell’o.e.i.. NOME, inoltr conclusioni del PG in ordine alla adeguatezza della misura cautelare in carcere.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In sintesi, il ricorrente ha contestato il presupposto rappresentato dalla documentale della trascrizione delle chat telefoniche intervenuta su piattaforma cripta assumendo che i relativi dati – pur se recuperati ex post dalla memoria di un supporto informatico – dovrebbero comunque considerarsi quali flussi di comunicazion quanto tali, soggetti alle garanzie giurisdizionali imposte dall’art.15 Cost. corrispondenza; in tale modo contestando la utilizzabilità (operata dal GIP pro condivisa dal giudice del riesame) dell’atto, acquisito a seguito di OEI, in r disposto dell’art.234bis cod.proc.pen., ai sensi del quale «È sempre l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche dive disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo ricorrente ha altresì spiegato una serie di considerazioni riguardanti le acquisizione e di successiva decrittazione delle chat; ponendo altresì la questione relativa all’effettiva impossibilità di accertare la corrispondenza tra il dai:o contenuto originale e quello trascritto nei verbali trasmessi all’autorità giudiziaria emissione.
3.Sulle questioni dedotte con i motivi di ricorso sono intervenute le Sezioni Uni Corte ( SU, 29 febbraio – 14 giugno 2024, n.23755, Gjuzi) che hanno così deciso
non è applicabile all’acquisizione di messaggi scambiati su chiat di gruppo me un sistema cifrato, e già a disposizione della autorità straniera, effettuata o.e.i., l’art. 234 bis cod. proc. pen., perché incompatibile e alternativa r disciplina dettata in tema di o.e. i. L’art. 234 bis, infatti, disciplina non prova, ma una modalità di acquisizione di particolari tipologie di elementi d presenti all’estero, che vengono quindi attuate direttamente dall’autorità gi italiana prescindendo da qualsiasi forma di collaborazione cori le autorità del in cui tali documenti sono custoditi.Tanto trova conferma anche COGNOME Convenz del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapes novembre 2001, la quale prevede che l’accesso ai dati informatici raccolti –v-A l; A
sistema informatico situato all’estero è eseguito nell’ambito di rapporti
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assistenza tra Stati, anche senza autorizzazione quando sono disponibili al p o comunque divulgabili;
L’ordine europeo di indagine, invece, disciplinato dalla Direttiva 2014/ regola in modo organico il sistema di acquisizione delle prove median collaborazione tra Stati/ Si può, pertanto, affermare, che la prevision strumento si correla all’esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di ca generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall’undi Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del re riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell’Unione (di cu Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurar rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). Tali princìp consacrati nell’art.6 della direttiva, in base alla quale «L’autorità di emi emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizi l’emissione dell’o.ei.. è necessaria e proporzionata ai fini del procedimen all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a imputata; 2) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero pot emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Le condizioni di paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso»;
l’o.e.i. può essere emesso anche per ottenere prove già a disposizione dell’ giudiziaria straniera, come ribadito dal d.lgs del 21 giugno 2017, n. attuazione della direttiva citata, che precisa espressamente come l’ordine di indagine può essere emesso anche per acquisire informazioni che sono disponibili ( art. 2, comma 1, lett a) d.lgs cit.). I messaggi scambiati gruppo mediante sistema cifrato erano in possesso dell’autorità giudi francese, pertanto l’oggetto dell’ordine europeo di indagine riguarda” prov possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione”;
ciò posto, nel diritto interno, la circolazione di prove già formate, qual sono quelle di cui si discute, trova la sua disciplina nelle norme di cui a cod. proc. pen. (verbali di prove di altri procedimenti); 270 cod. pr (intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in procedimenti diversi); 7 att. cod. proc. pen (atti di un procedimento penale straniero); in tutti i pr non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudic procedimento in cui devono essere acquisite. Da tanto deriva che gli atti o dell’o.e.i. costituenti prove già in possesso delle autorità competenti dell esecuzione possono essere richiesti dal pubblico ministero italiano senza preventiva autorizzazione del giudice del procedimento cui l’acquisizi destinata: infatti, il presupposto per l’ammissibilità dell’o.e.i, come evidenziato, è che” l’atto o gli atti di indagine richiesti con l’o.e.i. avre essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo”;
