Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1269 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1269 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Torchiara (Sa) il 2/9/1960 avverso l’ordinanza del 27/6/2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza; lette le conclusioni del difensore dell’ingiunto, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/6/2023, la Corte di appello di Salerno revocava le ingiunzioni a demolire emesse il 28/2/2022 ed il 29/3/2023 dal locale Procuratore generale della Repubblica nei confronti di NOME COGNOME condannato per i reati di cui agli artt. 44, 64-71, 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
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Propone ricorso per cassazione lo stesso Procuratore generale, deducendo – con unico motivo – la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Ricostruito l’iter della vicenda, si lamenta in particolare quest’ultimo vizio, sul presupposto che le conclusioni dell’ordinanza sarebbero contraddette da due relazioni del consulente tecnico dello stesso Ufficio, da una nota del 28/1/2022 dell’Ufficio tecnico comunale di Agropoli e da una informativa del 10/1/2022 dei Carabinieri di Agropoli: ebbene, da tutti questi atti emergerebbe che le opere oggi presenti sul luogo costituirebbero parte di quelle oggetto dell’ordine di demolizione, dunque eseguita soltanto in parte nonostante quanto attestato dal comandante della stazione dei Carabinieri di Agropoli nell’agosto 2018. La Corte di appello, dunque, avrebbe ipotizzato una circostanza – la possibile difformità delle opere oggi presenti rispetto a quelle di cui all’ordine di demolizione contraddetta dagli stessi atti riportati nel medesimo provvedimento, con conseguente illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
La Corte di appello ha premesso che il consulente nominato dalla Procura generale aveva sostenuto l’impossibilità di stabilire la datazione dei materiali ad oggi presenti sul posto, e che le immagini tratte da Google Earth, poiché risalenti al marzo 2016 e al giugno 2019, non consentivano di affermare che le opere riscontrate proprio nel 2019 fossero le stesse riprese tre anni prima. In altri termini, l’ordinanza ha sostenuto che la circostanza che travi e pilastri risultassero nelle immagini relative ad entrambi i periodi non consentiva di sostenere che gli stessi fossero stati presenti anche nell’agosto del 2018, allorquando – come da verbale redatto da un militare dell’Arma – tutte le opere in c:ontestazione erano state attestate come demolite. Ancora, la Corte di appello ha sottolineato che il consulente della Procura generale non aveva spiegato per quali ragioni le opere accertate nel 2019 dovessero esser ritenute le stesse presenti nel 2016, così da potersi ipotizzare che, dopo la demolizione attestata dai Carabinieri, travi e pilastri fossero stati ricostruiti ex novo.
Questa conclusione, tuttavia, risulta viziata nei termini denunciati, e merita censura.
La Corte di appello, infatti, non ha adeguatamente confutato le affermazioni del consulente tecnico della Procura generale, secondo cui le clemolizioni eseguite dal COGNOME sarebbero state soltanto parziali; in particolare, l’ordinanza ha evidenziato che il professionista aveva sostenuto l’impossibilità di stabilire la datazione dei materiali di costruzione, ma non ha esaminato in modo adeguato
l’affermazione – motivatamente resa dallo stesso tecnico – secondo cui la demolizione della platea era stata, in realtà, soltanto parziale, e le travi non erano state mai demolite insieme ai pilastri. Ancora, la Corte ha sostenuto la difformità tra le opere presenti nel giugno 2019 e quelle presenti nel marzo 2016 soltanto in termini di mera ipotesi, sul presupposto che, dopo la demolizione attestata dal pubblico ufficiale nella nota dell’agosto 2018, travi e pilastri potessero essere stati edificati nuovamente, di fatto uguali; a tale riguardo, tuttavia, l’ordinanza non ha accertato se l’ipotizzata nuova edificazione, asseritannente successiva alla demolizione, fosse stata sostenuta da un adeguato titolo edilizio, e nessuna verifica è stata disposta al riguardo. Infine, il provvedimento non ha dato conto di eventuali comunicazioni che il COGNOME avesse rivolto alle autorità in vista della dedotta demolizione del 2018, come invece necessario.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023