Ordine di Rimpatrio: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui requisiti formali che rendono legittimo un ordine di rimpatrio, una misura di prevenzione spesso al centro di dibattiti legali. Con l’ordinanza in esame, i giudici supremi hanno respinto il ricorso di un cittadino, confermando che la semplice e chiara indicazione del comune di residenza nel provvedimento è sufficiente a soddisfare i requisiti di legge, senza necessità di formule sacramentali. Questa decisione ribadisce la prevalenza della sostanza sulla forma quando il contenuto dell’atto è inequivocabile.
Il Caso: Violazione dell’Ordine e il Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), per non aver ottemperato a un ordine di rimpatrio emesso dal Questore. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena a un mese e quindici giorni di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, sollevando un unico motivo di doglianza: la presunta illegittimità dell’ordine di rimpatrio per carenza di elementi essenziali.
La Tesi Difensiva: Un Ordine di Rimpatrio Incompleto?
Secondo la difesa, il provvedimento del Questore sarebbe stato viziato perché mancante di due requisiti fondamentali: l’esplicita intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di tornare nel Comune oggetto dell’ordine. In particolare, si sosteneva che l’indicazione del Comune di Lamezia Terme come luogo di rimpatrio fosse unicamente funzionale alla notifica dell’atto e non un vero e proprio comando imperativo. Di conseguenza, l’ordine sarebbe stato nullo e la condanna per la sua violazione, illegittima.
Le Motivazioni della Suprema Corte: La Chiarezza del Provvedimento
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi difensiva con una motivazione tanto sintetica quanto efficace.
Dalla semplice lettura dell’ordine di rimpatrio, emergeva in modo evidente che il comune di Lamezia Terme era indicato come “comune di residenza” e, contestualmente, come il luogo in cui l’imputato doveva fare ritorno. La Corte ha stabilito che questa indicazione era sufficiente per integrare entrambi gli elementi formali richiesti dalla legge per la legittimità del provvedimento.
Non è necessario, quindi, che l’ordine contenga formule specifiche o separate per l’intimazione al ritorno e per l’individuazione del luogo di residenza. Se dal contesto dell’atto questi elementi emergono chiaramente, l’ordine di rimpatrio è pienamente valido. La Corte ha sottolineato come la sussistenza di entrambi gli elementi formali fondasse la legittimità dell’ordine impartito, rendendo la doglianza dell’imputato priva di qualsiasi fondamento.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Implicazioni Pratiche
A fronte della palese infondatezza del ricorso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e in assenza di elementi che potessero giustificare un errore non colpevole, ha inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: nei provvedimenti amministrativi che limitano la libertà personale, la chiarezza e l’inequivocabilità del contenuto prevalgono su eventuali cavilli formali. Per i cittadini, ciò significa che un ordine di rimpatrio che indica chiaramente dove tornare è un atto da rispettare scrupolosamente, pena l’incorrere in sanzioni penali.
Quali sono i requisiti formali essenziali per la validità di un ordine di rimpatrio?
Secondo la decisione, un ordine di rimpatrio è valido se indica chiaramente sia il comune di residenza sia che l’imputato deve fare ritorno a tale comune. Non sono necessarie formule sacramentali separate, purché questi due elementi emergano in modo inequivocabile dal provvedimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. La Corte ha verificato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l’ordine di rimpatrio conteneva tutti gli elementi formali necessari, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45932 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 6 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, riduceva la pena inflitta a Monteleone Vincenzo per il reato di cui all’art.76 co 3 D.Lgs. 159/2011 a mesi uno e giorni quindici di reclusione.
2.Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il proprio difensore che articolava con un unico motivo di doglianza.
Il ricorrente lamentava violazione dell’art. 76 D.Lgs. 159/2011 e la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, infatti, l’ordine di rimpatrio emesso dal Questore sarebbe stato carente di uno dei due requisiti richiesti e, cioè, l’intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e quella di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine.
In particolare, la dicitura contenuta nell’ordine e indicante la necessità del rimpatrio nel Comune di Lamezia Terme sarebbe stato collegato unicamente alla notifica dell’ordine questorile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La lettura dell’ordine di rimpatrio emesso dal Questore rende evidente l’infondatezza di motivo di ricorso poiché nel detto provvedimento è indicato come comune di residenza e nel quale l’imputato deve fare ritorno il comune di Lamezia Terme; dunque è evidente che sussistono entrambi gli elementi formali che fondano la legittimità dell’impartito ordine.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024