Ordine di Demolizione e Abuso Edilizio: Quando il Ricorso è Destinato a Fallire
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi paletti procedurali che regolano le impugnazioni contro un ordine di demolizione. La vicenda analizzata offre spunti fondamentali per comprendere perché, in materia di abusi edilizi, il rispetto delle scadenze e la corretta formulazione delle istanze siano cruciali. Quando un immobile è costruito in un’area protetta, le possibilità di sanatoria si riducono drasticamente se non si segue l’iter corretto.
I Fatti: Costruzione Abusiva e Istanza di Annullamento
Il caso ha origine da una sentenza che condannava il proprietario di un immobile alla demolizione di opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente, il condannato presentava un’istanza al Giudice dell’Esecuzione per ottenere la revoca di tale ordine, sostenendo la possibilità di regolarizzare il manufatto.
Il Giudice dell’Esecuzione, tuttavia, rigettava la richiesta. Contro questa decisione, il proprietario ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomentazioni principali.
I Motivi del Ricorso: Sanatoria e Principio di Proporzionalità
Il ricorrente lamentava due presunte violazioni di legge:
1. Possibilità di Sanatoria: Sosteneva che esistessero i presupposti per regolarizzare l’immobile attraverso una concessione edilizia in sanatoria, rendendo quindi l’ordine di demolizione non più necessario.
2. Violazione del Principio di Proporzionalità: Invocava l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), affermando che la demolizione fosse una misura sproporzionata rispetto alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.
Entrambi i motivi, però, non hanno superato il vaglio della Suprema Corte.
L’Ordine di Demolizione e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la legittimità dell’ordine di demolizione. La decisione si fonda su argomentazioni puramente procedurali, che evidenziano l’importanza di agire con precisione e tempestività nei giudizi di esecuzione.
Le Motivazioni: la Formalità Prima di Tutto
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente punto per punto.
La Mancata Integrazione Documentale
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché il ricorrente non aveva prodotto un documento fondamentale: il parere della Sovrintendenza. L’immobile, infatti, si trovava all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico. In questi casi, per ottenere una sanatoria, è indispensabile il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio.
Il giudice aveva concesso un termine di tre mesi per integrare la documentazione, ma il parere non è mai stato trasmesso. Di conseguenza, il tribunale ha correttamente concluso che non c’erano prospettive concrete di una definizione positiva della procedura di regolarizzazione, rendendo l’istanza di revoca infondata.
La Tardività delle Censure
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la questione relativa alla presunta violazione del principio di proporzionalità e delle esigenze abitative non era mai stata sollevata nel ricorso originario presentato al Giudice dell’Esecuzione. Tale doglianza è stata introdotta per la prima volta solo in sede di ricorso per cassazione.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che non è possibile dedurre in Cassazione vizi o motivi non prospettati nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente le richieste e i motivi già in prima istanza. L’averlo fatto solo in un secondo momento ha reso la censura tardiva e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea due principi fondamentali. Primo, chi intende opporsi a un ordine di demolizione sperando in una sanatoria deve attivarsi con la massima diligenza per produrre tutta la documentazione richiesta, specialmente in presenza di vincoli paesaggistici. Secondo, tutte le argomentazioni difensive devono essere presentate fin dal primo atto di opposizione, poiché non è consentito ‘aggiungere’ nuovi motivi nel corso del procedimento. L’inosservanza di queste regole procedurali porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso e alla condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva l’esecuzione della demolizione.
È possibile fermare un ordine di demolizione chiedendo una sanatoria?
Sulla base della decisione, è una via percorribile solo se si forniscono tutti i documenti necessari entro i termini stabiliti, come il parere della Sovrintendenza per immobili in aree vincolate. In questo caso, la mancanza di tale documento ha reso impossibile una valutazione positiva della richiesta.
Posso presentare nuovi argomenti difensivi per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che le censure devono essere formulate nei gradi di giudizio precedenti. Introdurre un nuovo motivo, come la violazione del principio di proporzionalità, solo in sede di legittimità lo rende inammissibile per tardività.
Cosa succede se un ricorso contro un ordine di demolizione viene dichiarato inammissibile?
L’ordine di demolizione diventa definitivo e deve essere eseguito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come i 3.000 euro stabiliti in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3698 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3698 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Palermo, con la quale è stata rigettata l’istanza di annullame dell’ingiunzione di demolizione, in relazione alla sentenza emessa dal Pretore, con la quale stesso Giudice ha condannato l’imputato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino del stato dei luoghi, per il reato di cui all’art. 20 lett. b della L. 28. 02, 1984 n. 47.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di le in ordine al rigetto dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione del manufatto, sussist presupposti per la regolarizzazione del manufatto mediante concessione edilizia in sanatoria Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine all’art. 655 cod. proc. pen. e art. 8 C per il mancato rispetto del principio di proporzionalità tra l’abuso edilizio e gli esigenze a del nucleo familiare del ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile. Il giudice ha dato atto che il ricorrente non ha trasme entro il termine di tre mesi dalla richiesta di integrazione documentale, il parere Sovrintendenza, trattandosi di immobile che ricade all’interno della perimetrazione di un vinc paesaggistico. Pertanto, correttamente, trattandosi di immobile abusivo che ricade all’inte della perimetrazione del vincolo paesaggistico, non potendo prevedere una definizione positiva della procedura di regolarizzazione dell’immobile, il giudice ha ritenuto non prossi l’adozione da parte dell’autorità amministrativa competente di un provvedimento favorevole, non sussistendo i requisiti di condonabilità indicati dalla legge.
Anche il secondo motivo è inammissibile. La doglianza prospettata non risulta infat inserita nel contestato riepilogo delle richieste formulate nell’istanza di revoca o di sospen dell’ordine di demolizione. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo delle richieste, se ritenuto incomp comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferir che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la pr volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza nel giudizio di merito (in tal s multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
‘S.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente