Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25604 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25604 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Torre Annunziata; nel procedimento a carico di
COGNOME nato a CIVITA CASTELLANA il 13/10/1943
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza depositata il 20/2/2025, il Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato l’ingiunzione a demolire n. 12/2024 R.E.S.A. in relazione alla sentenza n. 555 del Tribunale di Torre Annunziata in data 28/2/2023 (divenuta irr. il 30/3/2023) nei confronti di COGNOME Salvatore in quanto ritenuta incompatibile con la sentenza n. 4191/2024, resa pubblica in data 11/7/2024, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) aveva annullato l’ordinanza di demolizione n. 159, emessa, in data 15/11/2021, dal Comune di Pompei e relativa alle opere oggetto dell’ingiunzione
a demolire adottata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 26/7/2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale che, con unico motivo, denuncia la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione, rilevando che il provvedimento non indicava le ragioni fondanti la revoca e che anche il principio di diritto richiamato era inconferente, risultando l’annullamento del TAR determinato da vizi procedurali per cui non sussisteva alcuna incompatibilità con l’ingiunzione a demolire revocata.
Il ricorso è fondato. Il provvedimento, nella sua estrema laconicità, fa discendere la revoca dell’ingiunzione a demolire direttamente dall’annullamento, da parte del TAR, dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pompei senza indagare le ragioni che avevano determinato l’annullamento dell’atto amministrativo e valutarne l’incidenza sull’ordine di demolizione adottato dal giudice penale. L’incidenza di tale lacuna argomentativa, come il ricorso sottolinea, è amplificata dalla stessa allegazione difensiva, avendo l’istanza introduttiva rappresentato che la decisione del TAR era fondata su un “difetto di istruttoria e di motivazione” ascrivibile all’ente territoriale i cui effetti non possono travalicare l’ambito del procedimento amministrativo definito dall’atto annullato.
L’ordinanza, pertanto, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “l’ordine di demolizione può essere revocato esclusivamente ove risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, COGNOME; Sez. 3, 16 aprile 2002, COGNOME, Rv. 221974), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3, 30 marzo 2000, COGNOME, Rv. 216071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, COGNOME, Rv. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, Cena, Rv. 228691; Sez. 3, 30 settembre 2004, COGNOME, Rv. 230308)” ( Sez. 3, n. 49310 del 23/11/2023, COGNOME).
Va, ancora, sottolineato che l’esito favorevole del giudizio prognostico in parola trova, nel caso di specie, un ostacolo, a tacer d’altro, nel reato di cui all’art. 95 d.P.R. 380/01 sanzionato con la condanna da cui l’ordine di esecuzione discende. Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, infatti, il rispetto del requisito della c.d. doppia conformità delle opere (cioè in relazione sia alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione), è escluso nel caso di edificazioni
eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica (Sez.
4, n. 11169 del 06/12/2024, dep. 2025, Lavia, Rv. 287665 – 01; conf. Sez. 3, n.
2357 del 14/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284058 – 01).
6. L’assenza di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta incompatibilità
della sentenza TAR con l’esecuzione dell’ordine di demolizione adottato del giudice penale impone, quindi, l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo
giudizio al Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre
COGNOME.
Così deciso il 28/5/2025