Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Barano d’Ischia (Na) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/4/2023 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5/4/2023, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive presentata da NOME COGNOME, condannato per violazioni edilizie.
Propone ricorso per cassazione l’istante, deducendo i seguenti motivi, previa premessa in fatto:
nullità dell’ordinanza per mancanza di motivazione quanto alla eccepita incompetenza RAGIONE_SOCIALE Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica all’esecuzione delle demolizioni
inerenti ad abusi commessi fino al 28/11/1997. Il Giudice dell’esecuzione, pur investito RAGIONE_SOCIALE questione – fondata su determinazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli del 2012, confermata da direttiva del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata del 2013 non si sarebbe espresso, così da imporre l’annullamento dell’ordinanza;
illogicità manifesta, travisamento del fatto e difetto di motivazione. Il motiv sottolinea a più riprese che le opere di cui trattasi hanno formato oggetto di due sentenze, l’una riguardante interventi abusivi per 97 mq, l’altra il “ponte” antistante l’officina: i primi, inoltre, dovrebbero essere scorporati, in quanto 60mq su 97 (oggetto di accertamento il 23/1/1997) riguarderebbero opere strettamente manutentive (come specificato alle pagg. 15-16) ed avrebbero carattere e natura del tutto autonome rispetto ai 37 mq, suscettibili di essere demoliti senza compromettere il resto dell’opera. Ebbene, con riguardo agli interventi manutentivi citati, così come al “ponte”, il ricorrente avrebbe presentato nel 2019 una SCIA in sanatoria, seguita dalla determina n. 4/2019 del 26/9/2019 del dirigente del Comune di Barano d’Ischia, che avrebbe disposto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di 516 euro e revocato l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa nel febbraio 1997. Con riguardo, poi, al corpo di fabbrica (sottostante la rampa di accesso al piano primo del fabbricato), ancora nel 2019 il ricorrente avrebbe presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria, per la quale ad oggi non vi sarebbe ancora alcuna determina. In forza di ciò, il ricorrente conclude che: a) verranno ripristinati sagoma, altezza, volume ed aspetto esteriore dell’originario vecchio fabbricato rurale; b) verranno demolite tutte le opere abusive retrostanti, di cui ai 37 mq citati; c) in ordine ai restanti interventi – e contrariamente a quant sostenuto nell’ordinanza impugnata – opererebbe la citata determina n. 4/2019. L’ordine di demolizione, pertanto, dovrebbe essere limitato alle sole opere non oggetto di sanatoria, così che la motivazione del provvedimento risulterebbe viziata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, che lamenta la mancanza di motivazione quanto alla eccezione di incompetenza del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica all’esecuzione delle demolizioni inerenti ad abusi commessi sino al 28/11/1997, il Collegio rileva che l’ordinanza ha ritenuto “superato” il terna, senza ulterior precisazioni; l’eccezione, comunque, è del tutto priva di fondamento, come peraltro già affermato da questa Corte in plurime pronunce.
4.1. In disparte da ogni altra considerazione circa l’efficacia normativa o meramente interpretativa RAGIONE_SOCIALE Circolare ministeriale in materia, è sufficiente considerare che la questione relativa all’individuazione del soggetto “competente” ad eseguire l’ordine di demolizione riguarda profili procedirnentali RAGIONE_SOCIALE fase di esecuzione, in relazione ai quali la disciplina applicabile si individua sulla base del principio tempus regit actum, ossia con riguardo alle disposizioni vigenti nel momento in cui l’atto deve essere compiuto (Tra le molte, Sez. 3, n. 5822 del 18/1/2022, COGNOME, non massimata. Per applicazioni di tale principio nel processo di esecuzione in caso di modifica RAGIONE_SOCIALE competenza del giudice, v. Sez. 1, n. 2189 del 15/06/2006, COGNOME, Rv. 234290-01, e Sez. 1, n. 17003 del 28/02/2003, COGNOME, Rv. 224159).
4.2. Nella specie, l’ingiunzione a demolire è stata impartita, innanzitutto, per l’attuazione dell’ordine contenuto nella sentenza pronunciata il 3/11/1999. Risulta evidente, quindi, che non solo l’attivazione del procedimento di esecuzione, ma lo stesso titolo da eseguire sono di successivi al 28 novembre 1997, data in cui, a dire del ricorrente, sarebbe stata istituita la “competenza” del pubblico ministero in sostituzione di quella dell’autorità amministrativa.
4.3. Inoltre, questa Corte ha più volte richiamato la natura di atto interno alla pubblica amministrazione RAGIONE_SOCIALE circolare interpretativa, la quale si risolve in un mero ausilio e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (Sez. 3, n. 6619 del 7/2/2012, Zampano, Rv. 252541; Sez. 3, n. 19330 del 27/4/2011, COGNOME, non massimata, con riferimento alla circolare ministeriale n. 2699 del 7 dicembre 2005 in materia di condono edilizio; Sez. U, n. 10424 del 18/1/2018, COGNOME, non massimata sul punto in tema di contributi previdenziali). Con specifico riferimento al parere RAGIONE_SOCIALE Procura Generale di Napoli si è pure chiarito che lo status di indipendenza esterna riconosciuto, per costante giurisprudenza costituzionale, al Pubblico ministero, impone che la scelta sulle modalità RAGIONE_SOCIALE sua azione non possa che essere rimessa al singolo Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica, dovendo, quindi, escludersi sia la possibilità di adozione di criteri vincolanti ad opera del RAGIONE_SOCIALE sia, a fortiori, la possibilità di un vincolo esercitato, semp dall’esterno, attraverso le direttive o i criteri organizzativi adottati nel contest differenti uffici requirenti (così testualmente, Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, Pintacorona, Rv. 270229, non massimata sul punto, con riferimento alla regolamentazione, mediante protocollo d’intesa, delle concrete modalità esecutive dell’attività demolitoria).
4.4. Così da concludere, dunque, che spetta al pubblico ministero la competenza ad eseguire l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto
con la sentenza di condanna per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa urbanistica ed antisismica, essendo vincolato nello svolgimento di tale attività solo al rispetto RAGIONE_SOCIALE legge e non all’osservanza di circolari interpretative del dato normativo emesse dalla pubblica amministrazione o di direttive adottate da uffici requirenti diversi da quello di appartenenza per disciplinare le modalità RAGIONE_SOCIALE sua azione (per tutte, Sez. 3, n. 28781 del 16/5/2018, Milone, Rv. 273359).
In ordine, poi, al merito del ricorso, occorre premettere che la vicenda attinente ad interventi realizzati sul medesimo immobile – è stata definita con due sentenze irrevocabili:
la n. 36/1994 – emessa il 10/1/1994 dal Pretore di Ischia – riguardante la realizzazione abusiva di un “ponte” antistante l’officina meccanica, costituito da due travi parallele in cemento armato, in parte interrate. Questa pronuncia – con oggetto anche la violazione paesaggistica (trattandosi pacificamente di area sottoposta a vincolo) – conteneva l’ordine di demolizione degli illeciti;
la n. 630/1999 – emessa il 3/11/1999 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia – riguardante opere abusive per complessivi 97 mq, accertati con sopralluoghi del 6/2/1996 (37 mq) e 23/1/1997 (60 mq). Anche questa pronuncia – con oggetto pure la violazione dei sigilli accertata il 6/2/1996 e, ancora, la violazione paesaggistica – conteneva l’ordine di demolizione degli illeciti.
Tanto premesso, il ricorso si fonda sulla considerazione – ribadita a più riprese – secondo cui gli interventi in oggetto dovrebbero essere, invero, scorporati: dai 37 mq accertati il 6/2/1996, che il ricorrente afferma voler demolire, dovrebbero essere infatti distinti gli interventi per 60 mq accertati i 23/1/1997, che costituirebbero meri lavori rnanutentivi eseguiti all’interno del vecchio locale cantina. In ordine a questi ultimi, così come al “ponte” di cui alla sentenza n. 36/94, il ricorrente aveva peraltro presentato una SCIA in sanatoria nel 2019, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale il responsabile del settore del Comune aveva emesso una determina (n. 4/2019 del 26/9/2019) che aveva riconosciuto la natura esclusivamente manutentiva dell’intervento sui 60 mq, aveva ritenuto il “ponte” opera accessoria priva di qualsiasi rilevanza urbanistica e, infine, aveva affermato che entrambi gli interventi non richiedevano l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, non avendo comportato alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi. Per l’ultimo abuso accertato, ossia il corpo di fabbrica sottostante la rampa di accesso, era stata invece presentata domanda di permesso di costruire in sanatoria, ancora nel 2019, ad oggi senza risposta ufficiale.