acquisita la prova mediante o.e.i, spetta al giudice del procedimento verificare, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 14 della Direttiva 2 e dall’art. 1 del d.lgs n.108/2017, il rispetto dei diritti fondamentali all giusto processo. Sul punto, si precisa (par.7.3-7.6.) che né la direttiva, d.lgs. prevedono, ai fini della utilizzabilità degli atti formati all’estero, di una puntuale applicazione di tutte le regole che l’ordinamento italiano via ordinaria, per la formazione dei corrispondenti atti nel territorio n richiamando i consolidati principi in tema dl rogatoria internazionale (sez.2, del 22/12/2016, rv.26900-01);
ai fini dell’accertamento dei diritti fondamentali, viene ribadito il prin presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali della attivi dall’A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare prec nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata, s quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In prop viene ricordato, con particolare riferimento agli atti non rinvenibili nel processuale ( perché appartenenti ad altro procedimento a al fascicolo del che la parte che deduca cause di nulità o inutilizzabilità dei predetti atti, non solo di indicarli, ma anche di produrre le risultanze documentali ad fondamento del vizio processuale (SU, n.45189/2004, COGNOME, rv229245NUMERO_DOCUMENTO; SU 39061/2009 COGNOME, rv.NUMERO_DOCUMENTO);
tanto premesso, riguardo alla qualificazione della prova acquisita, le Sezion analizzano le opposte tesi ossia l’inquadramento nell’ambito del documento, all’art. 234 cod. proc. pen., ovvero di dati concernenti il traffico, l’ubi contenuto di comunicazioni elettroniche, concludendo nel senso che, quale che detta qualificazione, e cioè se documento o dati relativi al traffico telefo escludersi sia la violazione delle condizioni di inammissibilità dell’o. violazione di diritti fondamentali;
con riferimento alla prova documentale ( ivi ricompresa, stante l’ampiezza nozione di cui all’ad 234 cod. proc. pen., la rappresentazione delle comuni elettroniche, riguardanti sia le e mail che la messaggistica inviata applicativi dei telefoni cellulari), si esclude la violazione dell’a Costituzione non essendo richiesta, per la limitazione della libertà e se della corrispondenza, e per la relativa acquisizione in un procedimento pen necessità di un provvedimento del giudice, poiché l’art 15 Cost. fa riferimen autorità giudiziaria”, ricomprendendo, quindi, la figura del giudice e quella d secondo sia il diritto interno che il diritto euro unitario. Inoltre, il test cod. proc. pen., prevede che il sequestro di corrispondenza è dispost “autorità giudiziaria”, senza alcuna specificazione, e l’art. 353 cod. p stabilisce che l’acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche
elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata dal pubblico min presupposto di ammissibilità di cui all’art. 6 par. 1, lett. b) , de 2014/41/UE, relativo alla cd ” valutazione in astratto”, secondo cui ” indagine richiesti nell’o.e.i. avrebbero potuto essere MÚlé stesse condizioni in un caso interno analogo” è quindi soddisfatto anche per l’acquisizione diret prova documentale avente ad oggetto corrispondenza, e, a maggior ragion l’acquisizione di documenti, pur se relativi a corrispondenza, quando at prove già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, può essere mediante o.e.i. presentato dal p.m., senza necessità di autorizzazione del alla luce di quanto illustrato in relazione ai principi regolanti, nel diritt prove formate in altri procedimenti;
I) anche sui dati relativi al traffico telefonico o telematico, si ricorda che legge italiana, detti dati possono essere acquisiti dal fornitore se si p reati punii secondo precisi limiti di pena; si tratti di dati rilevanti per l dei fatti; vi sia stata autorizzazione del giudice l rilasciata con decreto motivato ( (art. 132 d.lgs 30 giugno 2003, come modificato dalla L.n.178 del 2021, c modificato la disciplina nel senso della introduzione della autorizzazione del per adeguare l’ordinamento italiano alla giurisprudenza della Corte di gi dell’Unione europea. La disciplina del citato art. 132, che fa espresso rifer dati ” conservati dal fornitore” si riferisce però alla acquisizione dei da gestore dei servizi telefonici e telematici, e non anche alla utilizzazione un procedimento penale diverso da quello in cui sono stati già acquisiti . Se come detto, secondo il diritto interno sono acquisibili le prove assunte procedimenti senza che il PM debba chiedere preventiva autorizzazione al giud competente nel procedimento nel quale intenda utilizzarli, sussiste la g condizione di ammissibilità dell’ordine europeo di indagine;
