Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA a Praiano; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/01/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 26 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno, adita quale giudice dell’esecuzione nell’interesse di NOME COGNOME per la revoca, previa sospensione, dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza della Corte stessa dell’1.12.1998, divenuta irrevocabile il 9.7.1999, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione.
Con il primo motivo deduce vizi di motivazione, in ordine alla motivazione con cui la Corte di appello ha escluso che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del geometra NOME avrebbe attestato che alla data del maggio 1994 l’immobile del ricorrente versava nelle medesime condizioni accertate dai Carabinieri in occasione del loro sopralluogo del 6 marzo 1995. Ciò in quanto la Corte avrebbe esaminato solo alcuni degli argomenti difensivi proposti a supporto della disconosciuta tesi difensiva, mentre essa troverebbe conforto in altri documenti prodotti in giudizio e in particolare in un grafico riprodotto s estratto di mappa catastale allegato alla dichiarazione citata, del geometra COGNOME. Nel medesimo senso deporrebbero uno scatto aerofotogrammetrico e una relazione tecnica asseverata dell’ing. COGNOME, secondo cui al 30.8.1994 sarebbero state già edificate le opere accertate il 6 marzo 1995. Egualmente rilevante sarebbe una relazione dell’AVV_NOTAIO COGNOME ed un certificato di residenza riguardante Guida NOME. In ogni caso, la dichiarazione del geometra NOME non escluderebbe la tesi difensiva e sarebbe al più neutra, per cui apparirebbe illogico escludere alla stregua della stessa che le opere accertate il 6 marzo 1995 possano essere state edificate prima del 26.11.1994.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. Gli elementi sopra citati dimostrerebbero che le opere furono probabilmente eseguite entro il 31.12.1993, posto che al momento del sopralluogo del 26.11.1994 la struttura era arredata e abitata. Da qui la necessità di fare applicazione del principio “in dubio pro reo”, con conseguente fondatezza della domanda propositiva del giudizio di esecuzione.
Il ricorso è inammissibile. Il rigetto della istanza di incidente di esecuzione è stato formulato dalla Corte di appello di Salerno sulla base di una articolata motivazione, attraverso cui i giudici hanno sottolineato come da plurimi atti ( tra cui verbali di sopralluogo del 6.6.1987, del 26.11.1994 e del 6.3.1995 e 31.8.1995, oltre alla stessa ammissione del COGNOME), e non quindi dalla sola dichiarazione del geometra COGNOME sopra citata, risulta che il condono edilizio rilasciato dal comune di Praiano deve ritenersi illegittimo, atteso che ha avuto riguardo ad un immobile i cui lavori abusivi sono proseguiti ininterrottamente ancora dopo la data ultima di condonabilità di opere abusive, del 31.12.1993.
Peraltro, si tratta di un accertamento giudiziariamente acclarato, non solo con la sentenza di condanna, ma anche con successiva sentenza del 19.9.2019, con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto l’istanza di revisione presentata dalla condannata (per l’opera abusiva) COGNOME NOME, per intervenuta estinzione dei reati prima del passaggio in giudicato della sentenza del
1.12.1998, sul presupposto, escluso, della ultimazione RAGIONE_SOCIALE opere abusive prima del 31.12.1993.
6. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, e anzi emerge per tabulas l’inutile carattere defatigatorio della procedura esecutiva avviata e del correlato ricorso qui esaminato, fonti di inammissibile dispendio di risorse a fronte di inequivocabile insussistenza di ragioni difensive, con inammissibile ed evitabile danno per il regolare e utile esercizio dell’amministrazione della giustizia, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro cinquemila (invece degli ordinari euro tremila) in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 15/02/2024.