Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Ottaviano il 21/08/1971
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria
di inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/03/2023, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’incid nte di esecuzione proposto da NOMECOGNOME quale v ” ( k e terzo interessato, GLYPH vrevoca dell’ingiunzione di demolizione di opere abusive confronti di COGNOME NOME, madre dell’istante /in relazione alla sentenza della Corte di appello di Napoli irrevocabile il 11/12/2018 che confermava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 08/06/2016.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione.
Espone che in data 09/12/2012 veniva sequestrato l’immobile abusivamente realizzato in Ottaviano alla INDIRIZZO,da COGNOME NOME, erroneamente identificata quale proprietaria e committente, in quanto con atto notarile del 20/07/2012 la predetta aveva donato al figlio NOME il terreno su cui sarebbe stato realizzato l’immobile abusivo; pertanto, il reale proprietario e committente delle opere abusive doveva essere ritenuto NOME che non aveva avuto alcuna notizia del processo e della conseguente condanna con ordine di demolizione; tanto concretava la palese violazione dell’art. 24 Costituzione per lesione del diritto di difesa di NOMECOGNOME
Con il secondo motivo deduce erronea, omessa motivazione ed irragionevolezza.
Lamenta che la Corte di appello aveva erroneamente identificato NOME quale attuale proprietario dell’immobile; ribadisc:e che NOME NOME, fin dal sequestro delle opere in corso di esecuzione era proprietario delle stesse e committente, non rilevando le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, peraltro senza alcuna garanzia di legge; la Corte di appello era rimasta silente in ordine alla violazione del diritto di difesa dell’NOME che viziava l’ordine di demolizione delle opere abusive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso sono inammissibili.
Va ricordato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente
incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972 – 01; Sez.3, n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974 – 01).
Inoltre, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve, pertanto, essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile, con la sola conseguenza che l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 dell’11.5.2005, COGNOME, Rv. 232175;Sez. 3, n.42781 del 21.10.2009, COGNOME, non nnassim.; Sez.3, n.16035 del 26/02/2014, Rv.259802; Sez.3, n.42699 del 07/07/2015, Rv.265193).
La motivazione dell’ordinanza impugnata è conforme ai suesposti principi di diritto ed i motivi proposti si profilano del tutto generici, perché privi di confron critico con le corrette argomentazioni dei Giudici di merito, nonchè basati su rilievi in fatto, non proponibili in sede di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte t ost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023