Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1887 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a RAGIONE_SOCIALEno allo Ionio il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 14.7.2023 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14.7.2023 il Tribunale di Castrovillari, adito quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione accessorio alla condanna per reati edilizi pronunciata nei suoi confronti dallo stesso Tribunale in data 4.7.1994 diventata irrevocabile il 3.10.1995.
Avverso il suddetto provvedimento l’istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce che nell’ingiunzione a demolire erano sta erroneamente riportati i suoi dati anagrafici essendo stata ivi indicata qua data di nascita il DATA_NASCITA in luogo del DATA_NASCITA, non valendo quale rett l’interlinea apposta sulla sola copia a lui stesso notificata in qua accompagnata da alcuna firma olografa di chi la aveva eseguita. Lamenta conseguentemente la violazione del diritto di difesa, non cogliendo nel segn motivazione resa dal G.E. secondo il quale non sarebbe ravvisabile nell’ordine demolizione “alcuna interlinea che abbia interessato il dato anagrafico dell’is senza considerare il principio del giusto processo che ne impone lo svolgimen nel contraddittorio fra le parti davanti ad un giudice imparziale.
2.2. Con un secondo pluriarticolato motivo lamenta, da un canto, la mancata considerazione del procedimento in sanatoria prospettato dal ricorrente, del fallace risultando la motivazione del G.E. secondon sarebbe ragionevolment prevedibile che il Comune possa adottare un provvedimento in contrasto con l’ordine di demolizione laddove invece l’immobile de quo, ricadente in zo turistica, è interessato da “un procedimento in sanatoria al quale l’istante far ricorso, nell’ugual modo in cui risultano essere stati sanati gli altri ubicati nei terreni limitrofi che nel corso degli ultimi anni sono stati og condono” e, dall’altro, la violazione del principio di proporzionalità, costi l’immobile de quo l’unica casa posseduta dal ricorrente destinata ad abitaz familiare. Censura in relazione a tale secondo profilo l’ordinanza impugnata n parte in cui non si preoccupa di verificare se dall’esecuzione dell’ord demolizione potesse derivare un nocumento alle esigenze abitative del COGNOME in violazione degli artt. 8 Cedu e 666 cod. proc. pen., da parametrarsi anche al d alla salute in ragione dell’età avanzata e RAGIONE_SOCIALE precarie condizioni fisiche di impossibilitato perciò a trasferirsi in altra abitazione. Aggiunge altresì come i arco temporale di oltre trent’anni intercorso tra la condanna e la sua esecu abbia ingenerato nel ricorrente un ragionevole affidamento sul suo diritt abitare tale immobile Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell’assol mancanza di specificità che caratterizza tutte le censure con esso articolate.
Le rinnovate doglianze in ordine all’interlineatura della data di n dell’istante erroneamente indicata nell’ingiunzione a demolire non super l’accertamento dirimente compiuto dal G.E che esclude radicalmente la presenz di qualsivoglia cancellatura apposta sull’atto dei dati anagrafici del desti non viene infatti fornita dalla difesa, nella formulazione del primo moti
dimostrazione dell’assunta cancellazione né viene allegata al ricorso la copia notificatagli.
Quanto al secondo motivo, le dissertazioni in cui si dilunga la difesa i ordine alla pendenza di un procedimento volto al conseguimento di un permesso a costruire in sanatoria, titolo questo non conseguibile alla radice insistend l’immobile in una zona turistica secondo il Piano Regolatore AVV_NOTAIO del Comune, perdono comunque di consistenza in assenza di indicazioni dei dati relativi all’inoltro di una domanda presentata a tal fine all’ufficio competente, la c mancata documentazione era stata già ampiamente sottolineata dall’ordinanza impugnata. Sembra piuttosto dalla formulazione della dispiegata doglianza che quello del COGNOME sia nulla di più di un proponimento, sostenendosi che egli “intende far ricorso” al procedimento di sanatoria “nell’egual modo in cui risultano sanati gli altri immobili ricadenti sui terreni limitrofi che nel corso degli anni stati oggetto di apposita procedura di sanatoria e di condono” (cfr. pag.5 del ricorso). Intenzione questa che certamente non consente né di ottenere l’eliminazione nè di paralizzare l’efficacia dell’ordine di demolizione che secondo conforme orientamento giurisprudenziale è suscettibile di revoca solo in presenza di provvedimenti dell’autorità amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto, mentre può essere cautelarmente sospeso allorquando, in pendenza di una procedura volta alla regolarizzazione postuma dell’immobile, ne sia prevedibile il rapido esaurimento in assenza di cause ostative al rilascio del tito
Né maggior consistenza riveste l’invocata applicazione del principio di proporzionalità che in qualsivoglia forma declinato postula la specifica allegazione, nella specie del tutto assente, di specifiche cause ostative all’esecuzione del titolo consistenti in diritti di pari rango rispetto a quello del coerente sviluppo d pianificazione urbanistica e della salvaguardia del territorio che nella spec risultano solo teoricamente richiamati, nulla essendo stato dedotto in ordine alle consistenze economiche dell’istante, alla composizione del suo nucleo familiare, alla presenza in esso di soggetti percettori di reddito e tantomeno alle non meglio specificate precarie condizioni di salute dello stesso ricorrente.
In definitiva le dispiegate censure non solo risultano del tutto generich limitandosi la difesa ad invocare, a fondamento del diniego di revoca o di sospensione del titolo esecutivo, principi astratti privi di alcuna attinenza co -contingenze riguardanti l’immobile de quo, così come ‘da sua situazione personale, nonché tralaticie massime giurisprudenziali, peraltro reiterative di quelle g riprodotte nell’ordinanza impugnata, ma si sviluppano in assenza della benchè minima correlazione con i rilievi puntualmente svolti dal Tribunale calabrese in risposta alle medesime doglianze articolate con l’atto di opposizione all’esecuzione, senza alcuna specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti nel provvedimento impugnato. Come infatti ripetutamente
affermato da questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso che, invece di essere destinatario di specifiche doglianze, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584).
Segue all’esito del ricorso l’onere RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso il 20.12.2023