Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20667 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME Nato a Vico Equense il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la ordinanza del 16/12/2024 della corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli adita quale giudice della esecuzione per la revoca/sospensione , nell’interesse di COGNOME NOME, dell’ordine di demolizione ingiunto dalla Procura generale della Corte di appello di Napoli, correlato alla sentenza del 230.4.2009, divenuta irrevocabile il 25.6.2009, della corte di appello di Napoli, inerente un abuso edilizio ed emessa nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, rigettava la richiesta.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge per la mancata sospensione della demolizione in pendenza di un procedimento avviato in sede giurisdizionale amministrativa avverso una ordinanza amnnnistrativa comunale di demolizione dello stesso manufatto per cui sussiste ordine di demolizione giudiziale, sul rilievo per cui la demolizione pregiudicherebbe un manufatto esistente e legittimo. In proposito sarebbe intervenuta sospensiva disposta dal Tar adito e fissazione della udienza pubblica per il 5.12.2024. L’esito positivo del predetto procedimento avrebbe potuto incidere sulla ingiunzione a demolire emessa dalla Procura e per questi motivi si sarebbe dovuta revocare ovvero sospendere la ingiunzione medesima.
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Si premette che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso in esame i giudici hanno spiegato come sia insussistente il manufatto rappresentato dalla difesa e che sarebbe pregiudicato dalla demolizione, ben spiegando come l’intervento abusivo abbia eliminato qualsiasi preesistenza. Nulla deduce il ricorrente rispetto a questi rilievi, ben argomentati anche quanto agli elementi che li suffragano, preferendo, inammissibilmente, limitarsi solo a riaffermare la propria tesi, così violando il principio giurisprudenziale di cui in premessa e redigendo quindi una censura a- specifica. In tale quadro la rivendicata sospensiva del Tar, che quale decisione interinale, non integra un giudicato relativo al merito, non costituisce ostacolo alla validità della decisione tanto più che la procedura amministrativa attiene a demolizione comunale e invece nel presente giudizio il tema attiene a demolizione disposta dal giudice penale. Comunque il procedimento amministrativo risulta definito con rigetto mediante sentenza del Tar n. 71 del 2025. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle
Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle
Ammende
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.