Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del. PG dottor NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigr fe indicata, emessa dal Tribunale di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile l’stanza di sospensi ne o annullamen dell’ordine di esecuzione della riduzione in pristino dei luoghi, di proprietà della ricorren è stato realizzato un immobile abusivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 01/04/2019.
La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di le ge, rappresentand di aver già eseguito l’ordine di riduzione in pristino dei luoghi, avendo riportato l’i abusivo all’uso agricolo originariamente autorizzato secondo progetto che allega al ricorso e c è stato approvato dagli uffici competenti del Comune di Assemini. Ne segue che non può essere eseguita la demolizione di una struttura ormai legittima a seguito del ripristino destinazione a uso agricolo.
La ricorrente, in particolare, deduce che non si è ancora verificata alcuna acquisizione bene al patrimonio pubblico. Al riguardo, rappresenta che con nota comun il Comune ha comunicato alla ricorrente di essere in procinto di effett possesso e l’acquisizione dell’area in data 19/03/2024. Pertanto, la ricorren si è perfezionato il procedimento amministrativo di acquisizione pubblico, che costituisce l’esito della sequenza procedimentale, che ha l’accertamento della inottemperanza dell’ordine di demolizione. le del 08/02/2024, are l’immissione in e evidenzia che non obile al patrimonio come condizione
Pertanto, il ripristino dei luoghi, sia pur tardivo, impedisce che si p procedimento. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare la sussistenz suddetti elementi e non dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. rfezioni il suddetto e la decisività dei
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.Va innanzitutto osservato che la ricorrente ripropone le medesime questioni sulle qual vi sono già state già ben tre pronunce del giudice dell’esecuzione.
Al riguardo il giudice a quo ha richiamato:
l’ordinanza del 04/09/2018, di rigetto delle istanze di restituzione dell’immobile formu ove il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la ricorrente non aveva otte perato all’ord riduzione in pristino dei luoghi entro il termine stabilito, ma anzi aveva com esso ulteriori edilizi.
l’ordinanza del 24/07/2019 con cui veniva rigettata l’istanza di acce so all’immobile analoghi motivi;
l’ordinanza del 25/05/2021 con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibi la medesima richiesta, trattandosi di questioni già rigettate.
Pertanto, il giudice di merito ha affermato la inammissibilità dell’ nnesima istan sospensione e annullamento dell’ordine di esecuzione emesso dalla Proc ra della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 01/04/2019, trattandosi di questioni g a precedentem vagliate e rigettate.
I 1.2. In ordine alla doglianza relativa all’incompleto espletamentcl del procedimen amministrativo di acquisizione al patrimonio comunale del bene abusivo; con conseguente mancata acquisizione del bene al patrimonio comunale, il giudice a quo ha affermato che il procedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha esclusiv mente rilevanza sul piano amministrativo, sicché il suo mancato, completo espletamento probabilmente da ricondurre a un tardivo frazionamento catastale – non esclude che il bene av ebbe dovuto essere comunque demolito dalla ricorrente.
1.3. Il giudice a quo ha anche richiamato la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari del 01/07/2022 (concernente la violazione degli obblighi di custodia dell’iml t nobile sottoposto a sequestro preventivo ed ulteriori abusi edilizi realizzati in aggiunta a quelli gi realizzati n e l’asserto – formulato dalla ricorrente – secondo cui le opere di riduzione in pristino dei sono state già eseguite per l’ esito positivo della messa alla prova. Ciò non n ulta dalla pron del Tribunale di Cagliari che ha dichiarato l’estinzione per esito positivo del a messa alla p senza fare alcun richiamo alla riduzione in pristino dei luoghi sui cui insisteva o le opere ab
Le ragioni giustificative della statuizione emessa si evincono, d nque, in manie inequivocabile, dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnai e, non essendo connotabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, sono in indacabili i sede.
Le doglianze formulate con il ricorso per cassazione consistono in crisure in punto fatto, tendenti ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttor già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole, no consentita alla Corte di legittimità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, omma 3, cod. pro pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 29 maggio 2024
il Consigliere estensore