Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5488 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5488  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10/05/2023, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudi dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME ha chiesto la revo dell’ordine di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi disposto dal Tribunale di F sezione di Manfredonia, con sentenza n.390 del 2007, divenuta irrevocabile in data 31/12/2017, in relazione alla condanna del COGNOME per reati edilizi e altre violazioni. Si specifica che 05/01/2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia aveva ingiunto a condannato di demolire le opere abusive descritte nella sentenza di condanna, e che il ricorren ha presentato istanza innanzi al giudice dell’esecuzione affinché fosse disposta la revo dell’ingiunzione e dell’ordine contenuto nella sentenza, in quanto nelle more aveva ottenuto Tar Puglia, con sentenza del 2015, l’annullamento dell’ordine di demolizione n.67 reg. or emesso dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in data 20/06/2014. Inoltre, in data 08/04/2021, per gli stess immobili il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un provvedimento di affrancazione dai canoni di natura enfiteutica previa verifica dell’assenza di opere abusive insistenti sul territorio aff
2.1. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione, in quan erroneamente, il giudice di merito ha escluso l’esistenza di atti giudiziari ed amministrativi a disporre l’annullamento o la revoca dell’ingiunzione di demolizione emessa dalla Procura del Repubblica presso il Tribunale di Foggia, costituiti segnatamente dalla sentenza emessa dal Ta Puglia nel 2015 e dai provvedimenti di affrancazione dai canoni di natura enfiteutica.
In particolare, il giudice territoriale ha erroneamente sostenuto che l’originaria ordi di demolizione emessa dal Comune di RAGIONE_SOCIALE nel 2014 nonché la successiva sentenza del Tar Puglia ed il provvedimento di affrancazione del 2021 concernessero fabbricati e terreni insist su particelle catastali differenti rispetto a quelle per cui è stata emessa l’ingiunzione a d dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia del 05/01/2023, in quanto i manufa abusivi sono indicati catastalmente sul Foglio 1, particelle n.17 e n.296. La documentazio giudiziaria amministrativa prodotta dal ricorrente attiene, invece, a particelle different identificata rispettivamente ai numeri 639,640,641,648,650,653,25 e 19 e ai numeri 640,641 sub 1,2, 3,20 2, 648, 650, 653 e 741. A tal riguardo, il ricorrente, allegando al ricor cassazione la visura catastale storica da cui si evince che, in sede di revisione catastal particella n. 17 è stata soppressa e frazionata nei numeri 639,640,641,648,650,653,25 e 19, rappresenta che la riferita diversità numerica delle particelle catastali non corrisponde ad sostanziale diversità delle unità immobiliari, ma è il risultato del frazionamento della ori particella n.17. Di tal che, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che i provvedimenti alla base della istanza di revoca siano riferibili a una distinta unità immobiliare, senza re conto che trattasi delle medesime frazioni immobiliari. Ne segue che è erronea l’affermazion del giudice a quo secondo la quale la documentazione versata in atti non concerne l’immobile
oggetto dell’ordine di demolizione della procura e che non si sono acquisite determinazioni de autorità giurisdizionali e amministrative incompatibili con l’abbattimento del manufatto.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il r del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre COGNOME in COGNOME primo COGNOME luogo COGNOME evidenziare COGNOME che, COGNOME in COGNOME tema COGNOME di COGNOME reati COGNOME edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natur sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è suscettibile di passa giudicato, essendone sempre possibile la revoca, purché esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o abbiano sanato l’abusività (Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Rv. 254426), comunque fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità d concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere d (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972).
 Alla luce di quanto poc’anzi evidenziato, occorre sottolineare che la doglianza non rien nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profi valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum.
2.1. COGNOME Nel caso in disamina, dalle cadenze motivazionali della ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il giudice di merito in esame tutte le deduzioni difensive, ed essendo pervenuto alle conclusioni su tale punt attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fa qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabil sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, il provvedimento di affrancazione dal pagamento dei canoni di natura enfiteutico e la sentenza del Tar Puglia n. 149 del 20 concernono terreni e fabbricati che insistono su particelle differenti rispetto a quelle pe stata emessa l’ingiunzione a demolire dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Foggi Tale ingiunzione ha per oggetto i manufatti abusivi indicati nel foglio 1, particelle 17
Viceversa, l’ordinanza di demolizione emessa dal comune di RAGIONE_SOCIALE, gli altri provvediment
amministrativi nonché il provvedimento giurisdizionale, pur concernendo il medesimo foglio si riferiscono a particelle differenti. In particolare, l’ordinanza di demolizione emessa dal C di RAGIONE_SOCIALE, le particelle nn. 639,640,641,648,650,653,25 e 19; il provvedimento di affrancazi dai canoni su terreni del demanio civico e la sentenza Tar Puglia le particelle nn. ai numeri 640,641 sub 1,2, 3,20 2, 648, 650, 653 e 741.
Il giudice a quo ha altresì affermato che la documentazione versata in atti dal ricorrente non fornisce neppure prova della sussistenza di alcun provvedimento amministrativo di condono ovvero di una procedura amministrativa in corso, volta ad ottenere la sanatoria Peraltro, osserva il giudice, non è sufficiente ai fini della revoca dell’ordine di demoliz mera e teorica possibilità che possano essere emanati provvedimenti o atti favorevoli, n potendosi ritardare sine die la tutela del territorio.
Anzi, il giudice di merito ha affermato che emerge dall’ingiunzione a demolire emessa dall Procura della Repubblica, la quale richiama la nota n.217, prot. del 04/10/2022, dei Carabini di Parco di RAGIONE_SOCIALE, che non sussiste alcun titolo in sanatoria o condono edilizio e che, in rela al vincolo paesaggistico, il signor COGNOME aveva presentato istanza di sanatoria con richiest accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 1, comma 39, L. 308/2004, che, in relazione a tale istanza la competente RAGIONE_SOCIALE si era espr in senso negativo.
Sulla base dei suddetti elementi fattuali, il giudice ha rigettato l’istanza di revoca tuttavia confutare la decisione del Giudice amministrativo di annullamento dell’ordine demolizione, ma limitandosi a constatare che i dati catastali indicati negli atti sono divers
Si osserva, infatti che non emerge dall’ordinanza impugnata – né il ricorrente lo afferma ricorso per cassazione – che sia stata prodotta nel corso del giudizio di merito la visura cata storica da cui il giudice avrebbe potuto evincere il frazionamento della particella n. 17, e l’identità dei manufatti, sicché il giudice, ignaro di tale evenienza, ha condivisibilmente co che la documentazione prodotta con l’istanza di revoca non fosse pertinente.
Del resto, neppure l’acquisizione di tale documentazione, con cui si rappresenta per prima volta in sede di legittimità la soppressione e il frazionamento della particella n. 1 conseguente identità dei manufatti abusivi, può essere ritenuta ammissibile, perché tardiva.
2.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso all’udienza del 10 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente