Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4233 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 50/2026
VITTORIO PAZIENZA
CC – 14/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza dellÕ11/07/2025 ha rigettato lÕistanza di COGNOME NOME per la revoca/sospensione dell’ordine di demolizione RAGIONE_SOCIALE opere abusive (piano seminterrato composto da 12 pilastri con relativo solaio di cemento armato, della superficie di circa 120 mq) di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 16 febbraio 2017, definitiva il 20 aprile 2007.
NOME NOME ha proposto ricorso in cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso la violazione di cui allÕart. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 665 cod.proc.pen.
La Corte di appello di Napoli non avrebbe valutato il novum costituito dalle sommarie informazioni testimoniali dellÕing. COGNOME, il quale, sentito in data 30/01/2021 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di Napoli, ha dichiarato di non essere in grado di indicare la data RAGIONE_SOCIALE modifiche accertate nel sopralluogo del giugno 2020, se prima o dopo il rilascio del titolo in sanatoria n. 99/2008, da cui il legittimo rilascio del condono con conseguente revoca dellÕordine di demolizione con esso incompatibile.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il ricorso, in parte anche versato in fatto lˆ dove chiede una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE sommarie informazioni testimoniali, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Va anzitutto rammentato che la revoca/sospensione dellÕordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), pu˜ essere disposto dal giudice dellÕesecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (tra le tante Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv 266763).
Nel caso di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, il giudice dell’esecuzione -investito dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva-, ha il potere-dovere di verificare la legittimitˆ del permesso di costruire in sanatoria sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972 Ð 01; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 256679 Ð 01).
Quanto al controllo demandato al Giudice, esso deve inteso nel senso che la verifica non deve essere limitata alla presa dÕatto dellÕesistenza del provvedimento in sanatoria, ma deve estendersi alla verifica dei presupposti formali e sostanziali del provvedimento e del corretto esercizio del potere di rilascio da parte della pubblica amministrazione. Solo in tale ipotesi si determina una situazione giuridica nuova che rende incompatibile la sopravvivenza dell’ordine demolitorio e ne legittima la revoca o la modifica in fase esecutiva (Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, P.G. in proc. Ciavarella, Rv. 224346 Ð 01).
L’ordinanza impugnata evidenzia che l’istanza oggi in discussione costituisce la riproposizione di analoghe istanze giˆ rigettate con ordinanza del 19 luglio 2013 e 15 marzo 2018, su cui è giˆ intervenuta la Corte di cassazione con le sentenze n. 36289 del 2019 e n. 35495 del 2021 (in quest’ultimo caso anche con dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso in cassazione presentato da COGNOME NOME) e che, come accertato in occasione dei precedenti citati, le opere abusive erano state realizzate in epoca successiva al 31/03/2023, e, pertanto non condonabili per mancanza del requisito temporale, da cui lÕillegittimitˆ del provvedimento di condono e che tale accertamento non poteva essere superato dallÕavvenuta presentazione di una Scia per lÕesecuzione dei lavori volta a ricondurre lÕimmobile nei limiti della condonabilitˆ.
L’ordinanza impugnata ha analizzato con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicitˆ tutti gli aspetti della vicenda, rilevando,
con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimitˆ, come le opere erano state completate dopo il termine perentorio (del 31 marzo 2003) previsto dall’art. 32 della legge 362 del 2003, e che tale accertamento pu˜ essere messo in discussione sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese AVV_NOTAIO COGNOME, le cui dichiarazioni perplesse non valgono a scalfire lÕaccertamento sullÕepoca temporale, più volte ribadito in sede giurisdizionale, circa la data del completamento dei lavori; nŽ il requisito del dato temporale RAGIONE_SOCIALE opere pu˜ essere superato dalla realizzazione di lavori, ancorchè autorizzati da SCIA, per ricondurre le opere abusive nei limiti della condonabilitˆ.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ è deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME