Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO NOME, nata a Ercolano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di AVV_NOTAIO NOME e di AVV_NOTAIO NOME, al fine di ottenere la revoca ovvero la sospensione dell’ingiunzione a demolire n. 126/99 RE.SA del 24/02/2023 in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa in data 25/01/1999 dalla Pretura Circondariale di Napoli-Ufficio Giudice per le indagini preliminari, esecutiva il 28/02/1999.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AVV_NOTAIO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alia proporzionalità della misura con riferimento agli artt. 6 e 8 CEDU e violazione dell’art. 666, comma 5 cod.proc.pen. in relazione alla omessa acquisizione del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono.
Quanto al primo profilo di censura rimarca che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice dell’esecuzione deve valutare sia l’inviolabilità del domicil di un cittadino e la proporzionalità della sanzione in riferimento all’epoca di realizzazione dell’opera abusiva e della sua consistenza che il grado di urbanizzazione ove insiste il manufatto abusivo.
Con riferimento al secondo profilo di censura lamenta che il Giudice, a fronte dei numerosi rilievi difensivi supportati anche da documentazione e consulenza tecnica, si era limitato a richiamare per la valutazione in ordine alla valutazione dell’istanza di condono il preavviso di diniego’ senza acquisire il provvedimento di rigetto definitivo e senza valutare che una parte del fabbricato aveva una destinazione d’uso deposito ed era condonabile; allega al ricorso ulteriore consulenza tecnica corredata da documentazione fotografica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima doglianza, peraltro formulata in termini del tutto generici, ha ad oggetto questione non proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione.
La censura risulta, pertanto, inammissibile, in base al principio di diritto, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, con il quale siano devolute questioni non prospettate con la richiesta originaria al giudice di merito, sulle quali quest’ultimo non sia stat
chiamato a decidere (Sez.1, n. 41836 del 09/06/2023, Rv. 285124 – 01; Sez.1, n. 9780 del 11/01/2017, Rv.269421 – 01).
La seconda doglianza è manifestamente infondata.
Il Giudice dell’esecuzione, nel disattendere l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione, ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez.3,n.17478 del 16/04/2002, Rv.221974 – 01), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145; Sez.3,n.43878 del 30/09/2004, Rv.230308 – 01).
In particolate, il Giudice ha valutato espressamente la richiesta di condono di cui alla legge n. 326/2003 presentata dall’esecutata (e per la quale è stato già emesso preavviso di diniego) e ne ha rilevato la non accoglibilità, rimarcando che le opere abusive, integranti una nuova costruzione, risultano realizzate in zona sottoposta a vincolo ambientale.
Va ricordato che il condono edilizio previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (conv. con nnodd. in L. n. 326 del 2003) è applicabile agli interventi edilizi anche se eseguiti in area vincolata in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica, purchè si tratti di interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) – ipotesi che, nella specie, non ricorre – e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (Sez.3, n.24451 del 26/04/2007, Rv.236911 – 01, Sez.3, n.44957 del 02/07/2019, Rv.277264 – 01).
Nè coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui parte delle opere sarebbe condonabile, in quanto costituisce principio generale quello per cui la sanatoria (condono o permesso di costruire ex art. 36 d.P.R n. 380/2001) deve riguardare l’intero complesso degli interventi abusivi realizzati, non potendosi essa configurare rispetto a “parte” degli interventi o in casi di “previa” demolizione di “parte” dell’abuso (Sez.3, n. 22256 del 28/04/2016,Rv.267290 – 01; Sez.3, n. 47402 del 21/10/2014, dep.18/11/2014, Rv.260973 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 06/03/2024