Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5011 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a QUARTO il 28/05/1952 COGNOME NOME nato a QUARTO il 28/03/1951
avverso l’ordinanza del 08/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n. 43186 del 5/07/2017, ha annullato, su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, l’ordinanza del 23 dicembre 2016’con la quale il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato l’ordine di demolizione n.69/03 RESA dell’immobile oggetto delle concessioni nn. 1848 e 1849 del 27 ottobre 2016 rilasciate dal Comune di Quarto in sanatoria ai sensi dell’art. 39 0 legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, quale giudice di rinvio, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di revo dell’ordine di demolizione avanzata nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME in quanto, secondo quanto evidenziato dal pubblico ministero e risultante dalla documentazione in atti, i titoli abilitativi nn. 184 1849 allegati dalla difesa a sostegno dell’istanza si riferiscono a un immobile adiacente a quello oggetto della sentenza di condanna e al conseguente ordine di demolizione, circostanza comprovata dal fatto che l’immobile al quale si riferisce l’ordine di demolizione è stato ultimato nelle date 15 ottobre 1994 e 11 aprile 2000, dunque ben oltre il termine utile per accedere al condono edilizio di cui alla legge n.724/94.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, con unico atto / deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 670 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione, si assume, aveva il compito di valutare in prima battuta la validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli / in quanto i ricorrenti avevano proposto incidente di esecuzione sul presupposto che i manufatti di cui si tratta fossero stati realizzati in epoca antecedente al marzo 1993; conseguentemente, i coniugi, tempestivamente ) avevano presentato e ottenuto istanza di condono edilizio. Tale circostanza non era stata esaminata dal giudice del dibattimento, che nell’anno 2002 aveva deciso la causa, per cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere valutata ai fini della verifica di una causa estintiva del titolo esecutivo. Con l’ordinanza impugnata non è stato esaminato il titolo esecutivo, ossia la sentenza n. 553 del 2002 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Pozzuoli. L’ istanza di revoca si fondava proprio sul fatto che tale sentenza identificava gli immobili abusivi in modo estremamente vago e, non essendo pacifico tra le parti se le domande di condono presentate dai ricorrenti si riferissero agli immobili sottoposti all’ordine di demolizione, il giud
dell’esecuzione al quale era stata rinviato il giudizio avrebbe dovuto svolgere un maggiore approfondimento. Al contrario, si è attenuto al parere della Procura venendo meno al compito di stabilire la validità del titolo esecutivo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto.
5. Occorre premettere che la sentenza rescindente ha accolto il ricorso della Procura rilevando che dalla documentazione prodotta dal pubblico ministero risultava che la richiesta di concessione in sanatoria per l’immobile oggetto di demolizione era stata dichiarata improcedibile in quanto le opere erano state realizzate successivamente alla data del 31 dicembre 1993, così sollecitando il giudice del rinvio a verificare l’identità tra l’immobile abusivo per il quale e intervenuta condanna definitiva e l’immobile oggetto di sanatoria.
Con il provvedimento in esame il giudice dell’esecuzione ha, quindi, ritenuto provato che gli immobili oggetto di sanatoria sono diversi da quello oggetto dell’ordine di demolizione. Tanto è emerso, secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata, sulla base delle note n. 11590 del 17 aprile 2015 del Comune di Quarto e n. 9 del 13 gennaio 2017 della Polizia Municipale di Quarto, ritenute idonee a dimostrare che l’ordine di demolizione si riferisce ad attività edilizia ultimata in data 15 ottobre 1994 e 11 aprile 2000, come tale non suscettibile di sanatoria.
6. Avverso tale provvedimento, che indica specificamente sulla base di quali atti l’istanza non possa essere accolta in quanto inidonea in radice a porre in discussione l’efficacia del titolo esecutivo, i ricorrenti oppongono argomenti generici e privi di specifico riferimento alle ragioni della decisione e tendenti a evidenziare l’omessa disamina da parte del giudice del rinvio della persistente validità del titolo esecutivo, al contrario vagliata proprio sulla base del considerazione che l’immobile da demolire non coincide con quello per il quale è stato rilasciato il provvedimento di concessione in sanatoria. Per tali ragioni, i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2024 sigliere estensore Il Presidente