Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata in Germania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/4/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 aprile 2024 il Tribunale di Salerno, quale giudic dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME volta a otte la sospensione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del 25 febbra 2015 del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2015, evidenziando l’avvenuto diniego, in data 28 agosto 2020, della richiesta di permesso di costr avanzata dalla stessa COGNOME.
Avverso tale ordinanza la condannata NOME COGNOME proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unic motivo, con il quale ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penal un vizio della motivazione, lamentando la mancata considerazione da parte del giudice dell’esecuzione della relazione tecnica predisposta dall’AVV_NOTAIO, allegata all’istanza di permesso di costruire in sanatoria, dalla emergeva chiaramente l’insussistenza di vizi non sanabili, come desumibile anche dal rilascio da parte del Comune di Eboli di diversi permessi di costruire p realizzazione di strutture da destinare a civili abitazioni nella medesima zo fascia di rispetto nella quale si trova il fabbricato di proprietà della ricorre
In particolare il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare c l’inizio della realizzazione del fabbricato di proprietà della ricorrente risale a di ampliamento della terza corsia dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, tale ampliamento si è sviluppato prevalentemente sul lato adiacente al lotto terreno di proprietà della ricorrente, che nella medesima zona vi sono al costruzioni poste a una distanza minore di 30 metri dal confine autostradale, quest’ultima in tale area è realizzata in trincea e in galleria per la presen rete ferroviaria Eboli – Potenza.
Ha quindi concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in subordine la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione ond consentire alla ricorrente di presentare altra istanza di sanatoria, in ul subordine di sospendere il medesimo ordine di demolizione onde consentire alla intimata di provvedervi spontaneamente.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricors sottolineando la portata univoca del diniego del permesso di costruire in sanat e la genericità del ricorso, che non ha considerato tale motivazione e prospettato in modo generico l’esistenza di altri non meglio identificati fabbr nella medesima area non destinati alla demolizione come quello di proprietà del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo il consolidato e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità l’ordine di demolizione è sempre riesaminabile in sede esecutiva al di una eventuale revoca, che è però consentita solo in presenza di determinazio della pubblica amministrazione, o del giudice amministrativo, che sian incompatibili con l’abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti e specifici, che provvedimenti o decisioni saranno adottati in breve tempo (Sez. 3, n. 3128 d 18/11/2021, dep.2022, Scordino, Rv. 282698; Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, COGNOME, Rv. 277668, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260972; cfr. da ultimo Sez. 3, n. 14647 del 2024, no massimata; Sez. 3, n. 2785 del 2024, non massimata).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha, del tutto correttamente e coerenza con tale indirizzo ermeneutico, escluso la sussistenza dei presupposti la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, per essere stata rigetta richiesta della intimata di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
A fronte di tale, corretta ed esaustiva, motivazione la ricorrente si è limi prospettare, invero in modo generico, privo della allegazione di specifici eleme di fatto in ordine alla prossima e probabile adozione di provvedimen amministrativi incompatibili con l’esecuzione della demolizione, che nel medesima area nella quale insiste il fabbricato da demolire ve ne sarebbero al non colpiti da analoga sanzione.
Si tratta, chiaramente, di prospettazione, oltre che generica, manifestamen infondata, risultando irrilevante nella prospettiva dell’esecuzione della demoliz ordinata alla ricorrente l’esistenza di altri non meglio precisati fabbricat medesima area, che non implica né l’adozione di provvedimenti amministrativi incompatibili con la demolizione né un mutamento dello stato dei luoghi.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza del ricorso.
Le istanze subordinate, di sospensione dell’esecuzione dell’ordine demolizione, allo scopo di consentire alla ricorrente di presentare una nu richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria o di provv spontaneamente alla demolizione, sono inammissibili, esulando dalle ipotesi ch possono determinare la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione rimanendo, comunque, sempre nella facoltà dell’intimata presentare una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria, purché ne sussistano i presuppo
o provvedere spontaneamente alla demolizione, così ottemperandole all’ordine che le è stato impartito.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza dell’unico motivo cui è stato affidato e della inammissibilità delle istanze subordinate.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 3/10/2024