3) quanto al rispetto dei diritti fondamentali, si richiede il decreto autor giudice nel procedimento in cui i dati sono stati acquisiti, escludendosi inv i motivi detti, che sia necessario un provvedimento di autorizzazione del g del procedimento nel quale i dati devono essere utilizzati; in part relativamente alla impossibilità, per la difesa, di accedere all’algoritmo, l osserva che “è vero che la disponibilità dell’algoritmo di criptazione è funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioni acquisite procedimento, deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziato da numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specific allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente (“cfr., tra le tante: S 6, n. 46833 del 26/10/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 6 n. 48838
dell’11/10/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass. sul punto). D’altra parte, la giurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l’indisponibilità dell’algoritmo di decriptazione a atti del processo costituisce, di per sé, violazione dei «diritti fondamentali» proposito, anzi, la Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una vicenda in cui i dati acquisiti non erano stati messi a disposizione della difesa e la pronuncia d colpevolezza era stata fondata sul mero fatto dell’uso di un sistema di messa ggistica criptata denominato ByLock, si è limitata ad affermare che dare al ricorrente l’opportunità di prendere conoscenza del materiale decriptato nei suoi confronti poteva costituire un passo importante per preservare i suoi diritti di dife senza avere, al contempo, affermato che tale mancata messa a disposizione integrasse un vulnus dei diritti 37 fondamentali (Corte EDU, Grande Camera, 26/09/2023, NOME COGNOME c. Turchia, § 336; il testo originale è il seguent «The Court is accordingly of the view that giving the applicant the opportunity to acquaint himself with the decrypted ByLock materia/ in bis regard would have constituted an important step in preserving his defence rights»). In ogni caso, poi resta fermo che l’onere dell’allegazione e della prova dei fatti da cui desumere la violazione dei «diritti fondamentali» grava sulla parte interessata.
Tutto ciò premesso e considerato, risulta chiaro che i motivi di ricorso sono infondati. Anche considerando la dedotta natura di ” corrispondenza” della acquisita, alla luce dei principi sopra esposti, è del tutto conforme sovranazionale e al diritto interno sia l’emissione dell’o.e.i sia l’ util materiale nell’ambito del procedimento in esame. La condizione di ammissibilità, dall’art. 6, paragrafo 1, lett. b), Direttiva 2014/41/UE, la quale richiede che atti richiesti «avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un cas analogo», può infatti ritenersi soddisfatta. Invero, i dati ricevuti dall’autorit francese in esecuzione di o.e.i. emesso dal pubblico ministero italiano costit «prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione», acquisite nell’ambito di un procedimento penale pendente in quello S Contrariamente a quanto adombrato nei motivi di ricorso, infatti, l’ord impugnata precisa (pag. 11) che i dati richiesti erano già in possesso dell giudiziaria francese, la quale, in evasione della richiesta di o.e.i., s trasmetterli, come emerge dal provvedimento di invio dei dati a forma del gi francese quale NOME COGNOME COGNOME qualità di vice président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Paris. Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite, l’emissione, da parte del pubblico ministero, di o.e.i. diretto ad ottenere il di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decr dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti a
non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perch autorizzazione non è richiesta, nell’ordinamento italiano, per l’acquisiz contenuto di comunicazioni telefoniche già acquisite in altro procedim eventualmente anche se – a norma dell’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 – presso i di servizi telefonici o telematici. L’ordinanza impugnata dà inoltre atto ( né vi è contestazione alcuna) che i dati in possesso dell’autorità giudiziaria fran stati acquisiti su provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria franc l’altra condizione di ammissibilità, quella relativa alla necessità e pr dell’o.e.i., è rispettata: l’ordinanza impugnata evidenzia che l’o.e.i. è s dopo l’acquisizione di precisi elementi deponenti per la sussistenza organizzazione con carattere di transazionalità intercorrente tra COGNOME NOME e COGNOME NOME (gli elementi a carico del ricor erano emersi dai contatti con il COGNOME NOME).
