Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34489 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34489 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 20143NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 24/04/2025, del Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell’esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 24 aprile 2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catania e diretta ad ottenere la revoca parziale dell’ordine di demolizione n. 10/05, in esecuzione della sentenza n. 3628 emessa dal Tribunale di Catania il 05/06/2002, confermata dalla Corte di appello di Catania in data 14/03/2023, irrevocabile il 17/03/2005, o, in subordine, disporsi perizia al fine di accertare la possibilità di demolire integralmente le opere abusive senza recare danni alle parti legittime dello stesso immobile o di immobili di terzi.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 220 cod. proc. pen., nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione.
In sintesi, la difesa deduce che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un’evidente contraddizione tra l’aver affermato, in parte motiva, che esisterebbe un rischio per le parti legittime dell’immobile in caso di demolizione delle residue opere abusive e l’aver rigettato l’istanza diretta ad ottenere la revoca parziale dell’ordine di demolizione; ed anche da manifesta illogicità nella parte in cui ha rigettato la richiesta di perizia tecnica, in ragione della inerzia della ricorrente che non si era adoperata in tal senso, nØ aveva inteso procedere alla regolarizzazione delle opere abusive, senza considerare che la difesa aveva formulato, seppur in via gradata, istanza di perizia, qualora l’istanza principale di revoca parziale dell’ordine di demolizione fosse stata rigettata.
Lamenta ancora la difesa violazione di legge, poichØ l’art. 220 cod. pen., nel dettare la
disciplina della perizia, non subordina la stessa all’impulso di parte, ma stabilisce che la stessa sia rimessa alla mera valutazione del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1. ¨ orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sanzione della demolizione, prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sfugge alla regola del giudicato penale ed Ł sempreriesaminabile in sede esecutiva, al fine di un’eventuale revoca, consentita solo in presenza di atti della pubblica amministrazione, o dell’autorità giudiziaria amministrativa, che siano assolutamente incompatibili con la demolizione del manufatto, ovvero quando vi sia la ragionevole prevedibilità che tali provvedimenti saranno emanati in un breve arco temporale, sulla base di risultanze concrete, non essendo sufficiente la mera eventualità di una loro adozione (Sez. 3, Ordinanza n. 25212 del 18/01/2012, COGNOME, Rv. 253050; nello stesso senso, tra le tante, Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260972; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 256679; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254426).
Corollario logico di tale principio Ł che la ragionevole prevedibilità dell’emanazione prossima di atti assolutamente incompatibili con l’ordine di demolizione legittima il giudice dell’esecuzione a revocare l’ingiunzione, mentre la ragionevole prevedibilità dell’emanazione di atti assolutamente compatibili con tale ordine ne legittima l’esecuzione (Sez. 3, n. 17422 del 13/04/2023, Varriale, non mass.).
Principio, altresì, consolidato nella giurisprudenza di legittimità Ł quello formatosi in ordine all’ambito di cognizione del giudice dell’esecuzione che, dinanzi alla richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione di un immobile che sia stato oggetto di un provvedimento che si presume essere incompatibile con lo stesso, deve verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti formali e sostanziali richiesti ex lege per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260972, cit.; Sez. 3, n. 42164 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 256679, cit.; Sez. 3, n. 40475 del 28/09/2010, COGNOME, Rv. 249306).
Va, altresì, rammentato che nel caso in cui le opere abusive siano interconnesse con opere assentite la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quelle lecitamente realizzate, sempre che entrambe siano univocamente identificabili come tali e che, dunque, il manufatto non sia stato sottoposto a modifica radicale e definitiva; in tal caso, infatti, non potrà che addivenirsi a una demolizione integrale del manufatto, atteso che il bene risultante dall’intervento abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere (cfr. Sez. 3, n. 43250 del 02/11/2022, Siano, Rv. 283736; v. anche Sez. 3, n. 19090 del 13/02/2013, COGNOME, Rv. 255891).
Occorre poi ricordare i principi fissati da Sez. U, n. 15 del 19/06/1996, Monterisi, Rv. 205336, come richiamati da Sez. 3, n. 30957 del 27/06/2024, COGNOME, secondo cui, “essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell’ordine di demolizione, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione. Non resta quindi che applicare all’esecuzione dell’ordine di demolizione il procedimento attinente all’esecuzione
dei provvedimenti giurisdizionali: il pubblico ministero “cura di ufficio l’esecuzione … (art. 665 cod. proc. pen. e 29 reg.): ove sorga una controversia concernente non solo il titolo ma le modalità esecutive viene instaurato dallo stesso pubblico ministero, dall’interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell’esecuzione (artt. 665 ss. cod. proc. pen.). Tali questioni possono riguardare anche i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica amministrazione, oppure le modalità della stessa esecuzione d’ufficio ove l’intimato non provveda direttamente alla demolizione”.
1.2.Deve ancora essere ricordato che, in tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, cioŁ un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253).
Il principio si desume, per la fase esecutiva, dal disposto dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. che impone al giudice l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione di documenti e informazioni o, ove occorra, all’assunzione di prove; ed Ł applicabile anche in materia di reati edilizi, avendo questa Corte affermato, in piø occasioni, l’insussistenza di un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioŁ, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/5/2016, COGNOME, Rv. 267413; successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 10329 del 12/02/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 45426 del 27/11/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 12019 del 08/11/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 11781 del 10/11/2022, Mazza).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, l’onere di allegazione Ł stato adempiuto, dal momento che il procedimento esecutivo Ł stato promosso dal Pubblico ministero che ha dato atto degli accertamenti effettuati presso l’Autorità amministrativa, in esito ai quali se era possibile procedere allo smontaggio manuale della nuova copertura in legno realizzata al secondo piano, nonchØ alla demolizione di tutte le partizioni interne, dei rivestimenti e delle pavimentazioni per tutti i locali presenti al secondo piano, sussisteva l’impossibilità di accertare se la demolizione di quanto indicato nella rimanente parte della sentenza potesse creare danni o pregiudizi alle parti legittimamente edificate comunicanti ad est e ad ovest essendo costruiti in aderenza, così da rendere allo stato non eseguibile l’ordine di demolizione.
Da qui la richiesta del pubblico ministero di revoca parziale dell’ordine di demolizione o di perizia finalizzata a verificare la possibilità di dare esecuzione integrale all’ordine di demolizione; richieste cui la difesa della ricorrente risulta essersi associata (v. verbale di udienza del 16/04/2025 allegato al ricorso).
Ebbene, in base ai principi giurisprudenziali sopra riportati, una volta che le parti abbiano compiutamente prospettato le loro ragioni, allegando gli approfondimenti effettuati e le risposte ottenute dall’Autorità amministrativa, spetta al giudice di provvedere alle verifiche richieste al fine di accertare, anche attraverso perizia, la possibilità tecnica di dare esecuzione integrale all’ordine di demolizione senza arrecare pregiudizio alle opere assentite o alla stabilità dei fabbricati limitrofi, per poi impartire le opportune indicazioni sulle modalità di esecuzione.
Nella fattispecie in esame, il giudice dell’esecuzione, pur dando atto della incertezza
sulla possibilità di procedere alla demolizione di parte delle opere abusive, non ha affrontato le questioni conseguenti e connesse relative alla eseguibilità dell’ordine di demolizione e, soprattutto, alle modalità di esecuzione del predetto ordine alla luce degli insegnamenti sopra indicati.
Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME