Ordine di Demolizione: Irregolarità nell’Appalto dei Lavori Possono Fermarlo?
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo rappresenta la fase conclusiva e più temuta di un procedimento per illeciti edilizi. Tuttavia, quali sono i limiti per potersi opporre alla sua esecuzione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che non tutte le contestazioni sono valide per ottenere una sospensione. Il caso analizzato riguarda una cittadina che ha tentato di bloccare la demolizione del proprio immobile contestando sia la procedura di affidamento dei lavori sia l’esistenza di vecchi titoli edilizi.
Il Contesto del Ricorso: Due Motivi contro la Demolizione
La ricorrente si era opposta all’esecuzione della demolizione davanti al giudice, il quale aveva però respinto la sua istanza. La questione è quindi giunta dinanzi alla Suprema Corte sulla base di due principali doglianze.
La Procedura di Affidamento dei Lavori
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla presunta illegittimità della procedura seguita dalla Procura della Repubblica per incaricare la ditta demolitrice. Secondo la ricorrente, l’affidamento diretto dei lavori, senza una gara d’appalto formale, era illegittimo. Sosteneva di avere un interesse giuridico ed economico a contestare tale procedura, poiché i costi della demolizione sarebbero stati addebitati a lei. Di conseguenza, una procedura di gara più trasparente avrebbe potuto portare a costi inferiori.
I Titoli Edilizi Esistenti
Come secondo motivo, la ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente considerato due licenze edilizie, una del 1986 e una del 1990, che a suo dire avrebbero legittimato gli immobili. Allegando questi documenti, chiedeva la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione.
La Decisione della Corte: Perché l’Ordine di Demolizione Resta Valido
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni della ricorrente.
L’Irrilevanza dei Vizi nell’Appalto sull’Ordine di Demolizione
Sul primo punto, i giudici hanno confermato la posizione del tribunale. La questione relativa alle modalità di affidamento dei lavori di demolizione è del tutto estranea alla legittimità dell’ordine di demolizione stesso. Quest’ultimo deriva da una sentenza di condanna per un abuso edilizio e non può essere messo in discussione per presunte irregolarità nelle procedure amministrative successive. Sollevare tali questioni in sede di esecuzione è considerato un tentativo dilatorio, volto unicamente a procrastinare l’inevitabile demolizione, e non costituisce una valida causa di revoca o sospensione.
La Valutazione dei Permessi di Costruire
Anche la seconda doglianza è stata respinta. La Corte ha sottolineato che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente evidenziato l’incompatibilità tra le opere coperte dalle licenze del 1986 e 1990 e quelle oggetto dell’ordine di demolizione. Questa conclusione si basava sulla sentenza di condanna originale, nella quale era stato accertato, tramite un sopralluogo di polizia giudiziaria avvenuto nel 1994 (quindi in epoca successiva al rilascio di entrambe le licenze), che per le opere abusive contestate non esisteva alcuna concessione edilizia. Pertanto, i titoli presentati non erano pertinenti.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: la fase di esecuzione della pena non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere il merito della condanna. Le questioni relative alla colpevolezza e alla legittimità delle opere dovevano essere sollevate e decise nel corso del processo di cognizione. L’ordine di demolizione è un obbligo di ripristino dello stato dei luoghi conseguente a un accertamento definitivo di illegalità. Le modalità con cui lo Stato attua materialmente questo ripristino (ad esempio, scegliendo la ditta demolitrice) sono un’attività amministrativa che non può invalidare l’ordine giudiziario a monte. Qualsiasi contestazione su tale attività deve essere eventualmente sollevata nelle sedi competenti, ma non può paralizzare l’esecuzione penale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Chi si trova di fronte a un ordine di demolizione deve concentrare le proprie difese sulla legittimità originaria del manufatto, portando tutte le prove a proprio favore, inclusi eventuali titoli edilizi, durante il processo principale. Tentare di bloccare la demolizione in fase esecutiva contestando aspetti procedurali successivi, come l’affidamento dei lavori, è una strategia destinata al fallimento. La Corte ha ribadito che tali argomenti sono irrilevanti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la piena esecutività dell’ordine di demolizione.
È possibile bloccare un ordine di demolizione contestando il modo in cui è stata scelta la ditta che deve eseguire i lavori?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione delle regole di affidamento delle opere di demolizione non costituisce una causa valida per la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, in quanto non incide sulla legittimità dell’ordine stesso.
Presentare vecchi permessi di costruire durante la fase di esecuzione può fermare una demolizione?
Non in questo caso. Il giudice ha ritenuto che i permessi presentati non fossero compatibili con le opere abusive da demolire. Tale incompatibilità era già emersa nella sentenza di condanna, basata su un sopralluogo effettuato dopo il rilascio di tali permessi, che aveva accertato l’assenza di concessioni per le opere in questione.
Qual è la conseguenza di un ricorso giudicato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’azione legale priva dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABBENANTE NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale il giudice ha rigettato l’i revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di manufatti edilizi abusivi, con cui la ricor aveva lamentato l’illegittimità della procedura seguita dalla Procura della Repubblica p conferimento dei lavori di demolizione ad una ditta incaricata e la presenza di titoli autoriz Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la carenza di interesse ad agire della ricorrente in q l’eventuale annullamento del conferimento dell’incarico ad altro soggetto non sortirebbe alc effetto vantaggioso se non quello di procrastinare l’attuazione dell’ordine di demolizione non evitabile.
Con il primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduce vizio della motivazione relazione alla erronea affermata carenza di interesse ad impugnare la procedura di affidamento dei lavori demolitori da parte della Procura della Repubblica mediante affidamento diretto, sen indire una necessaria formale gara d’appalto. Contrariamente a quanto affermato dal giudice, l ricorrente ha un interesse giuridico-economico alla legittimità degli atti immediatam esecutivi dell’ordine di esecuzione, posto che i costi della demolizione sono oggetto di addeb alla parte, sicché deve ritenersi che la stessa sia un soggetto interessato alla legi esecutrice dei lavori.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa istruttoria e omessa valutazion dei titoli edilizi allegati all’incidente di esecuzione. Rappresenta di aver allegato all’ revoca e di sospensione due licenze edilizie, la licenza n. 193/1986 e la licenza n.42/1990.
Considerato che le conclusioni scritte depositate dalla ricorrente sono tardive, in quanto in via pec il giorno prima dell’udienza, in data 16 novembre alle ore 17,21.
Considerato che la prima censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha infatt evidenziato come la questione addotta dal ricorrente, animata da intento dilatorio, non pos essere valutata in sede di esecuzione al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell’or di demolizione del manufatto abusivo, posto che la violazione delle regole di evidenza pubbli o la violazione delle regole di affidamento delle opere o ancora la mancata designazione di responsabile dei lavori non costituisce causa di revoca dell’ordine di demolizione.
Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, avendo il giudice a quo affermato che non vi è compatibilità tra le opere oggetto dei titoli concessori e le opere oggetto dell’or demolizione, come risulta dalla sentenza di condanna nella parte in cui l’agente di pol giudiziaria, al momento del sopralluogo avvenuto nel 1994, quindi in epoca successiva all’emissione di entrambi i titoli edilizi, afferma che non vi era alcuna concessione e relativamente alle opere in contestazione.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente