Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12099 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12099 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in TUNISIA il 08/09/1981 avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte d’appello di Ancona udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 settembre 2024 la Corte di appello di Ancona ha confermato quella del 10 gennaio 2023 del Tribunale della stessa città che ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter , d.lgs. n. 286 del 1998, perchØ, destinatario di provvedimento di espulsione, ometteva di ottemperare all’obbligo di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica del decreto emesso dal Questore di Ancora in data 19 novembre 2018; l’imputato veniva, infatti, sottoposto a controllo nel territorio dello Stato in data 13 dicembre 2018.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione dell’art. 14, comma 5ter , d.lgs. n. 286 del 1998 e omessa motivazione, ritenendo violato il principio in base al quale non sarebbe possibile emettere una nuova condanna penale per l’inottemperanza di un secondo ordine di espulsione.
Risultando l’imputato già condannato per la stessa violazione, l’ordine del Questore, non essendo il primo impartito all’imputato, doveva essere disapplicato, con conseguente assoluzione dello stesso.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e omessa o illogica motivazione in relazione all’art. 131bis cod. pen., avendo la sentenza valorizzato, per escludere la particolare tenuità del fatto, la natura del reato, i precedenti penali e l’intensità dell’elemento psicologico, senza alcuna valutazione in ordine alla distanza temporale quale elemento caratterizzante la non abitualità della condotta illecita.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo Ł, in primo luogo, inammissibile in quanto relativo a questione che non risulta sollevata con l’atto di appello.
Ciò in base alla considerazione, preliminare, del non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, per cui il ricorrente, ove avesse formulato preciso motivo sul punto, avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259066; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627).
PoichØ non Ł stata sollevata, al riguardo, alcuna contestazione la censura deve ritenersi tardivamente sollevata, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274346; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
Per completezza, si osserva che il motivo Ł, altresì, infondato nel merito atteso che alcuna preclusione alla configurabilità del reato deriva dalla circostanza che l’inottemperanza riguardi un nuovo ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dopo che, in precedenza, un analogo ordine, disposto in luogo dell’accompagnamento alla frontiera, sia rimasto ineseguito (Sez. 1, n. 6921 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282622).
La ricostruzione di cui a tale precedente, fondata sulla novella introdotta con l’art. 1, comma 22, lett. m), legge 15 luglio 2009, n. 94 e sul testo introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), n. 5, d.l. 23 giugno 2011, n. 89, in vigore dal 24 giugno 2011, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, supera quella ancorata alla previgente normativa, sulla scorta della quale si era pervenuti alla conclusione che non integrava il reato l’inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dopo che un precedente analogo provvedimento era rimasto ineseguito, dovendosi il nuovo ordine ritenere illegittimo «in quanto, in caso di violazione dell’intimazione del Questore, all’espulsione dello straniero deve procedersi attraverso il suo accompagnamento alla frontiera» (Sez, 6, n. 9073/10 del 17/10/2009, Lazhari, Rv. 246275).
Attualmente si afferma, quindi, il principio per il quale la precedente emissione di un decreto di espulsione prefettizio seguito dall’ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato, evidentemente rimasto inosservato, non preclude l’emissione di un altro decreto di espulsione seguito per l’esecuzione da altro ordine di allontanamento.
L’art. 14, comma 5ter cit. stabilisce, infatti, che «qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5bis del presente articolo», ossia può essere validamente emesso dal Questore altro ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni.
Il secondo motivo Ł infondato in quanto teso ad evidenziare una insussistente violazione di legge e vizi di motivazione estranei al provvedimento impugnato.
I giudici di merito, infatti, hanno richiamato l’abitualità della condotta di violazione delle prescrizioni, essendo l’imputato stato condannato almeno in tre distinte occasioni per la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore, le precedenti condanne riportate dall’imputato, anche per altri reati, le modalità della condotta, l’intensità del dolo e l’elevato grado di rimproverabilità
desunto a circostanze concrete e fattuali specificamente illustrate.
Si sono così attenuti all’orientamento costante di questa Corte secondo cui «ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, COGNOME, Rv. 269738; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 268438).
A fronte di tale motivazione, il ricorrente nega la ricorrenza dell’abitualità, soffermandosi sulla natura dei reati per i quali il ricorrente ha riportato altre condanne, censura in termini del tutto generici la valorizzazione dell’intensità del dolo e del grado di rimproverabilità «tutt’altro che minima» ascrivibile all’imputato.
I vizi eccepiti non ricorrono in quanto, oltre a conformarsi ai principi costantemente affermati da questa Corte, i giudici di merito hanno motivato in termini esenti da qualsiasi vizio, avendo assegnato rilievo a circostanze fattuali significative per escludere la ricorrenza della causa di non punibilità.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME