Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41202 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME “per la revoca e/o annullamento e/o archiviazione e/o sospensione” dell’ingiunzione a demolire emessa dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il suindicato Tribunale il 2 febbraio 2015 concernente l’opera, realizzata, senza la prescritta autorizzazione, su bene ambientale, oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli il 12 ottobre
1998, divenuta irrevocabile il 12 dicembre 1998, con la quale NOME COGNOME, madre del ricorrente, veniva condannata per i reati di cui all’art. 20, lett. c), I. 47/85 in relazione all’art. 1 sexies L. 431/85 (capo d) e 734 cod. pen. (capo h).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia.
Il ricorso si articola in una premessa in fatto e in cinque motivi.
fascicolo della procedura esecutiva demolitoria a seguito della quale ha accertato l’assenza della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e che la demolizione ingiunta riguarderebbe non solo il manufatto di mq. 130 ma tutte le opere site in INDIRIZZO INDIRIZZO ossia anche il piano seminterrato destinato a deposito eseguito nell’anno 1999 per il quale è stata prodotta istanza di condono edilizio ex legge 326 del 2003, che con il proprio nucleo familiare versa in condizioni economiche altamente disagiate ed è stato riconosciuto invalido, che a seguito della conoscenza del procedimento demolitorio ha depositato domanda di alloggio alternativo e che l’incidente di esecuzione con il quale sono state rappresentati i suindicati motivi doglianza è stato rigettato.
3.2 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Deduce, in particolare, l’erroneità della valutazione di inammissibilità dell’istanza di incidente di esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione, che alcuna acquisizione ope legis è avvenuta in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE in riferimento all’ordinanza di demolizione del 3 dicembre 2018 menzionata nel provvedimento gravato, che tale ordinanza non si riferisce alle opere oggetto di ingiunzione a demolire poiché le stesse riguardano il manufatto eseguito nell’anno 1993 per il quale è stata presentata domanda di condono ai sensi della legge 724 del 1994, che il provvedimento demolitorio comunale del 2018 attiene a una cantina/deposito eseguita nell’anno 1999 al di sotto dell’appartamento di 130 mq. e che per tale autonoma opera è stata presentata domanda di condono ex legge 326 del 2003, ancora non valutata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE. Deduce, inoltre, che l’autonomia delle opere è stata accertata con la consulenza tecnica allegata all’istanza di incidente di esecuzione, che il provvedimento del giudice dell’esecuzione è intrinsecamente contraddittorio poiché nella parte motiva è stata ritenuta l’inammissibilità dell’istanza e nel dispositivo l’istanza è stata rigettata, che il procedimento di acquisizione delle opere al patrimonio comunale non è sufficiente a determinare il passaggio di proprietà poiché manca l’adozione del “provvedimento” di accertamento dell’inottemperanza alla presupposta ingiunzione a demolire non essendo quest’ultimo surrogabile con il mero, eventuale, verbale di inottemperanza redatto dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE (di cui si sconosce anche l’esistenza e la data) e che recentissima giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il perfezionamento del procedimento di gratuita acquisizione al patrimonio comunale è subordinato all’accertamento dell’eventuale spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione da parte dell’ingiunto al quale deve essere data comunicazione dell’esito dell’istruttoria, non bastando, a tal fine, la notifica de mero verbale di accertamento della Polizia RAGIONE_SOCIALE. Deduce, poi, che la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
pendenza di un procedimento amministrativo afferente il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria comporta la sospensione dell’ordine di demolizione in fase esecutiva, che il verbale di constatazione del mancato adempimento è atto istruttorio propedeutico all’adozione del provvedimento (in questo caso mancante) che costituisce unico ed esclusivo titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione e che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in caso di un’istanza di condono o di sanatoria il giudice dell’esecuzione è tenuto ad attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura amministrativa, a valutare il possibile risultato dell’istanza, se esistono cause ostative al suo accoglimento e, nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione in prospettiva di un esaurimento dello stesso.
3.3 Con il secondo motivo lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e, in particolare, deduce che la COGNOME, libera nel processo di cognizione definito con la sentenza sopra indicata, non ha ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, che ciò è stato contestato con il primo motivo di diritto dell’incidente di esecuzione, che la motivazione del giudice dell’esecuzione con la quale si è ritenuta la conoscenza della sentenza di condanna sulla base della relata di notificazione dell’ingiunzione a demolire con l’allegata sentenza non è condivisibile poiché nessun atto può sostituire la notifica dell’estratto contumaciale come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 35402 del 9 luglio 2003 e che in assenza della notifica la decisione non è irrevocabile e manca il titolo esecutivo alla base della procedura penale esecutiva.
3.4 Con il terzo motivo lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e, in particolare, deduce che il segmento motivazionale del provvedimento impugnato nella parte in cui si rigettano le argomentazioni relative alla violazione del principio di proporzionalità non è condivisibile, che i Tribunale non ha valorizzato la circostanza che il COGNOME vive con il proprio nucleo familiare in condizioni economiche altamente disagiate, che il ricorrente è stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa, che il COGNOME non appena avuta scienza del procedimento demolitorio ha depositato istanza al Comune di RAGIONE_SOCIALE di alloggio alternativo, che la misura sanzionatoria appare del tutto sproporzionata rispetto al fine perseguito, che nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione ha condiviso i principi della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo relativi alla violazione del principio di proporzionalità della misura sanzionatoria in sede di esecuzione ma
poi non li ha applicati correttamente, che difettano ragionamento e motivazione attinente il bilanciamento e la comparazione degli interessi in giuoco, che per considerare un manufatto quale unità abitativa di necessità il tempo dell’esecuzione delle unità abitative (eseguite da più di 32 anni) deve essere considerato e vagliato con attenzione, che il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata risulta dal testo del medesimo provvedimento impugnato, che il principio di proporzionalità impone che l’A.G. valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa ritenersi giustificato e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso ha valore anche se nelle more vi siano stati contenziosi amministrativi e penali avverso l’esercizio dei poteri repressivi dell’autorità giudiziaria.
3.5 Con il quarto motivo lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. e, in particolare, deduce che il giudice dell’esecuzione non ha valutato che per il corpo di fabbrica di cui all’ingiunzione di demolizione è stata presentata istanza di condono ex legge 724 del 1994, che non ha motivato sull’applicazione della relativa disciplina, che la pendenza di un procedimento amministrativo deve comportare, quantomeno, la sospensione dell’esecuzione, che l’ordine di demolizione ha anche natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato e che nel caso di specie sono integrati tutti i requisit richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione.
3.6 Con il quinto motivo lamenta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e, in particolare, deduce che: A) il giudice dell’esecuzione non ha argomentato sulla circostanza che la COGNOME è stata condannata solo per il reato paesaggistico che comporta la sanzione del ripristino dello stato dei luoghi così come indicato in sentenza, che è stata ingiunta la demolizione delle opere ovvero sanzione che consegue a un reato urbanistico, che anche per tale circostanza manca il titolo esecutivo attesa la diversità delle sanzioni, che la giurisprudenza ha affermato che la sanzione demolitoria che consegue alla condanna per reato urbanistico è diversa dalla sanzione ripristinatoria che consegue a condanna per reato paesaggistico e che, pertanto, la procedura esecutiva relativa all’ordine di demolizione “deve essere archiviata per mancanza di titolo esecutivo”; B) alcun accenno motivazionale è presente nel provvedimento impugnato in merito all’assenza di titolo esecutivo in relazione alla demolizione del piano seminterrato non oggetto di condanna penale e del conseguente ordine di demolizione, opera distinta e separata rispetto al manufatto di mq. 130 e non ostacolante la demolizione di quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto non è meritevole di accoglimento.
Deve, innanzitutto, esaminarsi il secondo motivo di ricorso poiché riguardante la questione, avente carattere pregiudiziale rispetto alle altre, dell’esistenza del titolo esecutivo alla base dell’ordine di demolizione oggetto dell’incidente di esecuzione.
In ogni caso, la questione non presenta fondamento.
L’eventuale mancata notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza non farebbe venire meno l’irrevocabilità della stessa che consegue comunque all’estinzione del diritto all’impugnazione per decesso della COGNOME. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1 del 23 gennaio 1982, COGNOME,
Rv. 153023-01, hanno affermato il principio, espresso con riferimento al previgente codice ma valevole, per sostanziale identità della disciplina, anche per il caso in esame, secondo il quale «L’irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibile notificare l’estratto all’imputato nel frattemp deceduto e che non sia stata impugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionale alla difesa e specificamente con quello d’impugnazione perché il predetto diritto si perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attività dell’ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pur sempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto» (in motivazione la Corte ha osservato che tale situazione «è, in definitiva, una fatale conseguenza che ricade sulla libera scelta operata dall’imputato di restare contumace in giudizio e di non collaborare attivamente con il proprio difensore all’attuazione della propria difesa neppure nella fase successiva alla sentenza, restando in attesa dell’estratto della sentenza»),
Il primo e il quarto motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente riguardando il lamentato difetto dei presupposti per eseguire la demolizione e devono ritenersi infondati.
In primo luogo, non sussiste contraddizione tra motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato poiché il giudice dell’esecuzione, oltre al profilo del difetto di interesse, ha valutato, respingendole, anche ulteriori questioni poste dall’interessato sicché è corretta la statuizione finale di rigetto dell’istanza.
Deve, poi, rilevarsi che il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che “per il manufatto in questione e per l’area di sedime, si è prodotta, ope legis, l’acquisizione al patrimonio, attesa l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 3.12.2018, notificata all’esecutata il 4.12.2018”. Il giudice ha, inoltr ritenuto che “avendo la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME a oggetto i soli reati urbanistici e di natura sismica, di cui ai capi A), B) e C), perché estinti per intervenuta oblazione (sentenza n. 953/1998), il giudice di prime cure ebbe, comunque, a ritenere insufficiente l’oblazione corrisposta a estinguere, altresì, il reato paesaggistico, ritenendo dirimente il mancato conseguimento del parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica con il decorso di 180 giorni dalla proposizione dell’istanza di condono (tenuto, d’altronde, conto che l’edificazione abusiva è proseguita ben oltre la sentenza di condanna, fino al 2018, a seguito della quale risultano ulteriormente ampliate la volumetria e modificato la stato dei luoghi di cui all’istanza di condono del 1994) e a disporre il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, il Giudice dell’esecuzione, sia pur con motivazione sintetica, ha respinto la tesi difensiva, fondata sulla produzione di una consulenza tecnica,
dell’autonomia delle opere. Invero, nel rilevare la prosecuzione delle opere, è stato ritenuto, in sostanza, che i due interventi edilizi fossero finalizzati al realizzazione di una costruzione unica. L’argomentazione non appare illogica, posto che è lo stesso ricorrente a prospettare, ampiamente, che si è trattato di opere eseguite da unica proprietaria, sulla medesima area e in prosecuzione dell’una rispetto all’altra e, del resto, appare evidente, sempre sulla base di quanto dedotto in fatto dal ricorrente, che si tratti di opere aventi un obiettiv collegamento funzionale trattandosi di un’abitazione e di un locale deposito/cantina.
Deve, poi, rilevarsi che non risulta contestato dal ricorrente che sia stata emessa in data 3 dicembre 1998 dal competente ufficio comunale ingiunzione a demolire il locale deposito/cantina notificata alla COGNOME il 4 dicembre 1998. Le articolate doglianze secondo le quali occorrerebbe per l’acquisto della proprietà da parte del comune a seguito dell’ingidnzione di demolizione non ottemperata un apposito provvedimento amministrativo, non surrogabile con l’eventuale verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale sono infondate. Invero, le pronunce del giudice amministrativo menzionate nel ricorso devono intendersi ormai superate. Infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza dell’11/10/2023 n. 16 ha statuito, tra l’altro, che: «c) l’atto acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva); d) l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”. Inoltre, anche questa Corte, antecedentemente alla decisione del giudice amministrativo nel suo massimo Consesso, ha statuito il principio secondo il quale l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera e dell’area pertinente a seguito di ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione si determina indipendentemente dalla notifica all’interessato Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’accertamento formale dell’inottemperanza» (Sez. 3, n. 17418 del 4/04/2023, Vicinanza, Rv. 284661 – 01).
Pertanto, stante l’inottemperanza all’ordinanza del 3 dicembre 1998 si è certamente verificata l’acquisizione al patrimonio del Comune del locale deposito/cantina con la relativa area. Appare anche opportuno specificare che in merito a tale opera, in relazione alla quale è stata presentata istanza di condono ex legge 269 del 2003 (non ancora definita, come rappresentato dal ricorrente), pur essendo previsto, in astratto, il diritto di ottenere l’annullament dell’acquisizione al patrimonio comunale a seguito della sanatoria, tale provvedimento favorevole per il ricorrente non è possibile poiché l’opera è stata realizzata in zona sottoposta a vincolo ambientale sicché, come ritenuto nel provvedimento impugnato, difetta l’interesse del ricorrente a proporre incidente di esecuzione.
Quanto all’abitazione, il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che vi è stata la violazione paesaggistica, per la quale è stata legittimamente ordinata la riduzione in pristino. Il ricorrente ha rappresentato che la procedura per il condono edilizio ex legge 724 del 1994 non è stata definita. Anche in questo caso deve escludersi la possibilità di emissione di un provvedimento amministrativo favorevole al ricorrente posto che, come si desume dalla sentenza ed evidenziato nell’ordinanza impugnata, non è stato emesso, nei termini di legge, il parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica. Pertanto, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente valutato i possibili esiti della conclusione del procedimento amministrativo.
Deve anche osservarsi, quale ulteriore considerazione in diritto, che «l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o della condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, corna tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione» (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 – 01) sicché, anche per tale ragione, devono ritenersi irrilevanti le deduzioni del ricorrente in merito all’autonomia delle opere (ulteriormente reiterate nel quinto motivo di ricorso) e alla riferibilità dell’ordine di demolizione alla sola abitazione.
4. Il terzo motivo è infondato.
Il giudice dell’esecuzione ha motivato sulla doglianza relativa alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione demolitoria nei seguenti termini: “ritenuto, infine, in relazione alla lamentata eventuale violazione del principio di proporzionalità posta in essere all’interferenza dell’ordine di demolizione con il diritto al rispetto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, che, nel caso di specie, è dato rilevare l’insussistenza di alcuna alterazione tra le esigenze personali, familiari e abitative del ricorrente e la necessaria tutela dei beni protetti attraverso le norme descrittive dei reati di cui alla sentenza irrevocabile cui attiene l’ordine di demolizione in questione, stante, la piena consapevolezza degli abusi, la plurima violazione di norme e la prosecuzione dell’abuso in violazione dei sigilli”.
