Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35725 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35725 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. per il riesame di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che conclude per il rigetto del ricorso.
udito il Difensore : è presente l’AVV_NOTAIO, del foro di FOGGIA, in difesa di COGNOME. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Bari, decidendo con ordinanza del 16 novembre – 21 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Bari il 17 ottobre 2023 ha applicato – anche – nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere.
NOME COGNOME è indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari per avere partecipato, quale associato, ad associazione volta al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n. 1, contestato come commesso da epoca antecedente ad ottobre 2019 fino all’attualità) e per avere detenuto a fine di spaccio ingenti quantità di cocaina (capo n. 8, violazione degli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, tra il 2 dicembre 2020 ed il 19 febbraio 2021).
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza l’indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo censura violazione di legge (in particolare, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, in vigore dal 30 settembre 2021) in materia di acquisizione di dati, già decriptati, inerenti chat Sky Ecc presenti negli archivi di Paesi stranieri, derivanti da attività investigativa autonoma ivi svolta, per assenza della relativa autorizzazione da parte del G.i.p., con conseguente illegittimità ed inutilizzabilità della messaggistica ottenuta attraverso ordine europeo di indagine adottato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari il 5 ottobre 2021 (cioè dopo l’entrata in vigore del citato d.l. n. 132 del 2021), e, nel contempo, manifesta illogicità della motivazione.
Si richiama al riguardo l’insegnamento di Sez. 6, n. 44154 del 26/10/2023, NOME, Rv. 28528401-02-03 (che si allega al ricorso e che era stata depositata in sede di discussione innanzi al Tribunale di Bari), secondo cui occorrerebbe sempre un controllo giurisdizionale, non già del P.M., sull’acquisizione di dati sensibili, essendo stato ormai superato (anche a seguito delle pronunzie della Grande Camera con la sentenza del 2 marzo 2021, H.K., C746/18, e della Corte costituzionale), l’orientamento secondo il quale si sarebbero potuti acquisire ai sensi dell’art. 234-bis cod. proc. pen. direttamente da parte del Pubblico Ministero.
E – prosegue l’impugnazione – anche ove si ritenesse i documenti acquisiti rientranti nella disciplina di cui all’art. 234-bis cod. proc. pen., rimarrebb irrisolto il problema del consenso del detentore dei messaggi, che non potrebbe identificarsi – secondo il ricorrente – nello Stato straniero, in quanto si ignora s lo Stato estero abbia raccolto i dati con il consenso del titolare della piattaforma Sky Ecc: onde si imporrebbe una preliminare verifica, che non è stata effettuata, sulla utilizzabilità processuale di tali atti, altrimenti verrebbero, di fatto, elus garanzie vigenti in Italia e si legittimerebbero acquisizioni vietate in Italia.
Il Tribunale per il riesame avrebbe mancato di rispondere ai temi posti dalla Difesa, aderendo all’indirizzo – superato – per cui si tratterebbe di acquisizione consentita ex art. 234-bis cod. proc. pen.
3.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. in reazione alla ritenuta presenza della gravità indiziaria quanto alla contestazione associativa e, nel contempo, difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica.
Come già sostenuto, ma invano, innanzi al Tribunale per il riesame, il contributo di NOME COGNOME sarebbe episodico e limitato nel tempo (cioè due cessioni di stupefacente nel febbraio 2021 e un colloquio, intercettato in ambientale, nella sua auto mentre discute con NOME COGNOME, ritenuto sodale del gruppo, circa gli introiti della vendita della droga), ergo: insufficiente per poter configurare la conoscenza da parte del ricorrente dell’esistenza del gruppo e la volontà partecipativa, avendo COGNOME, in realtà, interagito solo ed esclusivamente con COGNOME.
Non vi sarebbe coerenza tra la contestazione associativa (tra un’epoca antecedente ad ottobre 2019 e l’attualità) ed i tre episodi di cessione, temporalmente collocati tra il 2 dicembre 2020 ed il 19 febbraio 2021, data quest’ultima che sarebbe errata poiché COGNOME comparirebbe sulla scena, in realtà, soltanto 1’8 febbraio 2021, non prima.
L’avere COGNOME consegnato la propria auto a COGNOME che si sarebbe dovuto recare il 19 febbraio 2021 a Fasano a cedere droga – circostanza di fatto valorizzata dal Tribunale per il riesame – in realtà non proverebbe la conoscenza da parte dell’indagato, che interagisce solo con COGNOME, della esistenza del sodalizio e nemmeno l’appartenenza di COGNOME al gruppo.
L’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a ripercorrere il contenuto dell’ordinanza cautelare del G.i.p.
Poiché NOME è stato intercettato solo nelle date 8, 18 e 21 febbraio 2021, la ipotetica partecipazione sarebbe così tanto temporalmente limitata da non potersi sostenere l’esistenza nel caso di specie della affectio societatis.
3.3. Oggetto dell’ultimo motivo è la scelta della misura cautelare massimamente afflittiva, in violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Si domanda, in definitiva, l’annullamento della ordinanza impugnata.
E’ stata chiesta da parte della Difesa la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, infatti, le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 23756 del 29 febbraio 2024 (notizia di decisione n. 4/2024) resa nel proc. n. 41618/2023, ricorrenti NOME COGNOME ed altro, hanno risposto negativamente al quesito se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al trasferimento dei risultati di intercettazioni disposte da un’Autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su piattaforma informatica e criptofonini occorra la preventiva autorizzazione del giudice.
Né a diversa soluzione conduce la decisione del 30 aprile 2024 della Corte europea – Grande Sezione – in proc. M.N., che, tra l’altro, ha affermato quanto segue:
« 1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della diret 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: “un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non deve essere adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice, ma competente ad ordinare l’acquisizione di dette prove è il pubblico ministero”;
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: “esso non osta a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state acquisite a seguito dell’intercettazione, da parte di tali autorità, nel territor dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell’insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato
di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente interno a detto Stato” ».
In rei : azione al secondo profilo di doglianza (cioè la sussistenza della gravità indiziaria quanto alla contestazione associativa di cui al capo n. 1 dell’editto, mentre la Difesa non si lamenta della contestazione ex artt. 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, sub n. 8), il Tribunale per il riesame ha spiegato, con motivazione che risulta non illogica né incongrua, sia l’esistenza e la pregnanza degli elementi di prova circa l’esistenza dell’associazione (p. 22 e passim) sia il quia della ritenuta partecipazione associativa di NOME COGNOME. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato: l’affidamento di incarico di estrema fiducia, quale custodire milioni di euro, provento dei traffici di droga, ciò che presuppone la assoluta affidabilità dell’incaricato e la fiducia in lui riposta da parte del verti del gruppo (p. 22), ed inoltre il conteggio del denaro, il prestito dell’automobile per trasportare e consegnare ben tre chilogrammi di cocaina e la bonifica dell’auto dalle microspie (p. 21), sottolineando che la lettura proposta dalla Difesa dell’indagato, sia in generale sia quanto alla messa a disposizione dell’automobile, risulta essere atomistica (p. 20).
Con tali affermazioni dei giudici di merito il ricorso, a ben vedere, non opera il necessario serrato confronto.
Quanto alla significatività o meno della eventuale brevità della partecipazione associativa, è affermazione consolidata e condivisibile quella secondo cui «In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi resistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122).
Venendo, infine, al terzo motivo, con oggetto il tema della scelta della misura carceraria, il ricorso opera, in effetti, un cenno iniziale alla p. 1 ma poi non sviluppa il tema con alcuna argomentazione.
5.Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15 . /05/2024.