Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 14/07/1961 DI NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 27/07/1936 COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 06/12/1974 COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 26/06/1972
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del PG, COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
22769/2023
RITENUTO IN FATTO
1.1 sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono, congiuntamente con unico atto, per l’annullamento dell’ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Foggia che ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero in esecuzione della sentenza del 14/07/2010 del Tribunale di Foggia Sez. dist. di Apricena, irr. il 22/09/2010, che aveva condannato il sig. NOME COGNOME (marito di NOME COGNOME e padre degli altri ricorrenti) per i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 2004, 54 e 1164, 55, 1161, Cod. nav., e aveva ordinato la demolizione delle opere abusivamente realizzate e la riduzione in pristino a spese dell’imputato, successivamente deceduto il 06/01/2015.
1.1.Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione apparente e manifestamene illogica in riferimento a tutti i motivi di gravame oggetto dell’incidente di esecuzione relativi: a) all formazione del silenzio-assenso a seguito della presentazione della domanda di condono del 17/04/1986; b) alla notificazione del provvedimento di diniego della richiesta di condono stesso; c) alla omessa valutazione delle ragioni addotte a sostegno del verosimile accoglimento del ricorso amministrativo proposto avverso detto diniego.
1.2.Con il secondo motivo deducono l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 35 e 38, quarto comma, legge n. 47 del 1985, e dell’art. 21-bis legg n. 214 del 1990. Lamentano, in particolare, l’omessa notifica, nei loro confronti, del diniego di condono edilizio e la conseguente inesistenza e inefficacia del diniego stesso. Lamentano, altresì, il malgoverno, da parte del Tribunale, del principio giurisprudenziale secondo il quale l’istanza di condono può essere valutata dal giudice dell’esecuzione anche se presentata prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, tanto più che nel caso di specie il diniego è stato adottato dopo l’irrevocabilità della sentenza.
1.3.Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 6, CEDU e dell’art. 111, Cost., sotto il profilo della violazione del diritto all’equo processo, conseguenza della violazione del diritto dei ricorrenti di difendersi dalle pretes della pubblica amministrazione, e del principio di proporzionalità. La sentenza di condanna, affermano, risale all’anno 2010 ma per l’opera in questione il de cuius aveva presentato domanda di condono nel 1986, pagando le relative obiezioni e i vari tributi, senza aver mai saputo nulla dell’esito della domanda, senza aver potuto difendersi ed, anzi, facendo legittimo affidamento sul silenzio-assenso.
Peraltro, aggiungono, il provvedimento di rigetto della domanda di condono è fondato sull’errata considerazione che l’abitazione abusivamente realizzata si trova all’interno del Parco Nazionale del Gargano, istituito, però, con legge n. 394 del 1991, in epoca successiva alla realizzazione dell’immobile.
In ogni caso, proseguono i ricorrenti, resta il legittimo affidamento riposto dal de cuius sulla formazione del silenzio-assenso, affidamento fatto proprio dagli eredi anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra la data di esecutività della sentenza di condanna (2010) e quella di emissione dell’ingiunzione a demolire (2021), peraltro in pendenza di domanda di condono protocollata dal Comune di Lesina sin dal 1986.
Il rilevante lasso di tempo intercorso tra l’esercizio dell’azione penale l’attivazione del processo di esecuzione lede – sostengono – il principio dell ragionevole durata del processo (che, secondo la giurisprudenza della CEDU, comprende anche la fase esecutiva) con rilevante pregiudizio dei ricorrenti (peraltro chiamati all’eredità) che negli anni hanno maturato la consapevolezza della piena legittimità della loro abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.
3.0sserva il Collegio:
3.1.tutte le questioni dedotte sono già state esaminate e giudicate manifestamente infondate da questa Corte di cassazione con sentenza Sez. 3, n. 9095 del 28/10/2022, dep. 2023, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi di COGNOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOMECOGNOME
3.2.correttamente, pertanto, il Tribunale di Foggia ha richiamato quanto già affermato dalla Corte di cassazione in tema di improponibilità delle questioni relative al condono edilizio che avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere in sede giurisdizionale per (quantomeno) paralizzare l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, prima ancora che nel provvedimento che l’ingiunge (il quale non fa altro che ripetere la sua legittimità dalla fonte che a suo tempo ordinato);
3.3.non si comprende, dunque, quale vizio motivazionale si annidi nel provvedimento impugnato visto che: a) l’istanza di condono è stata rigettata; b) le deduzioni difensive sulla erroneità del diniego si fondano su postulazioni fattuali e indimostrate che, si ribadisce, avrebbero dovuto (e potuto) essere devolute in sede di cognizione;
3.4.non rileva la circostanza che il principio fatto proprio dal giudice dell’esecuzione contrasti, a dire dei ricorrenti, con altre pronunce della Corte d cassazione in ordine alla possibilità di dedurre in sede esecutiva anche il deducibile;
3.5.quel che rileva, in questa sede, è che la questione è oramai già stata risolta dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 9095 del 2023, sicché su di essa si è formata una preclusione che impedisce di riproporre la medesima questione (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, COGNOME, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 30496 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248319 – 01, secondo cui per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise sussiste la preclusione del cd. giudicato esecutivo che non opera per le sole questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva);
3.6.non rileva, pertanto, nemmeno il fatto che i ricorrenti non abbiano preso parte al processo nel quale era imputato era il de cuius, considerato che, in tema di reati edilizi, non possono essere dedotte da terzi, in sede di incidente esecuzione, questioni afferenti all’ordine di demolizione rilevabili dall’imputato prima della formazione del giudicato, dovendosi escludere che soggetti diversi da quest’ultimo, rimasti “ex lege” estranei al processo, possano sollevare questioni attinenti al suo svolgimento e alla sua definizione, con pronunzia di merito, onde determinare la caducazione formale della stessa o di sue statuizioni (Sez. 3, n. 26282 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284733 – 01);
3.7.non si vede, dunque, quale rilevanza possa avere la prospettata prossima decisione del giudice amministrativo sulla legittimità del diniego visto che il silenzio-assenso sarebbe comunque maturato ben prima della sentenza di condanna;
3.8.né hanno rilevanza alcuna, ai fini dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale, i dedotti vizi di notifica del provvedimento di diniego del condono i quali, di certo, non privano il provvedimento stesso della sua sostanza e della valenza e sono comunque irrilevanti alla luce di quanto già spiegato al § 3.5 che precede;
4.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’11/10/2023.