6.1 Ebbene, questa tesi, che regge l’intera impugnazione, è stata radicalmente rigettata nell’ordinanza in esame, con argomenti del tutto adeguati e solidi, con i quali, peraltro, il ricorso non si confronta affatto.
In particolare, il Tribunale ha esaminato gli interventi abusivi accertati i 23/1/1997, pari a 60 mq, negando che questi avessero avuto finalità e funzione meramente conservativa; il ricorrente, infatti, nel corso del tempo e con una evidente stratificazione di opere illecite, aveva realizzato un manufatto del tutto diverso da quello originariamente esistente, per volumetria, aspetto e sagoma, e da quello oggetto RAGIONE_SOCIALE licenza edilizia rilasciata nel 1985.
7.1. Una tale verifica, peraltro, costituisce accertamento di merito rimesso al Giudice e non diversamente rinnovabile da questa Corte, nonostante gli argomenti spesi nel ricorso alle pagg. 15-16, tesi, per l’appunto, a dimostrare il carattere esclusivamente manutentivo degli interventi in esame.
7.2. L’ordinanza, peraltro, ha poi riportato con precisione il contenuto del verbale di accertamento del 23/1/1997, nel quale – lungi dal farsi riferimento ad opere solo conservative – si precisava che “ad un corpo di fabbrica precedentemente sequestrato…il 6.2.1996, (l’indagato, n.d.e.) ha ulteriormente proseguito i lavori consistenti nel prolungamento del suddetto corpo di fabbrica con altre quattro colonne in c.a. e relativo solaio di copertura in c.a. RAGIONE_SOCIALE superfici di 60 mq ed altezza di m. 3.20, internamente ad una vecchia cantina priva di solaio, il tutto allo stato grezzo. Attualmente la superficie totale dell’int manufatto è di circa 97 mq.”. Già in sede di accertamento, pertanto, i 60 mq che il ricorrente qualifica come manutentivi erano, invece, indicati come prolungamento del corpo di fabbrica già accertato come abusivo. E come tale sono stati ritenuti nel capo di imputazione e nella sentenza n. 630/99, che infatti ha riguardato, tra l’altro, “la continuazione dei lavori con realizzazione allo stato manufatto di mq 97.”
In forza di queste considerazioni, pertanto, l’ordinanza impugnata ha negato il carattere manutentivo dell’intervento in oggetto, al pari, peraltro, RAGIONE_SOCIALE sua natura autonoma rispetto al resto del fabbricato, espressamente esclusa dalla sentenza richiamata. Anzi, come ben emerge ancora nel provvedimento, tutti questi abusi riguardavano l’immobile nel suo complesso, e dunque unitariamente dovevano essere valutati, senza possibilità di frammentazione; come peraltro ulteriormente evidenziato dal fatto che la sentenza n. 630/1999 aveva applicato al ricorrente una pena in continuazione con i fatti di cui alla decisione n. 36/1994.
L’illegittima parcellizzazione degli interventi, con conseguente ed analogo effetto sulla determina n. 4/2019 emessa dal Comune RAGIONE_SOCIALE Barano d’Ischia, produce poi i propri effetti anche sull’ulteriore profilo correttamente evidenziato ne provvedimento in esame, relativo alla mancata valutazione paesaggistica, invero necessaria in area sottoposta a vincolo. Il carattere abusivo delle opere, infatti, è stato riconosciuto anche sotto questo profilo, già nelle sentenze di merito, così che la differente affermazione contenuta nella citata determina comunale non può
riverberare alcun effetto a fronte di un giudicato penale che ha riconosciuto la necessità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Ancora, con riguardo al permesso di costruire richiesto in relazione al corpo di fabbrica sottostante la rampa di accesso al piano primo del fabbricato, l’ordinanza – richiamando la costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che nessun elemento era stato fornito dal richiedente quanto alla concreta prevedibilità dell’adozione del permesso stesso in tempi prossimi. Il ricorso non contesta questa affermazione, così che l’istanza pendente non può costituire argomento per ottenere revoca o sospensione dell’ordine di demolizione.
Infine, quanto alla individuazione precisa dell’oggetto di tale ordine, il Giudice dell’esecuzione l’ha implicitamente ricondotta alle opere tutte menzionate nei capi d’imputazione, poi tradottisi nelle due sentenze più volte richiamate, così da non porsi alcuna effettiva questione sul punto.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024