Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
IL FUNZIONA
COGNOME
Procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua a Vete e;
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Caserta il 12/04/1942;
avverso la ordinanza del 22/03/2024 del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente avv.to COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere quale giudice dell’esecuzione, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte di Cassazione con sentenza del 29.11.2022, revocava l’ordine di demolizione di cui alla sentenza del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere nr. 305/2002 emessa nei confronti di Aspromonte Antonio di Tommaso, relativo ad opere abusive riportate nella stessa e quindi revocava altresì la
correlata ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero del predetto tribunale, in data 30.12.2022.
Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge, con riguardo all’art. 31 comma 3 del DPR 380/01 e 7 della L. 47/85. Si sostiene che nel caso in esame si sarebbe dovuto ritenere illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nell’interesse dell’imputato, istante nel procedimento di cui alla fase esecutiva, in quanto emesso successivamente all’intervenuta acquisizione dell’opera abusiva e relativa area di sedinne in favore del patrimonio comunale, a seguito dell’intervenuto inutile decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale inerente l’opera abusiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ opportuno premettere il contenuto della sopra citata sentenza di questa Corte, di annullamento con rinvio. Con essa si stabiliva quanto segue: ” 3. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno riportare per sintesi le fasi della vicenda, al fine di meglio argomentare le conclusioni raggiunte, nei termini dell’annullamento con rinvio:
con sentenza del 1910/2002, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere applicava ad NOME COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di un mese, dieci giorni di arresto e 3615,20 euro di ammenda In ordine a plurime violazioni urbanistiche ed in materia antisismica e paesaggistica; la sentenza – contente l’ordine di demolizione degli abusi diveniva irrevocabile il 26/11/2002;
con riferimento alle stesse opere, il Comune di Caserta ingiungeva la demolizione con provvedimento del 9/5/2000; ulteriore ordine era poi emesso dall’autorità amministrativa il 3/5/2001, così come il 30/12/2002, questa volta dal Procuratore della Repubblica;
con atto del 20/11/2008, il Comune di Caserta rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 187/2008 (in precedenza negato), ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla I. n. 326 del 2003;
la stessa Amministrazione, tuttavia, con atto del 26/4/2016 annullava in autotutela il permesso già emesso;
a seguito di ricorso proposto dall’Aspromonte, il TAR Campania, con sentenza pubblicata il 27/5/2019, irrevocabile, annullava il provvedimento da ultimo citato, sul presupposto che la procedura di acquisizione del bene al patrimonio
comunale non si fosse completata, mancando la prova della notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. n 380 del 2001; ciò, peraltro, pur dandosi atto che, a norma del comma precedente, l’acquisto del bene allo stesso patrimonio comunale opera di diritto, in caso di infruttuoso decorso del termine di 90 giorni dall’ingiunzione di demolizione notificata al proprietario o al responsabile dell’abuso;
con l’ordinanza impugnata in questa sede, infine, il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, sostenendo che la sentenza del Giudice amministrativo non potesse essere condivisa, attesa la tardività dell’istanza di permesso in sanatoria, presentata quando il bene era ormai entrato nel patrimonio del Comune.
Tanto premesso, il Collegio osserva che – contrariamente a quanto indicato nel ricorso – non si riscontra alcuna contraddizione tra il contenuto dell’ordinanza impugnata e la sentenza del tribunale amministrativo regionale, trattandosi di provvedimenti chiamati ad esprimersi su questioni differenti: come l’incidente di esecuzione aveva ad oggetto la legittimità del condono (negata dal Giudice sul presupposto che l’interessato non sarebbe stato legittimato a presentare la relativa domanda, avendo ormai perso la titolarità del bene per decorso del citato termine di cui all’articolo 31, comma 3), così il TAR doveva provvedere – in adesione al devolutum contenuto nel ricorso – soltanto sulla determinazione n. 45062 del 26/4/2016, con la quale il Comune di Caserta aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 187/2008.
Questa stessa puntualizzazione, tuttavia, non si riscontra nell’ordinanza impugnata, che – ribadendo il difetto di legittimazione a proporre l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, in capo all’odierno ricorrente – ha concluso che il provvedimento del 2008 era stato emanato indebitamente, difettandone i presupposti di legge, e che, pertanto, l’annullamento in autotutela da parte del Comune doveva ritenersi corretto; questo secondo profilo, tuttavia, non era stato devoluto al Giudice dell’esecuzione, e risultava peraltro coperto da giudicato amministrativo. Lo stesso Giudice, dunque, avrebbe dovuto prescindere dall’annullamento della determinazione comunale del 26/4/2016, e valutare soltanto la legittimità del permesso di costruire rilasciato (i cui effetti si erano nuovamente prodotti proprio a seguito del giudicato amministrativo), verificandone – nell’esercizio di un potere-dovere costantemente riconosciutogli – la sussistenza dei presupposti, con particolare riguardo alla legittimazione a presentare la domanda e alla condonabilità delle opere partitamente considerate alla luce della normativa di riferimento ( il citato d.l. n. 269 del 2003) e della relativa giurisprudenza nonché delle ipotesi di reato riscontrate in sentenza ai capi da a) a e) della rubrica”.
2. Tanto precisato, il ricorrente, oltre a richiamare profili afferenti l sanatoria ex art. 36 del DPR 380/01, come tali non pertinenti al caso di specie che attiene invece alla diversa forma di “sanatoria” consistente nel cd. condono, ha nuovamente ribadito un tema di indagine, quale quello della avvenuta acquisizione o meno, al patrimonio comunale, dell’opera abusiva, che questa Corte aveva già ritenuto precluso, in senso negativo, con l’intervenuto giudicato amministrativo formulato sul punto con riferimento ad una ordinanza di demolizione intervenuta dopo la condanna.
Pertanto, dovendosi esaminare da parte di questa Corte solo questi profili di ricorso, lo stesso risulta, per come elaborato e confinato circa i temi di esame sottoposti a questa Corte, inammissibile.
Invero gli argomenti di cui al ricorso non attengono ai temi, pur esaminati dal giudice dell’esecuzione, relativi sia alla tipologia e volumetria delle opere oggetto di condono sia ai vincoli esistenti. Invero, quanto alla volumetria essa pare coincidere con l’intero immobile, laddove invece a pagina 3 e 4 della ordinanza sembra considerarsi da parte del giudice, a fini volumetrici, solo il sottotetto, semplicemente perché unica opera oggetto di sentenza, sebbene, peraltro, l’ordine di demolizione travolga anche eventuali opere abusive precedenti seppur non considerate in sentenza. Quanto ai secondi temi, relativi a vincoli, a pagina 3 e 4 della ordinanza essi sembrano riferirsi, salvo migliori approfondimenti, ad un vincolo di inedificabilità, e poi anche, apparentemente, ad un vincolo coinvolgente la competenza della Soprintendenza – con riguardo in particolare alla citazione a pagina 4 -, ma non considerato solo, sembra, in ragione dellla tipologia ritenuta di scarso rilievo delle opere, in realtà consistenti, o dell astratta recuperabilità del sottotetto, quale requisito, quest’ultimo, anche esso del tutto irrilevante ai fini della valutazione di legittimità del condono. Si tratta profili che pur non prospettati dal ricorrente comunque risultano suscettibili di esame in sede di esecuzione e come tali riproponibili anche in prosieguio can ulteriori previ approfondimenti al riguardo, ad opera della parte eventualmente interessata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.