Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31805 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Acri (Cs) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 184/2023 SIGE del Tribunale di Castrovillari del 23 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Castrovillari, operando in qualità di giudice dell esecuzione penale, ha, con ordinanza del 23 novembre 2023, rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive emesso dalla locale Procura della Repubblica in danno di COGNOME NOME in esecuzione della sentenza pronunziata a carico del medesimo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal predetto Tribunale in data imprecisata ma indicata come divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2017.
Il Giudice della esecuzione nel rigettare la istanza in questione osservava, quanto al primo motivo di ricorso, che, sebbene nel dispositivo della citata sentenza letto in udienza non fosse stato impartito l’ordine demolizione del manufatto riscontrato come abusivamente edificato dal COGNOME, legittimamente siffatta statuizione era stata poi inserita nel predett documento in quanto oggetto di una procedura di correzione di errore materiale.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso il Tribunale di Castrovillari ha rilevato che legittimamente l’ordine di demolizione erra stato disposto a carico del COGNOME, sebbene il manufatto appartenesse a soggetti terzi rispetto a questo, trattandosi di statuizione che ha carattere reale i cui effetti ricad sul soggetto che sia in relazione materiale con il bene in questione, cioè quanto al caso di specie, sul COGNOME che è nella materiale disponibilità del manufatto da demolire.
Avverso la ordinanza reiettiva dell’incidente di esecuzione ha interposto ricorso per cassazione il COGNOME, tramite il proprio difensore fiduciario articolando due motivi di impugnazione.
Il primo motivo concerne il profilo relativo alla ritenuta attivazione dell procedura di correzione dell’errore materiale, avendo, semplicemente, il giudice della sentenza di merito redatto una motivazione del provvedimento che conteneva la previsione dell’ordine di demolizione, poi riportato nel dispositivo redatto in calce alla motivazione in questione, ma non mai provveduto alla modifica del dispositivo pubblicamente letto al termine della fase decisionale, dispositivo che non porta la indicazione dell’ordine d demolizione; ha, peraltro, soggiunto il ricorrente che, in ogni caso avrebbe errato il giudice della esecuzione a ritenere ammissibile in una fattispecie de tipo ora esaminato il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale.
Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale calabrese nel ritenere la legittimità della adozion dell’ordine di demolizione nei confronti del COGNOME sebbene questi non sia il titolare del diritto di proprietà sul bene demolendo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso non deve esser accolto.
Si ritiene, per semplicità argomentativa, di dovere esaminare per primo il secondo dei due motivi di impugnazione, cioè quello con il quale è censurata la ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari per avere questo disatteso il motivo in base al quale l’odierno ricorrente aveva sollecitato la revoca dell’intimazione a lui rivolta a demolire il manufatto abusivo non essendone egli il proprietario.
Si tratta di una censura non fondata; invero, va premesso che è pacifico che, con sentenza emessa in data 26 luglio 2017, secondo quanto emerge non dall’ordinanza impugnata ma dalla produzione documentale offerta dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Castrovillari ha applicato a carico del COGNOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata fra le parti del giudizio in relazione ad una imputazione avente ad oggetto la violazione della normativa in materia di edilizia; ciò posto, osserva la Corte che ad una sentenza del tipo ora in discorso fa seguito, secondo la previsione di cui all’art. 31, comma 9, del dPR n. 380 del 2001, l’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, senza la necessità che tale statuizione sia stata oggetto di accordo fra le parti, trattandosi di statuizione obbligator priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle p (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 febbraio 2016, n. 6128, rv 266285).
Un tale ordine, secondo la corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni normative, se non può essere legittimamente disposto a carico del soggetto che si sia limitato a realizzare, nello svolgimento della propri attività professionale, il manufatto ovvero abbia, in qualità di direttore d lavori, sovrainteso alla loro tecnicamente corretta esecuzione (si veda, infatti in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 novembre 2021, n. 41586), può, invece, essere legittimamente impartito non solamente a carico del proprietario del manufatto, ma anche in danno di colui il quale –
sia in base ad un titolo sia meramente in via di fatto – abbia eseguito le ope e ne abbia la materiale disponibilità (si veda, al riguardo: Corte di cassazione Sezione III penale, 19 aprile 2024, n. 16470, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 dicembre 2009, n. 48925; rv 245918).
