Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Caivano il 15/09/1970; avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 maggio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna dello stesso Tribunale del 22 aprile 2002, irrevocabile il 30 ottobre 2002, relativa ad abuso edilizio, e della relativa ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero nel 2016.
2. Avverso l’ordinanza, l’interessato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché delle leggi regionali n. 1 del 2011, n. 16 del 2014 e del d.lgs. n. 28 del 2011.
La difesa premette che il ricorrente interviene nella fase esecutiva, in quanto chiamato all’eredità del defunto condannato per il reato edilizio. Si sostiene che l’area interessata sarebbe ora interamente lottizzata ed edificabile in base al piano Casa regionale, come previsto dalla legge regionale n. 16 del 2014, che ha previsto la sanatoria per gli interventi realizzati prima dell’entrate in vigore del piano casa, ma che risultino conformi ai limiti volumetrici della norma. Secondo la difesa il GLYPH 4 notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’adozione GLYPH / dell’ordinanza di demolizione, nonché il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale grava sul Comune, nell’esercizio del potere repressivo sanzionatorio, un obbligo motivazionale rafforzato circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico all’emissione della sanzione demolitoria, non essendo sufficiente la constatazione dell’abusività dell’opera edinzia. Tale principio varrebbe sia per l’ordine di demolizione disposto dall’autorità amministrativa sia per quello disposto dall’identità autorità giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La prospettazione difensiva si basa, per lo più, su argomenti del tutto generici, quali quelli riferibili alla condonabilità dell’immobile, in realtà esclusa, con provvedimento comunale del 28 febbraio 2017, per mancato deposito della documentazione necessaria, oltre che per la natura stessa dell’istanza, che ha per oggetto non il condono di opere già realizzate, ma l’autorizzazione a modificare tali opere, con una parziale demolizione, al fine di ottenere il condono. E ciò, a prescindere dal fatto che – con affermazione non contestata dalla difesa neanche con il ricorso per cassazione – il giudice dell’esecuzione ha ben evidenziato come i3 stessa consistenza dell’immobile sia stata modificata a seguito di ulteriori abusi
È poi erroneo l’assunto difensivo secondo cui l’ordine di demolizione disposto dal giudice necessiterebbe di una motivazione rafforzata. Tale affermazione può avere seguito solo in relazione a ordini di demolizione emessi dall’ente comunale, rispetto ai quali la situazione dell’immobile deve essere vista in evoluzione, attraverso un’autonoma valutazione dell’interesse pubblico. L’ordine di
demolizione contenuto nella sentenza, invece, fotografa la situazione al momento della commissione dell’illecito, mentre l’ingiunzione a demolire emessa dal i iubblico ministero altro non è che un atto dovuto, esecutivo di tale ordine. Il presupposto per la demolizione è stato, in altri termini, accertato in via definitiva dal giudice con affermazione passata in giudicato e, dunque, insuscettibile di ulteriori valutazioni, salvo quelle eventualmente legate alla condonabilità dell’immobile, esclusa nel caso di specie. Del resto, come affermato da Cons. Ad. Plen., n. 9 del 17/10/2017, non può rilevare l’affidamento che il titolare del bene da demolire possa fare sull’inerzia della autorità giudiziaria: il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento (v., di recente, Sez. 3, n. 38502 del 14/06/2024, non mass.).
Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/11/2024.