Pur in assenza di un analitico esame delle condizioni di salute, abitative e familiari del ricorrente dal tenore del provvedimento impugnato emerge che le condizioni personali del COGNOME sono state, comunque, complessivamente considerate per valutare se nel dare attuazione all’ordine di demolizione sia stato o meno rispettato il principio di proporzionalità, come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, COGNOME e COGNOME c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, COGNOME c. Lituania. Anche prescindendo dalla circostanza che il ricorrente, da un lato, afferma di avere interloquito con la madre, deceduta nell’anno 2021, circa la sentenza del 1998 contenente l’ordine di ripristino e, dall’altro, afferma, non senza contraddizione, di avere avuto scienza del procedimento dennolitorio solo nell’anno 2024, l’ordinanza impugnata deve ritenersi esente da censure logico-giuridiche nella parte in cui si è ritenuto prevalente il diritto della collettività a ripris l’equilibrio urbanistico-edilizio violato sulle condizioni personali, familiar abitative del ricorrente in ragione del rilevante decorso del tempo dall’emissione dell’ordine di demolizione. In analogo caso di ricorso per cassazione relativo a un ordine di demolizione emesso nei confronti della madre dell’interessato successivamente deceduta, questa Corte ha affermato che “in considerazione della funzione ripristinatoria dell’ordine di demolizione, occorre far riferimento alla data in cui la sentenza diventa esecutiva; da tale momento, infatti, il condannato è consapevole del fatto che l’ingiunzione può essere eseguita dall’A.G., sicché è suo dovere attivarsi in vista di una diversa e lecita soluzione abitativa. Se, come detto, il condannato non può lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, ciò vale, a fortiori, per l’eventuale avente causa, il quale, al momento dell’acquisto, ha il dovere di informarsi circa la liceità o meno dell’edificazione del bene, con l’evidente conseguenza che egli non può certamente giovarsi della propria colpevole ignoranza” (Sez. 3, n. 3752 del 18/12/2024, dep. 2025, Coppola, Rv. 287393 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
01). Nel caso in esame essendo l’acquisto per successione avvenuto da parte del COGNOME nell’anno 2021 il ricorrente, invalido ma non deducente stato di disoccupazione personale o degli altri componenti il nucleo familiare, ha avuto, quand’anche non abbia avuto prima conoscenza della situazione dell’immobile in ragione del legame familiare con l’autrice della violazione penale, un ragionevole lasso di tempo per accertare sia la liceità del bene sia per ricercare abitazione alternativa. Inoltre, il tempo trascorso dalla sentenza di condanna non può legittimare alcun affidamento nell’inerzia dei pubblici poteri perché l’ingiunzione a demolire è causata proprio dall’inerzia del condannato o del destinatario dell’ordine (Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, COGNOME, Rv. 284627 – 01). Vi è da aggiungere che il giudice dell’esecuzione ha correttamente valutato, in termini negativi, anche la prosecuzione reiterata dell’abuso, non contestata e, anzi, affermata dal ricorrente.
5. Il quinto motivo è infondato.
Il ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi, che la COGNOME, madre del ricorrente, è stata condannata per il reato paesaggistico che comporta il “Ripristino dello stato dei luoghi” e che il Pubblico ministero procede per la diversa sanzione amministrativa accessoria della demolizione. La questione non è stata specificamente esaminata dal Giudice dell’esecuzione ma trattandosi di questione di puro diritto il dedotto vizio di mancanza di motivazione non comporta conseguenze potendo la questione stessa essere esaminata direttamente da questa Corte. Al riguardo occorre considerare che sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso ricorrente (Sez. 3, n. 39001 del 26/09/2007, Salemnne, Rv. 237817 – 01) le sanzioni amministrative accessorie del ripristino e dell’ordine di demolizione possono avere anche un identico contenuto a seconda delle fattispecie concreta cui si riferiscono e che nel caso di specie, avente a oggetto pacificamente una costruzione edilizia, appare evidente che vi sia identità delle sanzioni posto che l’esecuzione dell’ordine di ripristino non può che consistere nella demolizione dell’opera abusiva.
Quanto alle doglianze circa l’autonomia delle opere reiterate anche nel motivo in esame e alla richiesta di dichiarare che l’esecuzione riguarda solo la demolizione del manufatto di mq. 130 si rinvia alle considerazioni già espresse nell’esame del primo e del quarto motivo di ricorso.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/11/2025.