Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30181 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30181 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Cava de’ Tirreni, il 21/01/1958 avverso l’ordinanza del 25/01/2016 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 gennaio 2016, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di sospensione o revoca dell’ingiunzione a demolire emessa in conseguenza di sentenza di condanna per reati edilizi, irrevocabile il 19 giugno 2008.
Avverso l’ordinanza l’interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) l’erronea individuazione del giudice competente
per l’incidente di esecuzione, che avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale di Nocera Inferiore e non nel Tribunale di Salerno; 2) l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata all’autorità amministrativa, in presenza di un’istanza di condono edilizio, che il giudice penale non avrebbe potuto sindacare; 3) la ritenuta irrilevanza di un fatto in realtà decisivo, quale la sussistenza di un sequestro sull’opera oggetto di ingiunzione di demolizione; sequestro che avrebbe impedito all’interessata di procedere alla riduzione in pristino nel termine di 60 giorni.
La difesa ha depositato memoria conclusionale, con la quale ribadisce quanto già dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
Come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, l’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014 – intervenuto a dirimere le possibili questioni di competenza connesse alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, in particolare, al d.lgs. n. 155 del 2012, in vigore dal 13 settembre 2013, in forza del quale il territorio di cava dei Tirreni, già facente parte del circondario del Tribunale di Salerno è stato attribuito al circondano del Tribunale di Nocera Inferiore – inserisce nell’art. 9 del d.lgs. n 155 del 2012 i commi 2-bis e 2-ter, i quali nulla innovano circa il procedimento di esecuzione, in relazione al quale continua a operare la regola secondo cui la competenza è attribuita al giudice che ha emanato il provvedimento. Correttamente, dunque, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il procedimento di esecuzione fosse di competenza dello stesso Tribunale di Salerno, che aveva emesso la sentenza sulla quale si basa l’ordine di demolizione; Tribunale peraltro adito dalla stessa parte ricorrente, la quale ripropone oggi in questa sede, l’eccezione meramente defatigatoria già proposta in sede esecutiva (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Sez. 3, n. 31479 del 20/05/2016, non mass.).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione sono consentite solo in presenza di atti della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria amministrativa che siano assolutamente incompatibili con la demolizione stessa, ovvero quando vi sia la ragionevole probabilità che tali provvedimenti saranno emanati in un breve arco di tempo sulla base di risultanze concrete (ex plurimis, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi corretta – senza che vi sia alcuna
(ex plurimis, interferenza con le funzioni delle autorità amministrative
Sez. 3, n.
46194 del 23/11/2021, Rv. 282239) la decisione del Tribunale che ritiene inidonea, quale base per una sospensione o revoca dell’ordine di demolizione,
l’avvenuta presentazione di una richiesta di sanatoria che mai potrebbe essere accolta, visto che le opere ricadono in zona vincolata dal punto di vista
paesaggistico e sono come tali espressamente escluse dalla possibilità di d),
sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettere del d.l. n. 269 del 2003,
convertito dalla legge n. 326 del 2003.
1.3. Del tutto generica è la terza censura, non avendo la parte provato in modo idoneo l’esistenza di un ulteriore procedimento nell’ambito del quale
l’immobile sarebbe stato sottoposto a vincolo reale, avendo allegato solo un decreto di citazione a giudizio e non un provvedimento cautelare.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2025