Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 25/03/1954 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 06/01/1952
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/se GLYPH e le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29/4/2024 il GIP del Tribunale di Napoli, quale gi dell’esecuzione, respinse la richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di d adottato dal Procuratore della Repubblica il 18/10/2007 nei confronti di NOME COGNOME NOME in relazione al “manufatto a due livelli occupante una superficie di realizzato in assenza del permesso di costruire di cui alla sentenza di applicazione pe del Tribunale di Napoli in data 22/6/2005.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione COGNOME e COGNOME denunciando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1 comma 65 della legge Campania n. 5 del 6/5/2012 e dell’art. 666 comma 5 cod. proc. pen.
Si deduce che:
contrariamente a quanto sostenuto dal GIP, la difformità esistente fra l’immobile ogge sentenza e quello per il quale COGNOME aveva avanzato richiesta di sanatoria era pari non a mq. 0,5;
l’istanza di “RAGIONE_SOCIALE” avanzata da COGNOME e COGNOME avrebbe imposto al giu sospendere l’esecuzione e di verificare se l’immobile fosse stato acquisito al patrimonio e se la domanda fosse stata accolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
In relazione al primo motivo, i ricorsi non spiegano perché l’immobile oggetto dell di sanatoria, relativa a un’immobile avente la superficie di mq. 119 (esclusa quella de dovrebbe essere differente da quello oggetto della sentenza innanzi richiamata e l’inci una tale risultanza dovrebbe spiegare nella procedura, avente a oggetto la demolizio immobile abusivo, risultando evidente che la non riferibilità della richiesta d all’immobile per cui è stata ordinata la demolizione non potrebbe che militare in favore dell’istanza.
In relazione al secondo motivo, questa Corte ha precisato che “il proprietario di un abusivo, destinatario dell’ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, pe incidente di esecuzione, l’applicabilità dell’art. 1, comma 65, della legge Regione Camp del 2013 – secondo cui gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere d prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale s con l’assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abit programmi di dismissione immobiliare – in quanto tale norma presuppone che egli abbia la titolarità del manufatto, ormai acquisito al patrimonio comunale” (Sez. 3, n. 12/09/2019, COGNOME, Rv. 278260 – 01).
Va, anche, precisato che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio di del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice con la sen di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, os soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l’esistenza di prevalenti intere mantenimento delle opere abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 Cc. (dep. 23/01/2007 235645 – 01), delibera che, nel caso di specie, neppure i ricorsi assumono essere inte
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’articolo 616 pen., la condanna delle parti private che li hanno proposti al pagamento delle procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, all del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo de in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2024