Nel nostro caso è lo stesso ricorrente che, producendo in atti la scrittura privata del 22 aprile 2010 intercorsa fra lui ed il proprietario dell’area su insiste il manufatto per cui è causa, offre la dimostrazione del fatto che sebbene egli non fosse il “proprietario” del manufatto stesso (semmai si possa parlare di proprietà in senso tecnico del bene abusivamente edificato), avendone egli la disponibilità, era lui il diretto destinatario dell’ordin demolizione di quello.
Sotto il descritto profilo, pertanto, il ricorso è infondato.
Venendo ora al primo motivo di censura, osserva il Collegio che sebbene la motivazione della ordinanza appaia difettiva nella parte in cui in essa si sostiene che, avendo il giudicante omesso di disporre nel dispositivo della sentenza da lui emessa l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 comma 9, del dPR n. 380 del 2001, siffatta mancanza era emendabile tramite lo strumento della correzione dell’errore materiale, posto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Castrovillari, come questa Corte ha ancora di recente sostenuto, in termini che qui, per quanto ora rileva, sono condivisi, in caso di omessa pronunzia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi (ed il principio deve ritenersi indubbiamente estensibile anche alla sentenza di applicazione di pena concordata), non può farsi ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale, dovendo, invece, onde integrare la lacuna, essere proposto appello (o comunque impugnazione di fronte a questa Corte laddove si tratti di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.) da parte del Pm (così, infa Corte di cassazione, Sezione III penale13 settembre 2022, n. 33642, rv 283473), trattandosi di un error in iudicando, cui può non porsi rimedio né attraverso lo strumento di cui all’art. 13 cod. proc. pen. né ad opera de giudice della esecuzione, esulando l’emissione di tale ordine rispetto alle “altr competenze” tassativamente indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. per tale funzione giudiziaria (Corte di cassazione Sezione III penale, 10 gennaio 2024, n. 872, rv 285734) – come d’altra parte è lo stesso ricorrente a riconoscere una tale tematica è solo parzialmente pertinente alla presente fattispecie.
Infatti, diversamente da quanto lo stesso Giudice della esecuzione dimostra di avere inteso, il Tribunale di Castrovillari, allorché ha “emendato” i
dispositivo della sentenza emessa a carico del COGNOME in data 26 settembre 2017, non ha assolutamente fatto ricorso alla procedura – peraltro, inammissibile secondo quanto si è dianzi osservato – della correzione dell’errore materiale, ma ha “semplicemente” redatto una motivazione parzialmente distonica rispetto al dispositivo letto in udienza, introducendo in essa l’ordine di demolizione prima trascurato.
E’ di tutta evidenza che una tale scelta ha condotto alla adozione di un provvedimento viziato, posto che la motivazione di esso non è consentanea al dispositivo della sentenza che era stato letto in udienza, ma un tale vizio, un volta emerso a seguito della avvenuta pubblicazione dei motivi della sentenza in tal modo redatta e della loro accessibilità anche al soggetto cui la stes era indirizzata, doveva essere censurato, tramite la proposizione del gravame (o in questo caso del ricorso per cassazione) da parte di chi aveva interesse a segnalare siffatta aporia motivazionale.
Invece l’avvenuta inerzia dell’attuale ricorrente, il quale non ha impugnato la sentenza emessa a suo carico, ha fatto sì che, divenuta questa definitiva nella versione di essa che prevede l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, coerentemente siffatto ordine è stato posto in esecuzione dalla competente Procura della Repubblica e correttamente il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la richiesta di revoca della intimazione a demolir attuativa dell’ordine in questione che, oramai, fa parte del provvedimento divenuto irrevocabile.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente v conseguentemente, condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente