Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 23/11/2023 (dep. 20/12/2023) del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame di rinvio, ex art. 309 e 627 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; avvisato e non comparso il difensore che aveva chiesto la trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale distrettuale per il riesame di- Milano, con l’ordinanz-a impugnata, rigettava (nuovamente) la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare di massima afflittività emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 14 aprile 2023. La decisione oggi impugnata interveniva a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte (Sez. sesta) n. 44154 del 26 ottobre 2023, per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di concorso nei delitti (artt. 110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/90) in tema di traffico di stupefacenti descritti ai capi da 71 a 74 della contestazione provvisoria; valutazione che desse conto della utilizzabilità degli indizi acquisiti dal Pubblico ministero attraverso l’emissione di più ordini europei di indagine eseguiti nella Repubblica di Francia e nei limitrofi Paesi Bassi, dal corrispondente organo inquirente incaricato delle investigazioni e della eventuale autonoma gravità indiziaria, divisabile attraverso la valutazione degli elementi raccolti attraverso le investigazioni svolte sul territorio nazionale.
1.1. Il Tribunale per il riesame ha, dunque, espressamente argomentato le ragioni della utilizzabilità degli indizi raccolti in esecuzione dell’ordine europeo di indagine penale, diffondendosi nell’esame diretto dei temi di approfondimento indicati dalla Corte di legittimità in fase rescindente, per poi richiamare tutte le emergenze indiziarie già analiticamente esposte nella sua precedente ordinanza, censurata nella sede di legittimità. Ha quindi valorizzato il complessivo compendio indiziario, confermando l’ordinanza cautelare impugnata.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovato rigetto della richiesta di riesame e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1 lett. c, in riferimento agli artt. 266, 270, 271, cod. proc. pen., 15 Cost., secondo i principi recentemente declinati da Corte cost., sent. n. 170 del 2023), stante la palese violazione del diritto processuale interno, oltre che delle norme che consentono la migrazione di atti di indagine tra Paesi dell’Unione.
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale (artt. 266 cod. proc. pen. e 24 Cost.), avendo il Tribunale nuovamente ritenuto utilizzabili le “chat” decrittate da autorità giudiziaria estera, in contrasto con le garanzie poste a tutela della riservatezza delle comunicazioni e del diritto di difesa dalle norme interne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione in diritto circa l’utilizzabilità della messaggistica scambiata su chat criptate e decrittate da autorità giudiziaria unionale è stata rimessa e recentemente decisa dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. del 29 febbraio 2024), che hanno diffuso la seguente notizia di decisione:
il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78, disp. att., cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc, pen. e, in quanto tale, rispetta l’art. della Direttiva 2014/41/UE;
il trasferimento di cui sopra non deve essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell’o.e.i., rientrando nei poteri del Pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;
l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) è soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’o.e.i., quanto al rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.
1.1. Nel giudizio che ne occupa, tuttavia, procedendosi a seguito di annullamento con rinvio, va fatta applicazione del costante orientamento secondo cui l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza (Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Rv. 278848 – 01; Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699 – 01). Consegue che la recente decisione delle Sezioni Unite, la cui motivazione non è stata ancora depositata, non può avere rilievo decisivo nel procedimento in oggetto, dovendo farsi esclusivo richiamo ai dettami della sentenza rescindente.
I temi che oneravano il giudice del rinvio, indicati in sede rescindente dalla sesta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 44154/2023, sono stati così sintetizzati al punto 6 della sentenza:
2.1. Il Tribunale dovrà
chiarire quali siano state la natura e le caratteristiche delle attività di indagin svolte all’estero, attribuire alle stesse la corretta qualificazione giuridica individuarne il relativo regime processuale applicabile;
verificare, ai fini della utilizzabilità dei dati informativi acquisiti, concer comunicazioni nella fase “statica”, se sussistevano le condizioni originarie per l’autorizzabilità in sede giurisdizionale delle relative attività investigative oggett degli ordini europei;
dichiarare, se del caso, la inutilizzabilità degli elementi di conoscenza acquisiti, concernenti comunicazioni nella fase “dinamica”, in assenza di un preventivo provvedimento autorizza tivo del giudice italiano;
valutare la utilizzabilità in Italia della prova raccolta all’estero sulla base de questioni poste dalla difesa in tema di accesso al materiale indiziario.
