Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Cercola (Na) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/6/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/6/2023, il Tribunale di Napoli rigettava la richiest revoca dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 2467/2007, emessa d stesso Ufficio il 12/3/2007 nei confronti di NOME COGNOME, condannata per i re cui agli artt. 349 cod. pen. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, deducendo – con unico motivo l’erronea applicazione della legge ed il travisamento delle prove. Il Giudice av errato nel ritenere risalenti, non di pronta soluzione e non accoglibili le i condono presentate dai quattro figli della ricorrente; al riguardo, peral
mancata definizione delle stesse pratiche non potrebbe essere addebitata interessati, i quali, anzi, avrebbero più volte sollecitato il Comune di Napol riferimento, poi, all’ultimazione delle opere, nessuno potrebbe sostener l’intero manufatto fosse stato realizzato oltre il termine previsto dalla no sul condono; d’altronde, le date indicate come epoca della commissione del re sarebbero solo presunte, ma certamente non rispondenti all’effettiva esecuzi delle opere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Occorre premettere il carattere del tutto congetturale di alcune considerazioni svolte e poste a fondamento dell’impugnazione, ed in particolar quella secondo cui “nessuno potrà mai sostenere che l’intero manufatto (… stato edificato oltre il termine previsto dalla norma” e di quella per cui indicate come epoca della commissione del reato sono solo date presunte e accertamento ma non certamente rispondenti all’effettiva esecuzione realizzazione delle opere.”
Tanto premesso, il Collegio osserva che il ricorso non si confronta aff con gli argomenti spesi nell’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’ista revoca dell’ordine di demolizione con una motivazione evidentemente logica congrua, fondata su concreti elementi obiettivi e, dunque, non censurabile.
Il Giudice, in particolare, ha sottolineato – quel che il ricorso non c – che il manufatto abusivo di 300 mq. realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE era stato oggetto di quattro istanze di condono, presentate dai quattro figli della imputata, e che su queste il Comune di Napoli aveva emesso provvedimento di diniego (notificato il 21/4/2010): tutte le opere, infatti, erano risultate oltre il termine del 31/3/2003, fissato dal d.l. 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, ed alcune di non erano concretamente utilizzabili per lo scopo cui erano destinate.
5.1. Ebbene, il ricorso non cita né affronta in alcun modo qu considerazioni, né contesta gli argomenti in fatto che le sostengono, limitand reiterare un astratto giudizio di fondatezza delle stesse pratiche urbanisti negato dal Comune competente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il Con GLYPH estensore
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024
Il Presidente