Sono altresì infondate le doglianze relative alla lamentata ta; lesione del diri determinata dalla circostanza per effetto della quale sarebbero state disposizione della difesa i soli esiti dell’attività svolta e non anche il i acquisizione della stessa, nonché in relazione GLYPH -m dalità mediante le quali è avvenuta la complessiva trascrizione delle risultanze dei flussi informativi. Va luogo rilevato che, come ribadito dalle Sezioni Unite, ai fini dell’accertamen violazione dei diritti fondamentali di difesa e del giusto processo, deve affe principio della presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell svolta dall’A.G. del paese UE, e il correlato onere della difesa di allegare pre nonché di provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Orb ricorrente ha omesso di indicare quale sia stato il pregiudizio derivante dal partecipazione alle operazioni di trascrizione dei flussi informativi e in qua eventualmente, si sia effettivamente verificato un travisamento del loro cont idoneo a concretizzare una lesione del proprio interesse difensivo. Va anche ric in proposito, il principio in forza del quale deve ritenersi inammissibile, per specificità del motivo, l’impugnazione (COGNOME specie, il ricorso per cassazione) si deduce la sussistenza di una nullità processuale ove il ricorrente non abbia il concreto pregiudizio derivato in ordine all’effettivo esercizio del diritto d punto, tra le altre, Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, COGNOME, Rv. 27:3101).
E’ infondato anche il motivo inerente alle esigenze cautelari. Va invero ribadit controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giuris consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per ver da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giu del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Sicili
251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840Sez. 31553 del 17 maggio 2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 m 2000, COGNOME, Rv. 215828). Nel caso di specie, deve rilevarsi c:he l’art. 275 co cod. proc. pen., per i reati specificatamente indicati (tra i quali l’ar 309/1990, contestato al ricorrente), prevede un regime di presunzioni si riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all’adeg della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice COGNOME scelt termini, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipa un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la custodia cautelare i salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussisl:ono esigenze o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere sod con altre misure. Pertanto, è ammessa la prova contraria con riferimento s presenza delle esigenze cautelari che con riferimento alla idoneità della sola a garantirle. Ciò chiarito, è conforme a tali principi e non presenta alcun vizio motivazione offerta dal-Tribunale del riesame che ravvisa con certezza le esige prevenzione, in relazione alle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esam riguardo allo strutturato contesto criminale in cui operava il ricorrente, già g precedenti penali specifici, a nulla rilevando la spontanea costituzione del F idonea ad incidere solo sulla esclusione del pericolo di fuga, ma del tutto insu a superare la presunzione cui si è fatto riferimento. Sul punto, l’ordinanza im sottolinea, con indiscutibile forza logica, lo stabile e consolidato inseri COGNOME nel contesto del narcotraffico, la sicura facilità di approvigionam disponibilità di” galoppini”di cui servirsi, tale da rendere certamente inidonea domiciliare. Per contro, il ricorso non indica alcun elemento ( salvo, app spontanea costituzione del prevenuto, di cui si è detto) utile a superare la pre Corte di Cassazione – copia non ufficiale
g Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricors per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att i cod.proc. pen.