All’esito degli accertamenti demandati con la presente pronuncia rescindente, in sede rescissoria il giudice di rinvio laddove dovesse eventualmente riconoscere la inutilizzabilità di parte degli elementi di prova indiziaria – dovrà, infine, effettua una “prova di resistenza” per verificare se il rispetto dell’art. 273 cod. proc. pen. possa considerarsi, nel caso di specie, ugualmente garantito in base ad ulteriori elementi di conoscenza legittimamente acquisiti. Ciò perché nella motivazione dell’ordinanza gravata il Tribunale di Milano ha precisato che l’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è basata, oltre che sui risultati delle indagini svolte dall’autorità giudiziaria francese, sugli esiti delle investigazion svolte direttamente dall’autorità inquirente italiana, compendiati nei risultati di intercettazioni telefoniche e ambientali, di acquisizioni di dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di un indagato e di ulteriori operazioni di polizia giudiziaria.
La Corte chiariva, infine, che l’esame degli altri motivi di ricorso restava assorbito dalla censura svolta in tema di utilizzabilità del compendio indiziario raccolto di là dalle alpi occidentali.
Ciò posto, il ricorso non è fondato. Il Tribunale milanese onerato del rinvio verificava la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità dell’ordine di indagine europeo e della sua utilizzabilità; la qualificazione giuridica dell’attivit consisteva nella acquisizione di documentazione informatica o telematica; il Tribunale ha sottolineato come, tutte le attività di acquisizione delle chat criptate scambiate sulla piattaforma Skyecc criptata, venivano autorizzata dal giudice francese nell’ambito di un procedimento nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in traffici illeciti di stupefacenti. Si sottolineava, non soltanto, che le acquisizio erano tutte avvenute nel rispetto della legislazione dello Stato che aveva effettuato le acquisizioni ma, altresì, che tale mezzo di ricerca della prova doveva ritenersi compatibile con il principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità dei reati per cui si procede ed alla natura delle comunicazioni scambiate su una piattaforma utilizzata dalle organizzazioni criminali proprio per gli ostacoli frapposti alla decifrabilità delle comunicazioni.
3.2. Qualificata l’attività di indagine svolta all’estero e la sua legittimità, il giu del rinvio procedeva, poi, ad analizzare il secondo profilo demandato dalla pronuncia di annullamento, costituito dalla valutazione di autorizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni secondo l’ordinamento italiano.
3.3. La nuova decisione incidentale non viola, dunque, alcuna disposizione processuale posta a pena di inutilizzabilità e appare altresì sostenuta da argomentazioni immuni da vizi di ordine logico o giuridico, sia nella parte in cui viene ricostruita la natura giuridica ed il regime acquisitivo degli atti di indagine compiuti all’estero, in ambito UE, sia quanto alla legittimazione attiva del Pubblico ministero nella emissione dell’ordine europeo di indagine penale. Il Tribunale del controllo cautelare ha, infine, esplicitamente argomentato in ordine alle garanzie offerte dalla giurisdizione interna ai principi cardine del nostro ordinamento giuridico. In particolare, gli ordini europei di indagine, emessi per acquisire dati “freddi” oggetto di autonomo procedimento penale svoltosi oltralpe, non hanno leso le garanzie difensive poste a tutela della acquisizione di prove irripetibili provenienti dall’estero (in ambiente UE).
3.4. L’argomentare del Tribunale non tradisce dunque le violazioni di legge o le illogicità, men che meno manifeste, denunziate con i motivi di ricorso ed appare altresì coerente con gli elementi indiziari certamente utilizzabili nell’incidente cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4.1. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttor dell’istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.